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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08762/2026

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha parzialmente annullato, quanto al reato di estorsione di cui al capo A1, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 10 settembre 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione, oltre che al reato di cui al capo A1, anche al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A della imputazione provvisoria con riferimento alla organizzazione denominata [OSCURATO:PERSONA] nell’articolazione tuturanese operante nella provincia di Brindisi, con funzioni organizzative.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale dichiarato inefficace la misura cautelare nel suo complesso, anziché in relazione al solo reato di estorsione di cui al capo A1, in esito alla acclarata presenza di elementi nuovi successivi al primo interrogatorio di garanza effettuato dal giudice poi dichiaratosi incompetente senza che fosse stato effettuato un nuovo interrogatorio.

Il Tribunale non avrebbe motivato le ragioni della scissione operata tra il reato associativo e quello di estorsione, stante la connessione tra i reati ed il fatto che gli elementi nuovi sono stati utilizzati per rinforzare anche il quadro associativo, non avendo il Tribunale che adoperato un mero richiamo alla ordinanza genetica a proposito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo mafioso descritto al capo A della imputazione provvisoria.

Il Tribunale avrebbe adottato una motivazione carente, non spiegando le ragioni per le quali gli elementi nuovi utilizzati per escludere i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione di cui al capo A1, non si sarebbero riverberati anche in relazione alla medesima valutazione inerente al reato associativo mafioso, non potendosi giustificare il mero rinvio per relationem alla ordinanza genetica. 3) vizio della motivazione in ordine alla esigenze cautelari, laddove il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la precedente condanna subita dal ricorrente facendo pedissequo richiamo all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che contiene solo della presunzioni relative, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere superate alla stregua del ridimensionamento del quadro cautelare per effetto dell’annullamento dell’ordinanza genetica in relazione al reato di estorsione di cui al capo A1. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.

1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, che, in tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento. (In motivazione la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata; Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Paladino, Rv. 272136-01; Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229962-01).

Il ricorrente, nel sostenere l’eccezione, oltre a non confrontarsi direttamente con il principio di diritto appena richiamato, sorvola su tutta l’ampia motivazione della sentenza impugnata relativa alla analisi dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. contestato al capo A, dimostrativa del fatto che nessun elemento valorizzato dal Tribunale in questa direzione ha avuto a riferimento, neanche implicitamente, lo specifico reato estorsivo di cui al capo A1, rispetto al quale la misura cautelare è stata dichiarata inefficace; sicché, per fatti concludenti, il Tribunale ha dimostrato l’assunto che aveva esplicitato in premessa al suo esame relativo al reato associativo, conforme alla regola giuridica.

2. Il secondo motivo è generico.

Il Tribunale ha sottolineato che nel procedimento di riesame dell’ordinanza genetica, il ricorrente non aveva proposto alcuna censura inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Tale assunto rimane impregiudicato, poiché nel ricorso non solo non se ne fa menzione, ma non vengono specificati gli elementi inerenti al reato associativo (e non a quello di estorsione di cui al capo A1) che avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale ai fini di pervenire ad un diverso giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo A.

3. Il terzo motivo è generico ed anche manifestamente infondato.

In tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria. (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01).

Non è giuridicamente corretto, pertanto, quanto si afferma in ricorso a proposito della natura relativa di entrambe le presunzioni di legge contenute nella norma richiamata.

Inoltre, l’assenza di contestazioni relative ai gravi indizi di colpevolezza, ha consentito al Tribunale di mantenere ferma l’individuazione del ricorrente come organico al clan mafioso di riferimento, per di più con funzioni organizzative, circostanza che, unitamente alla precedente condanna definitiva per il medesimo reato associativo ed all’assenza di ogni elemento valutabile a favore della difesa, ha giustificato l’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in tema di sussistenza ed adeguatezza delle esigenze cautelari, non tutelabili se non dalla custodia cautelare in carcere, avuto anche riguardo alla recente commissione dei fatti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha parzialmente annullato, quanto al reato di estorsione di cui al capo A1, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 10 settembre 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione, oltre che al reato di cui al capo A1, anche al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A della imputazione provvisoria con riferimento alla organizzazione denominata [OSCURATO:PERSONA] nell’articolazione tuturanese operante nella provincia di Brindisi, con funzioni organizzative. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale dichiarato inefficace la misura cautelare nel suo complesso, anziché in relazione al solo reato di estorsione di cui al capo A1, in esito alla acclarata presenza di elementi nuovi successivi al primo interrogatorio di garanza effettuato dal giudice poi dichiaratosi incompetente senza che fosse stato effettuato un nuovo interrogatorio. Il Tribunale non avrebbe motivato le ragioni della scissione operata tra il reato associativo e quello di estorsione, stante la connessione tra i reati ed il fatto che gli elementi nuovi sono stati utilizzati per rinforzare anche il quadro associativo, non avendo il Tribunale che adoperato un mero richiamo alla ordinanza genetica a proposito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo mafioso descritto al capo A della imputazione provvisoria. Il Tribunale avrebbe adottato una motivazione carente, non spiegando le ragioni per le quali gli elementi nuovi utilizzati per escludere i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione di cui al capo A1, non si sarebbero riverberati anche in relazione alla medesima valutazione inerente al reato associativo mafioso, non potendosi giustificare il mero rinvio per relationem alla ordinanza genetica. 3) vizio della motivazione in ordine alla esigenze cautelari, laddove il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la precedente condanna subita dal ricorrente facendo pedissequo richiamo all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che contiene solo della presunzioni relative, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere superate alla stregua del ridimensionamento del quadro cautelare per effetto dell’annullamento dell’ordinanza genetica in relazione al reato di estorsione di cui al capo A1. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, che, in tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento. (In motivazione la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata; Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Paladino, Rv. 272136-01; Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 229962-01). Il ricorrente, nel sostenere l’eccezione, oltre a non confrontarsi direttamente con il principio di diritto appena richiamato, sorvola su tutta l’ampia motivazione della sentenza impugnata relativa alla analisi dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. contestato al capo A, dimostrativa del fatto che nessun elemento valorizzato dal Tribunale in questa direzione ha avuto a riferimento, neanche implicitamente, lo specifico reato estorsivo di cui al capo A1, rispetto al quale la misura cautelare è stata dichiarata inefficace; sicché, per fatti concludenti, il Tribunale ha dimostrato l’assunto che aveva esplicitato in premessa al suo esame relativo al reato associativo, conforme alla regola giuridica. 2. Il secondo motivo è generico. Il Tribunale ha sottolineato che nel procedimento di riesame dell’ordinanza genetica, il ricorrente non aveva proposto alcuna censura inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Tale assunto rimane impregiudicato, poiché nel ricorso non solo non se ne fa menzione, ma non vengono specificati gli elementi inerenti al reato associativo (e non a quello di estorsione di cui al capo A1) che avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale ai fini di pervenire ad un diverso giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo A. 3. Il terzo motivo è generico ed anche manifestamente infondato. In tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria. (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01). Non è giuridicamente corretto, pertanto, quanto si afferma in ricorso a proposito della natura relativa di entrambe le presunzioni di legge contenute nella norma richiamata. Inoltre, l’assenza di contestazioni relative ai gravi indizi di colpevolezza, ha consentito al Tribunale di mantenere ferma l’individuazione del ricorrente come organico al clan mafioso di riferimento, per di più con funzioni organizzative, circostanza che, unitamente alla precedente condanna definitiva per il medesimo reato associativo ed all’assenza di ogni elemento valutabile a favore della difesa, ha giustificato l’applicazione delle presunzioni di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in tema di sussistenza ed adeguatezza delle esigenze cautelari, non tutelabili se non dalla custodia cautelare in carcere, avuto anche riguardo alla recente commissione dei fatti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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