CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 13218/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11841-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11841/2018 Cron. Rep. Ud.22/02/2024 CC MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'I.I.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'I.C. E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'I.I.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'I.C. G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'I.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] UMANE S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'I.C. G. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'I.C. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'I.C. P. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'I.I.S. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 397/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/10/2017 R.G.N. 736/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che , con sentenza del 1 3 ottobre 201 7, la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Cremona e rigettava la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] + 21 nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’[OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ed i dirigenti scolastici dei diversi Istituti di assegnazione, avente ad oggetto, da un lato, l’illegittimità dei decreti dei rispettivi dirigenti scolastici con i quali era stata riconosciuta la loro anzianità di servizio, quali Direttori dei [OSCURATO:PERSONA] e Ammnistrativi, con il metodo della c.d. temporizzazione il riconoscimento a fini giuridici ed economici dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in epoca antecedente al 10settembre 2000e, quindi, non sulla base del riconoscimento immediato ed integrale dell'anzianità pregressa, dall’altro, l’irripetibilità delle somme percepite per effetto della precedente ricostruzione dell’anzianità economica e di servizio, effettuata senza l’applicazione di detto istituto con precedenti decreti dei dirigenti scolastici, poi annullati; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte, di dover esclu dere l'applicabilità dell'art. 4, comma 13, del d.p.r. n. 399 del 1988 e dare, viceversa rilievo all'art. 8 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il biennio economico 2000- 2001 che, ai fini della determinazione del trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA in sede di prima applicazione doveva farsi ricorso a l meccanismo della cosiddetta temporizzazione e così qualificabile come indebito oggettivo le somme percepite fino all’annullamento degli originari decreti, suscettibili, pertanto, della disposta ripetizione; - che per la cassazione di tale decisione ricorrono il Bernini ed altri 13 degli originari istanti, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a rilasciare procura per l’eventuale difesa in udienza e le altre Amministrazioni intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva; - che i ricorrenti hanno poi depositato memoria; CONSIDERATO - che , con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione, in particolare, degli artt. 4, d.P.R. n. 399/1988 e 66, comma 6, CCNL comparto Scuola del 4.8.1995, imputa alla Corte territoriale di aver applicato retroattivamente, rispetto al diverso regime di cui alle invocate disposizioni, il pronunciamento di questa Corte di cui alle sentenze del 2010 e 2011 circa l’obbligatorietà dell’applicazione del criterio della temporizzazione a tutti i dipendenti inquadrati nel profilo di DSGA istituito con decorrenza 1.9.2000 dal CCNL 26.5.1999 senza tener conto della originaria spettanza del diverso regime non riscontrabile con riguardo ai soggetti coinvolti nei giudizi di legittimità definiti con le predette sentenze; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al motivo che precede, i ricorrenti ripropongono la medesima censura sotto il profilo degli effetti discriminatori (più è elevata l’anzianità effettiva di servizio minore è, proporzionalmente, il riconoscimento del servizio temporizzato), che conseguono all’obbligatoria applicazione del meccanismo della temporizzazione; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione della circostanza per cui l’applicazione retroattiva del principio di diritto circa l’obbligatorietà del ricorso al meccanismo della temporizzazione consentiva all’Amministrazione di procedere al recupero delle somme, all’epoca legittimamente riconosciute, con riguardo ad un periodo anteriore a quello in cui era maturato il diritto alla restituzione ed era stata avanzata la relativa domanda (2014); - che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente , si rivelano infondati atteso che la sentenza impugnata, nel respingere la domanda dei ricorrenti, si è conformata all’orientamentoconsolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.n. 4885 del 2010 e tra le numerose che a quella hanno fatto seguito fra le più recenti Cass. n. 26170/2017 e Cass. nn. 20804, 15210, 12433 del 2016 ), secondo cuiil trattamento economico spettante dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell'art. 34 CCNL del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all'art. 8 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto,così che non è invocabile il principio della parità di trattamento per giustificare l'applicazione della più favorevole regola generale, che consente il computo dell'intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perché non è configurabile contrasto con norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo; - che pertanto il ricorso deve essere rigettato , senza pronuncia sulle spese per non aver le Amministrazioni intimate svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari