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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28222/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., per avere cagionato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, lesioni a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché, alla guida di un autocarro, si immetteva sulla strada provinciale n. 122 senza dare la precedenza ai veicoli ivi circolanti, fra cui il motociclo su cui viaggiavano le persone offese e che impattava contro l'autocarro (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del delitto contestatOrnonostante la manovra di sorpasso intrapresa dal conducente del motoveicolo sia stata eseguita senza prima accertarsi delle condizioni di visibilità di tale manovra e della persistenza delle condizioni di sicurezza, a velocità superiore ai limiti e quando l'autocarro aveva ormai completato la manovra di immissione a sinistra e si trovava pressoché parallelamente alla linea di mezzeria.

Contesta l'affermata inevitabilità per il motocicl'rdell'ostacolo rappresentato dall'autocarro, poiché il veicolo condotto dall'imputato era avvistabile.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., negato con motivazione illogica ed in contrasto con le emergenze procedimentali, attestanti il concorso di colpa della vittima.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., senza avere adeguatamente valutato l'incensuratezza del prevenuto.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Con il primo motivo il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerar k non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio dì aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso cfr. Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, non mass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

Ancora di recente, questa Corte dì legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608).

Si devono, inoltre, qui ribadire i limiti del sindacato di legittimità, che non può investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello dì sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801).

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alla censura già proposta in sede di gravame di merito in punto di responsabilità, accertando, sul piano fattuale, che il sinistro era stato causato dalla manovra dell'imputato il quale, alla guida del suo autocarro, si immetteva sulla strada provinciale da un'area privata, compiendo una svolta a sinistra in direzione di Brescia, attraversando la corsia sulla quale stavano transitando l'autocarro condotto dal Rota e la motocicletta condotta dal Marta, che in quel mentre stava superando l'autocarro del Rota, per cui il motociclista si era trovato improvvisamente davanti il mezzo condotto dall'imputato, il quale gli aveva sostanzialmente "tagliato" la strada senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli circolanti in direzione opposta alla sua.

I giudici di merito hanno evidenziato che, in ragione della manovra azzardata ed imprudente dell'imputato, per essersi immesso sulla strada principale senza dare la precedenza al camion del Rota, quest'ultimo era stato costretto a frenare in modo brusco e deciso al fine di evitare l'impatto.

In questo contesto, il motociclo condotto dal Marta effettuò il sorpasso del mezzo condottOdal Rota in un tratto di strada in cui gli era consentito, lungo un rettilineo, in condizioni di piena visibilità dei mezzi che provenivano dalla corsia opposta.

Pertanto, sulla base di una logica valutazione di merito, i giudici hanno concluso nel senso che la manovra di sorpasso avvenne in condizioni rassicuranti che non lasciavano presagire il sopravvenire dell'imminente pericolo, anche perché nel punto in cui avvenne il sinistro, non vi era alcuna intersezione stradale laterale, per cui non era prevedibile che qualcuno si immettesse sulla via principale provenendo da sinistra.

Congrua e non manifestamente illogica deve considerarsi la motivazione nella parte in cui ha escluso che i mezzi, al momento dell'impatto, fossero in posizione parallela, avuto riguardo alla riscontrata ammaccatura dell'autocarro al centro del cassone posteriore del mezzo; anche sulla inevitabilità dell'urto da parte del Marta la sentenza offre argomentazioni insuperabili in sede di legittimità, avuto riguardo alle accertate modalità dell'incidente.

4. Anche il secondo motivo, sul diniego dell'attenuante del concorso di colpa della vittima;fsvolge non consentite censure di merito, a fronte di una motivazione che ha legittimamente evidenziato la colpa esclusiva dell'imputato, stante la manovra commessa con evidente violazione delle regole stradali, costituente unica causa dell'incidente occorso, in assenza di condotte colpose del motociclista causalmente connesse all'evento.5.

Quanto, infine, alla doglianza sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è appena il caso di rilevare che la Corte territoriale sul punto ha espresso un giudizio ponderato e non arbitrario, come tale insindacabile in cassazione, valutando l'insussistenza di elementi positivi favorevoli all'inputato, al dì là della sua incensuratezza, di per sé sola insufficiente a fondare la concessione dell'invocata attenuante, secondo quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen. 6.

Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, per quanto qui rileva, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen., per avere cagionato, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, lesioni a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché, alla guida di un autocarro, si immetteva sulla strada provinciale n. 122 senza dare la precedenza ai veicoli ivi circolanti, fra cui il motociclo su cui viaggiavano le persone offese e che impattava contro l'autocarro (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del delitto contestatOrnonostante la manovra di sorpasso intrapresa dal conducente del motoveicolo sia stata eseguita senza prima accertarsi delle condizioni di visibilità di tale manovra e della persistenza delle condizioni di sicurezza, a velocità superiore ai limiti e quando l'autocarro aveva ormai completato la manovra di immissione a sinistra e si trovava pressoché parallelamente alla linea di mezzeria. Contesta l'affermata inevitabilità per il motocicl'rdell'ostacolo rappresentato dall'autocarro, poiché il veicolo condotto dall'imputato era avvistabile. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell'art. 590-bis cod. pen., negato con motivazione illogica ed in contrasto con le emergenze procedimentali, attestanti il concorso di colpa della vittima. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., senza avere adeguatamente valutato l'incensuratezza del prevenuto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Con il primo motivo il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerar k non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio dì aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso cfr. Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte dì legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608). Si devono, inoltre, qui ribadire i limiti del sindacato di legittimità, che non può investire profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello dì sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801). 3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente risposto alla censura già proposta in sede di gravame di merito in punto di responsabilità, accertando, sul piano fattuale, che il sinistro era stato causato dalla manovra dell'imputato il quale, alla guida del suo autocarro, si immetteva sulla strada provinciale da un'area privata, compiendo una svolta a sinistra in direzione di Brescia, attraversando la corsia sulla quale stavano transitando l'autocarro condotto dal Rota e la motocicletta condotta dal Marta, che in quel mentre stava superando l'autocarro del Rota, per cui il motociclista si era trovato improvvisamente davanti il mezzo condotto dall'imputato, il quale gli aveva sostanzialmente "tagliato" la strada senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli circolanti in direzione opposta alla sua. I giudici di merito hanno evidenziato che, in ragione della manovra azzardata ed imprudente dell'imputato, per essersi immesso sulla strada principale senza dare la precedenza al camion del Rota, quest'ultimo era stato costretto a frenare in modo brusco e deciso al fine di evitare l'impatto. In questo contesto, il motociclo condotto dal Marta effettuò il sorpasso del mezzo condottOdal Rota in un tratto di strada in cui gli era consentito, lungo un rettilineo, in condizioni di piena visibilità dei mezzi che provenivano dalla corsia opposta. Pertanto, sulla base di una logica valutazione di merito, i giudici hanno concluso nel senso che la manovra di sorpasso avvenne in condizioni rassicuranti che non lasciavano presagire il sopravvenire dell'imminente pericolo, anche perché nel punto in cui avvenne il sinistro, non vi era alcuna intersezione stradale laterale, per cui non era prevedibile che qualcuno si immettesse sulla via principale provenendo da sinistra. Congrua e non manifestamente illogica deve considerarsi la motivazione nella parte in cui ha escluso che i mezzi, al momento dell'impatto, fossero in posizione parallela, avuto riguardo alla riscontrata ammaccatura dell'autocarro al centro del cassone posteriore del mezzo; anche sulla inevitabilità dell'urto da parte del Marta la sentenza offre argomentazioni insuperabili in sede di legittimità, avuto riguardo alle accertate modalità dell'incidente. 4. Anche il secondo motivo, sul diniego dell'attenuante del concorso di colpa della vittima;fsvolge non consentite censure di merito, a fronte di una motivazione che ha legittimamente evidenziato la colpa esclusiva dell'imputato, stante la manovra commessa con evidente violazione delle regole stradali, costituente unica causa dell'incidente occorso, in assenza di condotte colpose del motociclista causalmente connesse all'evento.5. Quanto, infine, alla doglianza sul diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è appena il caso di rilevare che la Corte territoriale sul punto ha espresso un giudizio ponderato e non arbitrario, come tale insindacabile in cassazione, valutando l'insussistenza di elementi positivi favorevoli all'inputato, al dì là della sua incensuratezza, di per sé sola insufficiente a fondare la concessione dell'invocata attenuante, secondo quanto espressamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 62-bis cod. pen. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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