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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 37142/2022

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– Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6216/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] aProfessionisti [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n.187, preso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] Lio; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso p e r revocazione. -ricorrente- nei confronti di S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante; domiciliata ex legein Roma, presso la Cancelleria della [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani Corte di Cassazione; rappresenta ta e dife sa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso. -controricorrente- Per la revocazione della sentenza n. 21214 del 20 21 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il 23 luglio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2022dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , quale cessionaria del credito professionale (solo parzialmente soddisfatto con la corresponsione della somma di Euro 210.000) vantato dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Alessandro nei confronti della S.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., convenne in giudizio quest’ultima , domandandone la condanna all’esatto adempimento, mediante il pagamento della somma di oltre 800.000 Euro.

La domanda, parzialmente accolta dal Tribunale di Catania, fu invece rigettata dalla Corte di appello della stessa città, sul rilievo che l’importo di Euro 210.000 era stato versato in esecuzione di un accordo verbaledi riduzione del compenso professionale intervenuto tra l’Avv.

D’Alessandroe la [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto del quale il pagamento della suddetta somma era stato convenuto a tacitazione di ogni spettanza del professionista.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propose ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] aProfessionisti [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di undici motivi: sostenendo , per quanto ancora rileva, da un lato (con il secondo e il terzo motivo), che la persona fisica che avrebbe stipulato il predetto accordo di riduzione del compenso –tale dott. [OSCURATO:PERSONA] – era priva del potere di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]., sicché l’accordo medesimo, ove pure se ne fosse ammessa l’esistenza, sarebbe stato giuridicamente inefficace ; ed [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani evidenziando, dall’altro lato (con il quarto e il quinto motivo), che la deduzione circa la sussistenza di tale accordo verbale (integrante un a vera e propria eccezione in senso stretto) era stata formulata dalla societàconvenuta per la prima volta nella memoria di cui all’art.183, n.3, c.p.c., edunque dopo la maturazione della barriera preclusiva di cui all’art.167 c.p.c.,in violazione del diritto del diritto di difesa di parte attrice, impossibilitata ad interloquire sul fatto nuovo irritualmente entrato nel processo.

Con sentenza 23 luglio 2021, n. 21214 , questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: rilevando, quanto alla prima doglianza, che l’esistenza del potere di rappresentanza del dott. [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta provata dalla Corte di merito sulla base di una insind acabile «valutazione del materiale probatorio» (tra cui le dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA]) ed emergeva comunque documentalmentedalla determinazione del 16 aprile 2022, sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., il cui contenuto era apprezzabile dalla Corte di legittimità nell’ambito della valutazione officiosa della sussistenza di un elemento costitutivo della pretesa azionata nei confronti del soggetto rappresentato (p.6 della sentenza) ; ed osservando, quanto allaseconda doglianza, che anche l’ accertamento dell’esistenza dell’accordo sulla determinazione in complessivi Euro 210.000 del compenso spettante al professionista era «il risultato di una valutazione del materiale probatorio … non sindacabile e congruamente motivata» (p.7 della sentenza).

Avverso questa sentenza, la società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.propone ricorso per revocazione , sorr e tto da due motivi.

Risponde con controricorso la S.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] applicazione del disposto di cui all’art.391 bis, quarto comma, c.p.c., la trattazione del ricorso è stata rinviata all a pubblica udienza , fissata la quale si è peraltro proceduto in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con i due motiv i di revocazione, la società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.assume che l a sentenza n. 21214 del 2021 di questa Corte sarebbe affetta da un duplice errore di fatto , ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n.4, c.p.c..

1.1. In un primo errore la Corte sarebbe incorsa in sede di delibazione del secondo e del terzo motivo del ricorso che era stata chiamata a decidere, allorché avrebbe ritenuto dimostrata l’attribuzione del potere di rappresentanza al dott .

G iuseppe [OSCURATO:PERSONA] sulla basedella determinazione del 16 aprile 2002, senza tener conto che la produzione di questo documento era stata dichiarata inammissibile, perché tardiva, dal giudice di primo grado con ordinanza istruttoria del 6 maggio 2011.

