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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27413/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8691/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal consigliereENRICO SCODITTI Fatti di causa Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi l ’ autenticità della sottoscrizione di scrittura privata di data 2 dicembre 1995, con cui era stato disposto il trasferimento in favore dell’attore di unità immobiliare.

Espose l’attore che vi era giudicato di accertamento dell’obbligo del Cappello di conclusione di atto pubblico in relazione alla scrittura privata de qua e di condanna del medesimo Cappello alla corresponsione della somma di Lire

20.000.000. Aggiunse che era stata posta in esecuzione la condanna al pagamento della somma di denaro, mentre, quanto alla stipulazione dell’atto pubblico, il Cappello era rimasto inerte.

Il convenuto propose due domande riconvenzionali: la prima avente ad oggetto la nullità della scrittura con condanna al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva dell’immobile; la seconda di condanna alla ripetizione dell’indebito nonché al risarcimento del danno cagionato dai delitti di usura e tentata estorsione.

Il Tribunale adito rigettò la domanda di nullità del contratto, stante la presenza del giudicato; dichiarò l’autenticità della scrittura privata; in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal convenuto condannò l’attore al pagamento della somma di Euro 264.681,19.

Avverso detta sentenza propose appello il Vella.

Con sentenza di data 13 gennaio 2020 la Corte d’appello di Palermo rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che non vi era stata interferenza del giudizio penale nell’ambito del giudizio civile perché il Tribunale, dopo avere correttamente affermato che ai sensi dell’art. 653 [rectius, art. 651] cod. proc. pen. la sentenza penale irrevocabile di condanna aveva efficacia nel giudicato civile limitatamente all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, aveva poi con riferimento al requisito della colpevolezza liberamente valutato gli elementi di prova menzionati nella sentenza penale (le dichiarazioni dei testimoni) giungendo alla conclusione, congrua e coerente con le fonti di prova, che vi era stata una successione di prestiti di danaro da parte del Vella, garantiti da promesse di vendita di immobili a prezzi ricomprendenti sia il capitale che gli interessi applicati a tassi superiori a quelli legali.

Aggiunse che, come riconosciuto dal Tribunale, l’appellante aveva tardivamente sollevato l’eccezione di prescrizione, in relazione alla domanda riconvenzionale, nella memoria di cui all’art. 183, primo termine, cod. proc. civ., anziché all’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 183, comma 5.

Osservò ancora, in relazione al motivo di appello dell ’ erronea inclusione nell’importo liquidato a titolo risarcitorio della somma di euro 20.000,00 [rectius, Lire 20.000.000] riconosciuta dall ’ appellato come dovuta con la scrittura del 2 dicembre 2015, che, come evidenziato dal Tribunale, con la scrittura del 2 dicembre 2015 l’appellato era stato costretto a pagare debiti già pagati stante l’applicazione del tasso di interesse usurario, debiti che dunque, a causa del costante credito, non riusciva ad estinguere.

Aggiunse sul punto quanto segue: «la somma di euro 20.000,00 [rectius, Lire 20.000.000], riconosciuta dal Cappello, era stata peraltro recuperata dal Vella mediante esecuzione immobiliare sul diverso magazzino di via Raia in Realmonte ed il cui valore, dunque correttamente, è stato considerato ai fini del calcolo del danno subito dall’appellato, per effetto del comportamento integrante fatto di reato».

Infine, osservò la Corte che non era stata riesaminata la questione della validità della scrittura privata, coperta dal giudicato, essendo stata verificata unicamente l’avvenuta estinzione del debito assunto.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

È stata presentata memoria dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio.

Ragioni della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che con l’appello era stata rilevata l’esistenza del giudicato sulla scrittura del 2 dicembre 1995, anche sotto il profilo del deducibile, e che il giudice di appello aveva ignorato la questione.

Il motivo è inammissibile.

La censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendie pertanto priva di decisività, perché la sentenza non è incentrata sulla validità ed efficacia esecutiva della scrittura privata, profilo che la cui rilevanza viene programmaticamente esclus a dal giudice di appello, ma sul comportamento caratterizzato dalla successione di prestiti di danaro da parte del Vella, garantiti da promesse di vendita di immobili a prezzi ricomprendenti sia il capitale che gli interessi applicati a tassi superiori a quelli legali.

Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ., 651 e 654 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa motivazione.

Osserva la parte ricorrente che il giudicato penale aveva ad oggetto la condanna non per il reato di usura (per il quale era stata dichiarata l’estinzione), ma per quello di tentata estorsione (atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il Cappello ad estinguere debiti a tasso usurario, secondo l’imputazione) per fatti diversi da quelli della scrittura del 1995 e che la domanda riconvenzionale subordinata aveva ad oggetto un risarcimento del danno, limitato a Euro 25.000,00, che non poteva essereconnesso al delitto di usura.

Aggiunse che, non essendovi stata costituzione parte civile, il Cappello avrebbe dovuto provare sia l’an che il quantum debeatur.Il motivo è inammissibile.

Esso contiene due censure: la prima per violazione del principio di corrispondenza chiesto/pronunciato; la seconda avente ad oggetto l’impossibilità di fondare sul giudicato la pronuncia di condanna al risarcimento.

A pag. 8 del ricorso, in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, risultano indicati i seguenti motivi di appello: esistenza del giudicato sulla scrittura privata; inutilizzabilità della sentenza penale di estinzione del reato di usura; assenza di prova e comunque la liquidazione del danno per il solo delitto di tentata estorsione non poteva essere superiore a quello domandato dal Cappello; prescrizione.

Alla luce di tale elencazione può ritenersi assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. in relazione al motivo di appello secondo cui il danno invocato doveva ritenersilimitato alla tentata estorsione.

Il giudice di appello ha fatto propria la valutazione del Tribunale, secondo cui vi è stata una successione di prestiti di danaro da parte del Vella, garantiti da promesse di vendita di immobili a prezzi ricomprendenti sia il capitale che gli interessi applicati a tassi superiori a quelli legali.

Tale motivazione è evidentemente incompatibile con l’assunto del motivo di appello secondo cui il danno doveva ritenersi limitato alla tentata estorsione.

Deve pertanto ritenersiche vi sia stata implicita pronuncia di rigetto sull’eccezione.

Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (fra le tante, da ultimo: Cass. n. 24953 del 2020; n. 12131 del 2023).

Alla luce dell’incompatibilità motivazionale della decisione impugnata con la denuncia di violazione dell’art. 112, la prima censura è inammissibile.

La violazione della norma di diritto che il ricorrente ha denunciato, e si passa così alla seconda censura del secondo motivo , è la violazione delle norme sul giudicato, nel senso che il giudicato penale era inidoneo a fondare il giudizio di responsabilità risarcitoria.

Trattasi di censura inammissibile, sotto due profili.

In primo luogo, vi è un difetto di specificità, perché è lo stesso ricorrente a riconoscere l’esistenza di un giudicato di condanna per tentata estorsione: e dunque non si vede dove sia l’errore di diritto nel fatto di avere riconosciuto l’efficacia di cui all’art. 651 cod. proc. pen. a tale giudicato.

In secondo luogo, la censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendi e pertanto priva di decisività, perché ai fini del comportamento usurario il giudice di appello ha valutato che il Tribunale avesse svolto un autonomo apprezzamento delle risultanze istruttorie,poi condividendo l ’ esito decisiona le in termini di esistenza di una successione di prestiti di danaro da parte del Vella, garantiti da promesse di vendita di immobili a prezzi ricomprendenti sia il capitale che gli interessi applicati a tassi superiori a quelli legali.

La decisione di primo grado sulla responsabilità risarcitoria, in uno alla conferma in appello, non sono dunque basate, per ciò che concerne la condotta usuraria, sul giudicato penale di condanna.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132e 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., nonché omesso esame su punto decisivo.

Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata, nella parte in cui ha disatteso il motivo di appello dell’erronea inclusione nell’importo liquidato a titolo risarcitorio della somma riconosciuta dall’appellato come dovuta con la scrittura del 2 dicembre 2015, costituisce violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, nonché del giudicato, perché la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto esclusivamente la restituzione degli immobili di cui alla scrittura del 1995 ed il risarcimento per il mancato utilizzo degli stessi, nonché il risarcimento del danno connesso al delitto di tentata estorsione, quantificato in Euro 25.000,00.

Aggiunge che non può ritenersi illegittimo, tanto da fondare un’istanza risarcitoria, ciò che si è ottenuto a seguito dell’esecuzione forzata della prima sentenza.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.

La statuizione della corte territoriale sul motivo di appello avente ad oggetto l’erronea inclusione nell’importo liquidato a titolo risarcitorio della somma riconosciuta dall’appellato come dovuta con la scrittura del 2 dicembre 2015, è censurata sia sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato e di quello del giudicato, sia per l’illegittimità dell’istanza risarcitoria basata su quanto legittimamente conseguito in sede di esecuzione forzata.

Il giudice di appello sul punto ha affermato quanto segue: «la somma di euro 20.000,00 [rectius, Lire 20.000.000], riconosciuta dal Cappello, era stata peraltro recuperata dal Vella mediante esecuzione immobiliare sul diverso magazzino di via Raia in Realmonte ed il cui valore, dunque correttamente, è stato considerato ai fini del calcolo del danno subito dall’appellato, per effetto del comportamento integrante fatto di reato».

In relazione a tale motivazione, le censure formulate possono essere riqualificate, in via assorbente rispetto alla violazione delle norme di diritto indicate in rubrica, come denuncia di motivazione apparente.

La motivazione della sentenza impugnata è sul punto effettivamente avvinta da una insanabile interna contraddizione che la rende apparente.

Il giudice di appello per una parte afferma che l’importo di Lire 20.000.000, riconosciuto dal Cappello come spettante (in realtà basato sul titolo giudiziale), era stato recuperato dal Vella mediante esecuzione forzata, per l’altra afferma che correttamente il valore dell’immobile sottoposto ad esecuzione forzata è stato conteggiato nella somma liquidata a titolo risarcitorio.

Non si comprende se il Vella avesse o non diritto a trattenere l’importo in questione, perché se la somma di Lire 20.000.000 era stata conseguita in sede di esecuzione forzata sulla base dell’originario giudicato, non si comprende come possa essere ripetuta in sede risarcitoria parificata al valore dell’immobile sottoposto a pignoramento.

E, neppure soccorrendo la complessiva considerazione delle argomentazioni al riguardo svolte, non cogliendosi la ratio decidendi, la motivazione va qualificata apparente.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 2947 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che, in relazione alla domanda riconvenzionale, l’eccezione di prescrizione può essere sollevata dall’attore entro il primo termine concesso ai sensi dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ.

Il motivo è infondato.

Al riguardo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, applicabile ratione temporis, dispone, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate; pertanto ove l’attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all’art. 183, quinto comma, 9 cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum(Cass. Sez.

U. n. 3567 del 2011).

Benché l’odierno giudizio, avuto riguardo all’epoca di introduzione, sia retto dall’art. 183 così come sostituito dal d. l. n. 35 del 2005, convertito con l. n. 80 del 2005, il principio di diritto che trova applicazione è il medesimo di quello basato sulla disposizione previgente, perché, alla luce dell’identità della disposizione, il termine per la proposizione dell’eccezione di prescrizione resta l’udienza di trattazione e non il termine accordato dal giudice per la prima memoria.

In conclusione, il ricorso, per l’inammissibilità dei primi due motivi e l’infondatezza del quarto, va accolto quanto al terzo, con cassazione della gravata sentenza in relazione alla censura qui qualificata fondata e rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P. Q. M. Accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, rigettato per il re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8691/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d all ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal consigliereENRICO SCODITTI Fatti di causa Con atto di citazione notificato in data 23 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi l ’ autenticità della sottoscrizione di scrittura privata di data 2 dicembre 1995, con cui era stato disposto il trasferimento in favore dell’attore di unità immobiliare. Espose l’attore che vi era giudicato di accertamento dell’obbligo del Cappello di conclusione di atto pubblico in relazione alla scrittura privata de qua e di condanna del medesimo Cappello alla corresponsione della somma di Lire 20.000.000. Aggiunse che era stata posta in esecuzione la condanna al pagamento della somma di denaro, mentre, quanto alla stipulazione dell’atto pubblico, il Cappello era rimasto inerte. Il convenuto propose due domande riconvenzionali: la prima avente ad oggetto la nullità della scrittura con condanna al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva dell’immobile; la seconda di condanna alla ripetizione dell’indebito nonché al risarcimento del danno cagionato dai delitti di usura e tentata estorsione. Il Tribunale adito rigettò la domanda di nullità del contratto, stante la presenza del giudicato; dichiarò l’autenticità della scrittura privata; in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal convenuto condannò l’attore al pagamento della somma di Euro 264.681,19. Avverso detta sentenza propose appello il Vella. Con sentenza di data 13 gennaio 2020 la Corte d’appello di Palermo rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che non vi era stata interferenza del giudizio penale nell’ambito del giudizio civile perché il Tribunale, dopo avere correttamente affermato che ai sensi dell’art. 653 [rectius, art. 651] cod. proc. pen. la sentenza penale irrevocabile di condanna aveva efficacia nel giudicato civile limitatamente all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, aveva poi con riferimento al requisito della colpevolezza liberamente valutato gli elementi di prova menzionati nella sentenza penale (le dichiarazioni dei testimoni) giungendo alla conclusione, congrua e coerente con le fonti di prova, che vi era stata una successione di prestiti di danaro da parte del Vella, garantiti da promesse di vendita di immobili a prezzi ricomprendenti sia il capitale che gli interessi applicati a tassi superiori a quelli legali. Aggiunse che, come riconosciuto dal Tribunale, l’appellante aveva tardivamente sollevato l’eccezione di prescrizione, in relazione alla domanda riconvenzionale, nella memoria di cui all’art. 183, primo termine, cod. proc. civ., anziché all’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 183, comma 5. Osservò ancora, in relazione al motivo di appello dell ’ erronea inclusione nell’importo liquidato a titolo risarcitorio della somma di euro 20.000,00 [rectius, Lire 20.000.000] riconosciuta dall ’ appellato come dovuta con la scrittura del 2 dicembre 2015, che, come evidenziato dal Tribunale, con la scrittura del 2 dicembre 2015 l’appellato era stato costretto a pagare debiti già pagati stante l’applicazione del tasso di interesse usurario, debiti che dunque, a causa del costante credito, non riusciva ad estinguere. Aggiunse sul punto quanto segue: «la somma di euro 20.000,00 [rectius, Lire 20.000.000], riconosciuta dal Cappello, era stata peraltro recuperata dal Vella mediante esecuzione immobiliare sul diverso magazzino di via Raia in Realmonte ed il cui valore, dunque correttamente, è stato considerato ai fini del calcolo del danno subito dall’appellato, per effetto del comportamento integrante fatto di reato». Infine, osservò la Corte che non era stata riesaminata la questione della validità della scrittura privata, coperta dal giudicato, essendo stata verificata unicamente l’avvenuta estinzione del debito assunto. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. È stata presentata memoria dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio. Ragioni della decisione Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che con l’appello era stata rilevata l’esistenza del giudicato sulla scrittura del 2 dicembre 1995, anche sotto il profilo del deducibile, e che il giudice di appello aveva ignorato la questione. Il motivo è inammissibile. La censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendie pertanto priva di decisività, perché la sentenza non è incentrata sulla validità ed efficacia esecutiva della scrittura privata, profilo che la cui rilevanza viene programmaticamente esclus a dal giudice di appello, ma sul comportamento caratterizzato dalla successione di prestiti di danaro da parte del Vella, garantiti da promesse di vendita di immobili a prezzi ricomprendenti sia il capitale che gli interessi applicati a tassi superiori a quelli legali. Con il secondomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 cod. proc. civ., 651 e 654 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa motivazione. Osserva la parte ricorrente che il giudicato penale aveva ad oggetto la condanna non per il reato di usura (per il quale era stata dichiarata l’estinzione), ma per quello di tentata estorsione (atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il Cappello ad estinguere debiti a tasso usurario, secondo l’imputazione) per fatti diversi da quelli della scrittura del 1995 e che la domanda riconvenzionale subordinata aveva ad oggetto un risarcimento del danno, limitato a Euro 25.000,00, che non poteva essereconnesso al delitto di usura. Aggiunse che, non essendovi stata costituzione parte civile, il Cappello avrebbe dovuto provare sia l’an che il quantum debeatur.Il motivo è inammissibile. Esso contiene due censure: la prima per violazione del principio di corrispondenza chiesto/pronunciato; la seconda avente ad oggetto l’impossibilità di fondare sul giudicato la pronuncia di condanna al risarcimento. A pag. 8 del ricorso, in sede di sommaria esposizione dei fatti di causa, risultano indicati i seguenti motivi di appello: esistenza del giudicato sulla scrittura privata; inutilizzabilità della sentenza penale di estinzione del reato di usura; assenza di prova e comunque la liquidazione del danno per il solo delitto di tentata estorsione non poteva essere superiore a quello domandato dal Cappello; prescrizione. Alla luce di tale elencazione può ritenersi assolto l’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. in relazione al motivo di appello secondo cui il danno invocato doveva ritenersilimitato alla tentata estorsione. Il giudice di appello ha fatto propria la valutazione del Tribunale, secondo cui vi è stata una successione di prestiti di danaro da parte del Vella, garantiti da promesse di vendita di immobili a prezzi ricomprendenti sia il capitale che gli interessi applicati a tassi superiori a quelli legali. Tale motivazione è evidentemente incompatibile con l’assunto del motivo di appello secondo cui il danno doveva ritenersi limitato alla tentata estorsione. Deve pertanto ritenersiche vi sia stata implicita pronuncia di rigetto sull’eccezione. Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (fra le tante, da ultimo: Cass. n. 24953 del 2020; n. 12131 del 2023). Alla luce dell’incompatibilità motivazionale della decisione impugnata con la denuncia di violazione dell’art. 112, la prima censura è inammissibile. La violazione della norma di diritto che il ricorrente ha denunciato, e si passa così alla seconda censura del secondo motivo , è la violazione delle norme sul giudicato, nel senso che il giudicato penale era inidoneo a fondare il giudizio di responsabilità risarcitoria. Trattasi di censura inammissibile, sotto due profili. In primo luogo, vi è un difetto di specificità, perché è lo stesso ricorrente a riconoscere l’esistenza di un giudicato di condanna per tentata estorsione: e dunque non si vede dove sia l’errore di diritto nel fatto di avere riconosciuto l’efficacia di cui all’art. 651 cod. proc. pen. a tale giudicato. In secondo luogo, la censura è eccentrica rispetto alla ratio decidendi e pertanto priva di decisività, perché ai fini del comportamento usurario il giudice di appello ha valutato che il Tribunale avesse svolto un autonomo apprezzamento delle risultanze istruttorie,poi condividendo l ’ esito decisiona le in termini di esistenza di una successione di prestiti di danaro da parte del Vella, garantiti da promesse di vendita di immobili a prezzi ricomprendenti sia il capitale che gli interessi applicati a tassi superiori a quelli legali. La decisione di primo grado sulla responsabilità risarcitoria, in uno alla conferma in appello, non sono dunque basate, per ciò che concerne la condotta usuraria, sul giudicato penale di condanna. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132e 112 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., nonché omesso esame su punto decisivo. Osserva la parte ricorrente che la decisione impugnata, nella parte in cui ha disatteso il motivo di appello dell’erronea inclusione nell’importo liquidato a titolo risarcitorio della somma riconosciuta dall’appellato come dovuta con la scrittura del 2 dicembre 2015, costituisce violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, nonché del giudicato, perché la domanda riconvenzionale aveva ad oggetto esclusivamente la restituzione degli immobili di cui alla scrittura del 1995 ed il risarcimento per il mancato utilizzo degli stessi, nonché il risarcimento del danno connesso al delitto di tentata estorsione, quantificato in Euro 25.000,00. Aggiunge che non può ritenersi illegittimo, tanto da fondare un’istanza risarcitoria, ciò che si è ottenuto a seguito dell’esecuzione forzata della prima sentenza. Il motivo è fondato per quanto di ragione. La statuizione della corte territoriale sul motivo di appello avente ad oggetto l’erronea inclusione nell’importo liquidato a titolo risarcitorio della somma riconosciuta dall’appellato come dovuta con la scrittura del 2 dicembre 2015, è censurata sia sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato e di quello del giudicato, sia per l’illegittimità dell’istanza risarcitoria basata su quanto legittimamente conseguito in sede di esecuzione forzata. Il giudice di appello sul punto ha affermato quanto segue: «la somma di euro 20.000,00 [rectius, Lire 20.000.000], riconosciuta dal Cappello, era stata peraltro recuperata dal Vella mediante esecuzione immobiliare sul diverso magazzino di via Raia in Realmonte ed il cui valore, dunque correttamente, è stato considerato ai fini del calcolo del danno subito dall’appellato, per effetto del comportamento integrante fatto di reato». In relazione a tale motivazione, le censure formulate possono essere riqualificate, in via assorbente rispetto alla violazione delle norme di diritto indicate in rubrica, come denuncia di motivazione apparente. La motivazione della sentenza impugnata è sul punto effettivamente avvinta da una insanabile interna contraddizione che la rende apparente. Il giudice di appello per una parte afferma che l’importo di Lire 20.000.000, riconosciuto dal Cappello come spettante (in realtà basato sul titolo giudiziale), era stato recuperato dal Vella mediante esecuzione forzata, per l’altra afferma che correttamente il valore dell’immobile sottoposto ad esecuzione forzata è stato conteggiato nella somma liquidata a titolo risarcitorio. Non si comprende se il Vella avesse o non diritto a trattenere l’importo in questione, perché se la somma di Lire 20.000.000 era stata conseguita in sede di esecuzione forzata sulla base dell’originario giudicato, non si comprende come possa essere ripetuta in sede risarcitoria parificata al valore dell’immobile sottoposto a pignoramento. E, neppure soccorrendo la complessiva considerazione delle argomentazioni al riguardo svolte, non cogliendosi la ratio decidendi, la motivazione va qualificata apparente. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 2947 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in relazione alla domanda riconvenzionale, l’eccezione di prescrizione può essere sollevata dall’attore entro il primo termine concesso ai sensi dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Il motivo è infondato. Al riguardo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 183 cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006, applicabile ratione temporis, dispone, al quarto comma, che nella prima udienza di trattazione l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate; pertanto ove l’attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto, a pena di decadenza, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio, a proporla al più tardi in sede di prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all’art. 183, quinto comma, 9 cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum(Cass. Sez. U. n. 3567 del 2011). Benché l’odierno giudizio, avuto riguardo all’epoca di introduzione, sia retto dall’art. 183 così come sostituito dal d. l. n. 35 del 2005, convertito con l. n. 80 del 2005, il principio di diritto che trova applicazione è il medesimo di quello basato sulla disposizione previgente, perché, alla luce dell’identità della disposizione, il termine per la proposizione dell’eccezione di prescrizione resta l’udienza di trattazione e non il termine accordato dal giudice per la prima memoria. In conclusione, il ricorso, per l’inammissibilità dei primi due motivi e l’infondatezza del quarto, va accolto quanto al terzo, con cassazione della gravata sentenza in relazione alla censura qui qualificata fondata e rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P. Q. M. Accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, rigettato per il re
Sentenza Cassazione n. 27413/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris