CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 30/6/2020 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle pene accessorie fallimentari. [OSCURATO:PERSONA] n 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso quale concorrente extraneus con la sorella, titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata fallita nel 2011, distraendo 96.000 euro circa dai conti dell'impresa attraverso bonifici privi di giustificazione economica diretti allo stesso Moschillo. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale in merito alla omessa revisione della commisurazione delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. a seguito della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale, nonostante il giudice dell'appello fosse stato ritualmente sollecitato sul punto con il gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' lo stesso provvedimento impugnato, infatti, a riconoscere di non aver erroneamente risposto allo specifico motivo d'appello relativo alla c:omnnisurazione delle pene accessorie fallimentari, rilevando peraltro trattarsi di dimenticanza non più emendabile in sede di redazione della motivazione della sentenza. Peraltro anche in difetto di specifica sollecitazione sul punto la Corte avrebbe comunque dovuto provvedere d'ufficio ad esaminare la questione in forza dell'intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216 ultimo comma legge fall. ad opera di Corte Cost. n. 222 del 2018. Ne consegue che , limitatamente alla determinazione nella misura di dieci anni delle pene accessorie di cui si tratta la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.