Tale errore, che aveva determinato la statuizione di rigetto del secondo e del terzo motivodi ricorso per cassazione, avrebbe integrato una chiaraipotesi di errore di fatto revocatorio, in quanto la statuizione medesima era stata fondata sulla supposizione di un fatto (il superamento del vaglio di ammissibilità svolto dal giudice di primo [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani gradoe la conseguente ammissione della determinazione del 16 aprile 2002 tra i documenti utilizzabili), la cui esistenza era incontrastabilmente esclusa alla luce della predetta ordinanza di inammissibilità resa dal T ribunale di C atania il 6 maggio 2011; tra l’altro, questa circostanza era stata evidenziata, in risposta ad una osservazioneformulata dal Procuratore Generale, anche nella memoria depositata ai sensi dell’art.378 c.p.c.. 1.2.In un secondo errore, la Corte di legittimità sarebbe incorsa in sede di delibazione del quarto e del quinto motivo del ricorso che era stata chiamata a decidere, allorché, rendendo la laconica statuizione secondo cui doveva ritenersiprovato il fatto (l’esistenza dell’accordo di riduzionedei compensi ) dedotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva omesso di considerare che tale deduzione era stata formulata dopo la maturazione della relativa preclusione processuale.

Anche questo errore, che aveva determinato la reiezionedel quarto e del quinto motivo di ricorso per cassazione, avrebbe integrato una ipotesi di errore di fatto revocatorio, in quanto la statuizione di rigetto era stata fondata sull’erronea supposizione che il fatto da provare –e ritenuto provato –fosse stato ritualmente e tempestivamente allegato ; circostanza incontrastabilmenteesclusa dagli atti processuali, da cui si ricavava invece che il fatto medesimo aveva fatto irritualmente ingresso nel processo dopo la maturazione delle preclusioni relative alle allegazionifattuali. 2.Entrambi i motivi di revocazione sono in ammissibil i .

Ai fini della revocazione della sentenzaper errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, c.p.c.,occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto ( svista percettiva imm e diatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto- risultante con immedi a tez za ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l ’ altra dagli atti processuali(Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver cost i tuit o oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul qualela sentenza si sia pronunciat a ; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali , sottraendosi come tale al rimedio revocatorio ( Cass. 26 /01/ 2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso,la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata(Cass. 10/06/2021, n. 16439 ; Cass. 29 /03/ 2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334). d) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820).

Nella vicenda in esame, deve escludersi la sussistenza di un errore revocatorio, come sopra delineato, con riferimento ad entrambi i motivi di revocazione proposti. 2.1.Per quanto concerne il primo è agevole , anzitutto , rilevare che la statuizione sulle doglianze con cui si lamentava l’inefficacia dell’eventuale accordo di riduzione del compenso per mancanza del potere rappresentativo i n capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] (secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione deciso con la sentenza impugnata per revocazione) è stata emessa non solo attraverso le verificaofficiosa della sussistenza dei predetti poteri mediante l’esame della determinazione del 16 aprile 2022, sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente del consiglio di amministrazione, ma anche attraverso la presa d’atto dell’ accertamento di merito compiuto, giusta l’insindacabilee motivata valutazione di tutte le risultanze istruttorie , da parte della Corte di appello.

L’esame officioso della determinazione del 16 aprile 2022, quand’anche fosse compiuto sulla base di un errore di fatto, non costituirebbe, dunque,la causa esclusiva della decisione emessa con la sentenza impugnata.

In secondo luogo, è, peraltro, di tutta evidenza che l’er r ore denunciato dalla società ricorrente, quand’ anche vi sia stato, non assume in a lcun modo i con n otati dell’errore di fatto revocatorio, venendoin considerazione un giudizio di utilizzabilità ( e, prima ancora, di ammissibilità) del documento esaminato , difforme da quello espressodal Tribunale con l’ ordinanza istruttoria del 6 maggio 2011. [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si ritenesse tale giudizio erroneo (perché compiuto in spregio al carattere tardivo della produzione, o anche perché eventualmenteesorbitante dalle prerogative del giudice di legittimità), l’errore che verrebbe in rilievo non sarebbeun error facti ma un error iuris, non sindacabile con il rimediodella revocazione.

La natura valutativa dell’errore censurato con il primo motivo di revocazione – quand’ a n c he lo si ritenesse sussistente – emerge, inoltre, con maggiore evidenza se si consideri che la stessa società ricorrente ha evidenziatoche la tardività della produzione documentale avete ad oggetto la determinazione del 16 aprile 2022, dichiarata pertanto inammissibile dal Tribunale di C atania con l’ordinanza istruttoria del 6 maggio 2011, era stata specificamente dedo tta nell a memoria depositata ai sensi dell’art.378 c.p.c. , per replicare all’osservazione della Procura Generale secondo cui tale atto avrebbe dimostrato l’avvenuta attribuzione del potere di rappresentanza al dott. [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza –che in questa sede la Corte di legittimità, quale giudice della revocazione,può apprezzare direttamente (cfr. il doc. n. 33 allegatoal ricorso: p.8) – dimostra che il fatto di cui si imputa alla sentenzaimpugnata l’erronea supposizione aveva costituito un punto discusso nel corso della causa, sicchéla pronuncia del la Corte rispetto ad essonon può in alcun modo configurarsi come effetto di una svista percettiva, assumendo necessariamente natura valutati va delle risultanze processuali, come tale non soggetta a pronunciarevocatoria. 2.2.Analoghi rilievi possono svolgersi in ordine al secondo motivo di revocazione.

Con questa doglianza si imputa alla Corte di legittimità di avere tenuto conto di unacircostanza di fatto (l’avvenuta stipulazione di un accordo sulla determinazione complessiva del compenso spettante [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Alessandro) che era stata allegat a tardivamente, dopo la maturazione dellepreclusioni assertive.

Anche l’errore sulla maturazione (o non maturazione) di una preclusione processuale configura, però , non già un errore di fatto – sia pure su un fatto processuale – bensì un chiaro errore di diritto , il quale, come tale , non è suscettibile di dar luogo a r evocazione della sentenzaemessa in base ad esso (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass.29/12/2011, n. 29922).

Va pure evidenziato, infine, che il fatto relativo all’esistenza dell’accordo tra l’Avv.

D’Alessandro e la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggetto di asserita tardiva allegazione) era stato posto a fondamento della decisione della Corte di appello, la quale lo aveva ritenuto debitamente provato (e dunque, anzitutto, ritualmente allegato), con accertamento reputato incensurabile in sede di legittimità.

Quand’anche si volesse ritenere sussistente un error facti (comunqueda escludersi all a luce delle precedenti considerazioni ) esso non riguarderebbe, pertanto, gli atti interni al giudizio di legittimità, ma sarebbe stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che erano statio avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, sicchéla censura del vizio della sentenza con gli ordinari mezzi di impugnazioneavrebbe comunque esaurito i rimedi a disposizione della parte ( Cass. 22/10/2018, n. 26643 e Cass.18/02/2014, n. 3820, citt.). 3.Il ricorso per revocazione proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va,dunque, dichiarato inammissibile . 4.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro10.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6216/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] aProfessionisti [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n.187, preso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] Lio; rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al ricorso p e r revocazione. -ricorrente- nei confronti di S.A.C. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante; domiciliata ex legein Roma, presso la Cancelleria della [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani Corte di Cassazione; rappresenta ta e dife sa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso. -controricorrente- Per la revocazione della sentenza n. 21214 del 20 21 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il 23 luglio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2022dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , quale cessionaria del credito professionale (solo parzialmente soddisfatto con la corresponsione della somma di Euro 210.000) vantato dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Alessandro nei confronti della S.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., convenne in giudizio quest’ultima , domandandone la condanna all’esatto adempimento, mediante il pagamento della somma di oltre 800.000 Euro. La domanda, parzialmente accolta dal Tribunale di Catania, fu invece rigettata dalla Corte di appello della stessa città, sul rilievo che l’importo di Euro 210.000 era stato versato in esecuzione di un accordo verbaledi riduzione del compenso professionale intervenuto tra l’Avv. D’Alessandroe la [OSCURATO:SOCIETA]., per effetto del quale il pagamento della suddetta somma era stato convenuto a tacitazione di ogni spettanza del professionista. Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propose ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] aProfessionisti [OSCURATO:SOCIETA]sulla base di undici motivi: sostenendo , per quanto ancora rileva, da un lato (con il secondo e il terzo motivo), che la persona fisica che avrebbe stipulato il predetto accordo di riduzione del compenso –tale dott. [OSCURATO:PERSONA] – era priva del potere di rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]., sicché l’accordo medesimo, ove pure se ne fosse ammessa l’esistenza, sarebbe stato giuridicamente inefficace ; ed [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani evidenziando, dall’altro lato (con il quarto e il quinto motivo), che la deduzione circa la sussistenza di tale accordo verbale (integrante un a vera e propria eccezione in senso stretto) era stata formulata dalla societàconvenuta per la prima volta nella memoria di cui all’art.183, n.3, c.p.c., edunque dopo la maturazione della barriera preclusiva di cui all’art.167 c.p.c.,in violazione del diritto del diritto di difesa di parte attrice, impossibilitata ad interloquire sul fatto nuovo irritualmente entrato nel processo. Con sentenza 23 luglio 2021, n. 21214 , questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: rilevando, quanto alla prima doglianza, che l’esistenza del potere di rappresentanza del dott. [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta provata dalla Corte di merito sulla base di una insind acabile «valutazione del materiale probatorio» (tra cui le dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA]) ed