CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36103/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 7829 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Lecce, alla via Cavour, n. 56, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sede staccata di Lecce, n. 2058/23/15, depositata in data 2 ottobre 2015; RGrr 7829/16 [OSCURATO:PERSONA]-Ma sore Ildita la relazione resa nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008 l'Agenzia delle entrate ha contestato alla società l'erronea applicazione ad operazioni di acquisto e di successiva rivendita di oggetti d'oro, definiti dalla contribuente come rottami auriferi, del regime drinversione contabile, in luogo di quello del margine per i beni d'occasione; - le impugnazioni degli avvisi di accertamento che ne sono scaturiti non hanno avuto successo in primo grado, ma il giudice d'appello, facendo leva sul fatto che le società cessionarie sono titolari di un proprio marchio di fabbrica, ha ravvisato i presupposti di applicazione del regime d'inversione contabile; - contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui la contribuente replica con controricorso. Considerato che: - la contribuente ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, a norma degli artt. 6 e 7, comma 2, lettera b), e comma 3, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., con I. 17 dicembre 2018, n. 136; - l'Agenzia ha aderito alla definizione; - il perfezionamento della procedura comporta l'estinzione del processo, mentre le spese restano a carico di chi le ha sostenute. Per questi motivi dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.