emergeva comunque documentalmentedalla determinazione del 16 aprile 2022, sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., il cui contenuto era apprezzabile dalla Corte di legittimità nell’ambito della valutazione officiosa della sussistenza di un elemento costitutivo della pretesa azionata nei confronti del soggetto rappresentato (p.6 della sentenza) ; ed osservando, quanto allaseconda doglianza, che anche l’ accertamento dell’esistenza dell’accordo sulla determinazione in complessivi Euro 210.000 del compenso spettante al professionista era «il risultato di una valutazione del materiale probatorio … non sindacabile e congruamente motivata» (p.7 della sentenza). Avverso questa sentenza, la società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.propone ricorso per revocazione , sorr e tto da due motivi. Risponde con controricorso la S.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] applicazione del disposto di cui all’art.391 bis, quarto comma, c.p.c., la trattazione del ricorso è stata rinviata all a pubblica udienza , fissata la quale si è peraltro proceduto in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sia la parte ricorrente che la parte controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i due motiv i di revocazione, la società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.assume che l a sentenza n. 21214 del 2021 di questa Corte sarebbe affetta da un duplice errore di fatto , ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n.4, c.p.c.. 1.1. In un primo errore la Corte sarebbe incorsa in sede di delibazione del secondo e del terzo motivo del ricorso che era stata chiamata a decidere, allorché avrebbe ritenuto dimostrata l’attribuzione del potere di rappresentanza al dott . G iuseppe [OSCURATO:PERSONA] sulla basedella determinazione del 16 aprile 2002, senza tener conto che la produzione di questo documento era stata dichiarata inammissibile, perché tardiva, dal giudice di primo grado con ordinanza istruttoria del 6 maggio 2011. Tale errore, che aveva determinato la statuizione di rigetto del secondo e del terzo motivodi ricorso per cassazione, avrebbe integrato una chiaraipotesi di errore di fatto revocatorio, in quanto la statuizione medesima era stata fondata sulla supposizione di un fatto (il superamento del vaglio di ammissibilità svolto dal giudice di primo [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani gradoe la conseguente ammissione della determinazione del 16 aprile 2002 tra i documenti utilizzabili), la cui esistenza era incontrastabilmente esclusa alla luce della predetta ordinanza di inammissibilità resa dal T ribunale di C atania il 6 maggio 2011; tra l’altro, questa circostanza era stata evidenziata, in risposta ad una osservazioneformulata dal Procuratore Generale, anche nella memoria depositata ai sensi dell’art.378 c.p.c.. 1.2.In un secondo errore, la Corte di legittimità sarebbe incorsa in sede di delibazione del quarto e del quinto motivo del ricorso che era stata chiamata a decidere, allorché, rendendo la laconica statuizione secondo cui doveva ritenersiprovato il fatto (l’esistenza dell’accordo di riduzionedei compensi ) dedotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva omesso di considerare che tale deduzione era stata formulata dopo la maturazione della relativa preclusione processuale. Anche questo errore, che aveva determinato la reiezionedel quarto e del quinto motivo di ricorso per cassazione, avrebbe integrato una ipotesi di errore di fatto revocatorio, in quanto la statuizione di rigetto era stata fondata sull’erronea supposizione che il fatto da provare –e ritenuto provato –fosse stato ritualmente e tempestivamente allegato ; circostanza incontrastabilmenteesclusa dagli atti processuali, da cui si ricavava invece che il fatto medesimo aveva fatto irritualmente ingresso nel processo dopo la maturazione delle preclusioni relative alle allegazionifattuali. 2.Entrambi i motivi di revocazione sono in ammissibil i . Ai fini della revocazione della sentenzaper errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, c.p.c.,occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto ( svista percettiva imm e diatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto- risultante con immedi a tez za ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive - fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza impugnata e l ’ altra dagli atti processuali(Cass, Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver cost i tuit o oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul qualela sentenza si sia pronunciat a ; ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali , sottraendosi come tale al rimedio revocatorio ( Cass. 26 /01/ 2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso,la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata(Cass. 10/06/2021, n. 16439 ; Cass. 29 /03/ 2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334). d) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643; Cass.18/02/2014, n. 3820). Nella vicenda in esame, deve escludersi la sussistenza di un errore revocatorio, come sopra delineato, con riferimento ad entrambi i motivi di revocazione proposti. 2.1.Per quanto concerne il primo è agevole , anzitutto , rilevare che la statuizione sulle doglianze con cui si lamentava l’inefficacia dell’eventuale accordo di riduzione del compenso per mancanza del potere rappresentativo i n capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] (secondo e terzo motivo del ricorso per cassazione deciso con la sentenza impugnata per revocazione) è stata emessa non solo attraverso le verificaofficiosa della sussistenza dei predetti poteri mediante l’esame della determinazione del 16 aprile 2022, sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente del consiglio di amministrazione, ma anche attraverso la presa d’atto dell’ accertamento di merito compiuto, giusta l’insindacabilee motivata valutazione di tutte le risultanze istruttorie , da parte della Corte di appello. L’esame officioso della determinazione del 16 aprile 2022, quand’anche fosse compiuto sulla base di un errore di fatto, non costituirebbe, dunque,la causa esclusiva della decisione emessa con la sentenza impugnata. In secondo luogo, è, peraltro, di tutta evidenza che l’er r ore denunciato dalla società ricorrente, quand’ anche vi sia stato, non assume in a lcun modo i con n otati dell’errore di fatto revocatorio, venendoin considerazione un giudizio di utilizzabilità ( e, prima ancora, di ammissibilità) del documento esaminato , difforme da quello espressodal Tribunale con l’ ordinanza istruttoria del 6 maggio 2011. [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si ritenesse tale giudizio erroneo (perché compiuto in spregio al carattere tardivo della produzione, o anche perché eventualmenteesorbitante dalle prerogative del giudice di legittimità), l’errore che verrebbe in rilievo non sarebbeun error facti ma un error iuris, non sindacabile con il rimediodella revocazione. La natura valutativa dell’errore censurato con il primo motivo di revocazione – quand’ a n c he lo si ritenesse sussistente – emerge, inoltre, con maggiore evidenza se si consideri che la stessa società ricorrente ha evidenziatoche la tardività della produzione documentale avete ad oggetto la determinazione del 16 aprile 2022, dichiarata pertanto inammissibile dal Tribunale di C atania con l’ordinanza istruttoria del 6 maggio 2011, era stata specificamente dedo tta nell a memoria depositata ai sensi dell’art.378 c.p.c. , per replicare all’osservazione della Procura Generale secondo cui tale atto avrebbe dimostrato l’avvenuta attribuzione del potere di rappresentanza al dott. [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza –che in questa sede la Corte di legittimità, quale giudice della revocazione,può apprezzare direttamente (cfr. il doc. n. 33 allegatoal ricorso: p.8) – dimostra che il fatto di cui si imputa alla sentenzaimpugnata l’erronea supposizione aveva costituito un punto discusso nel corso della causa, sicchéla pronuncia del la Corte rispetto ad essonon può in alcun modo configurarsi come effetto di una svista percettiva, assumendo necessariamente natura valutati va delle risultanze processuali, come tale non soggetta a pronunciarevocatoria. 2.2.Analoghi rilievi possono svolgersi in ordine al secondo motivo di revocazione. Con questa doglianza si imputa alla Corte di legittimità di avere tenuto conto di unacircostanza di fatto (l’avvenuta stipulazione di un accordo sulla determinazione complessiva del compenso spettante [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Alessandro) che era stata allegat a tardivamente, dopo la maturazione dellepreclusioni assertive. Anche l’errore sulla maturazione (o non maturazione) di una preclusione processuale configura, però , non già un errore di fatto – sia pure su un fatto processuale – bensì un chiaro errore di diritto , il quale, come tale , non è suscettibile di dar luogo a r evocazione della sentenzaemessa in base ad esso (Cass. 21/02/2020, n. 4584; Cass.29/12/2011, n. 29922). Va pure evidenziato, infine, che il fatto relativo all’esistenza dell’accordo tra l’Avv. D’Alessandro e la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggetto di asserita tardiva allegazione) era stato posto a fondamento della decisione della Corte di appello, la quale lo aveva ritenuto debitamente provato (e dunque, anzitutto, ritualmente allegato), con accertamento reputato incensurabile in sede di legittimità. Quand’anche si volesse ritenere sussistente un error facti (comunqueda escludersi all a luce delle precedenti considerazioni ) esso non riguarderebbe, pertanto, gli atti interni al giudizio di legittimità, ma sarebbe stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che erano statio avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, sicchéla censura del vizio della sentenza con gli ordinari mezzi di impugnazioneavrebbe comunque esaurito i rimedi a disposizione della parte ( Cass. 22/10/2018, n. 26643 e Cass.18/02/2014, n. 3820, citt.). 3.Il ricorso per revocazione proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va,dunque, dichiarato inammissibile . 4.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di [OSCURATO:SOCIETA]/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro10.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p
Sentenza Cassazione n. 37142/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris