CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 12325/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15319/2015 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, n. 1360/29/14, depositata il 22/04/2014;. F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15319/2015 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 12325/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi contro [OSCURATO:PERSONA], titolare di una ditta individuale di commercio di autoveicoli, il quale resiste con controricorso, avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia che ha rigettato l’appello dell’ufficio finanziario nei confronti della sentenza della C.T.P. di Agrigento che, a sua volta, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro un avviso di accertamento che ricostruiva, con metodo induttivo, il reddito di impresa del ricorrente, ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, per l’annualità 2005; 2. il giudice di appello, per quanto adesso rileva, ha respinto l’appello dell’ufficio basandosi sulle seguenti considerazioni: (i) l’avviso di accertamento è nullo in quanto la permanenza degli operatori del fisco presso l’impresa del contribuente si è protratta dal 10/10/2005 al 28/11/2005 (41 giorni), oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 12 della legge n. 212 del 2000; (ii) l’ente impositore, in presenza di una contabilità formalmente regolare, non ha fornito la prova della sussistenza dei presupposti di legge dell’accertamento induttivo; (iii) è condivisibile la statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto non convincente la percentuale di ricarico dell’11% fissata dall’organo di controllo; (iv) nella specie, ricorrevano i presupposti per l’applicazione del regime del margine sulla cessione di autoveicolo usati, anche in mancanza del riferimento nelle fatture di vendita a tale disciplina fiscale, configurando tale carenza una mera irregolarità formale; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., in relazione all’art. 360, r.g. n. 15319/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15319/2015 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 12325/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 comma 1, n. 3, c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, con riferimento alla permanenza dei verificatori nei locali dell’impresa del contribuente, che l’ufficio aveva attestato essersi protratta per 26 giorni effettivi, non ha considerato che la dichiarazione dell’Amministrazione finanziaria fa fede fino a querela di falso e che, quindi, spetta al contribuente fornire la prova contraria, esclusivamente tramite querela di falso; 2. con il secondo motivo [«2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che non ha rilevato che l’articolo 12 non prevede alcuna nullità o inutilizzabilità delle prove acquisite durante la verifica nel caso in cui la permanenza degli operatori dell’ufficio delle imposte presso la sede del contribuente si sia protratta oltre 30 giorni; 3. con il terzo motivo [«3) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 600/1973 artt. 15 e 39 e del d.P.R. 633/1972, art. 55, n. 3, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha errato nel negare che le irregolarità contabili riscontrate fossero sufficienti a fondare l’accertamento induttivo del reddito di impresa. Quanto alla determinazione della percentuale di ricarico, l’ufficio finanziario addebita alla C.T.R. di avere tralasciato un fatto decisivo, e cioè l’accordo “trovato” in contraddittorio tra le parti proprio sul quantum della percentuale di ricarico; 4. con il quarto motivo [«4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 36 e 38 del d.l. n. 41/1995, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti, in r.g. n. 15319/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15319/2015 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 12325/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.»]), l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto non ha chiarito come il contribuente abbia dimostrato la sussistenza del requisito soggettivo del regime del margine, consistente nell’avere acquistato il mezzo di trasporto usato da un soggetto comunitario che, a sua volta, avesse applicato il regime del margine all’atto di vendita; 5. il secondo motivo è fondato e il primo motivo è assorbito; 5.1. è stato chiarito che «In tema di verifiche tributarie, il comma 5 dell’art. 12 della l. n. 212 del 2000, nel fissare agli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria il termine di trenta giorni lavorativi (successivamente prorogabile) di permanenza presso la sede del contribuente, si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa ivi svolta, escludendo, quindi, dal computo quelli impiegati per verifiche ed attività eseguite in altri luoghi» (Cass. 12/05/2017, n. 11878). Inoltre, per Cass. 27/04/2017, n. 10481, che si condivide e alla quale va dato seguito, «[tale termine] è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla ratio delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione.». Nella specie, la C.T.R., quando afferma che l’avviso è nullo perché la verifica ha avuto una durata superiore ai 30 giorni normativamente previsti, non si attiene a quest’ultimo principio di diritto; 6. il terzo motivo, nella sua complessa articolazione, è fondato; 6.1. la C.T.R., errando, si limita genericamente a negare che sussistessero i presupposti dell’accertamento induttivo, senza r.g. n. 15319/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15319/2015 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 12325/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 considerare che tale tipologia di accertamento era fondata su una serie di irregolarità e sulla generale inattendibilità delle scritture contabili che, in effetti, erano state riscontrate anche dal giudice di primo grado. Sotto altro profilo, la sentenza impugnata trascura che il margine di ricarico dell’11% era stato fissato dall’ufficio finanziario in contraddittorio con il contribuente, il quale, come risulta dal passo del p.v.c. trascritto nel ricorso per cassazione (cfr. pag. 11), aveva firmato il verbale e (appunto) accettato tale percentuale di ricarico; 7. il quarto motivo è fondato; 7.1. il dictum della Commissione tributaria regionale, per la quale, in sintesi, l’omessa indicazione in fattura di avvalersi del regime del margine rappresenterebbe un violazione meramente formale, contraddice la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che va adesso ribadita, che, in materia della cessione di oggetti d’arte, ha enunciato il principio secondo cui «In tema d’Iva, il regime del margine di utile di cui all’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. nella l. n. 85 del 1995, rappresentando un regime speciale, derogatorio dell’ordinaria disciplina fiscale degli acquisti intracomunitari, impone che il contribuente provi la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, per cui l’indicazione sulla fattura del cedente della dicitura regime del margine oggetti d’arte (oppure da collezione o di antiquariato o beni d’occasione) non può ritenersi un mero elemento formale, impedendo la sua omissione la prova del requisito d’ordine soggettivo.» (Cass. 30/05/2016, n. 11086; in senso conforme, da ultimo, Cass. 29/11/2021, n. 37261, che, in motivazione, richiama Cass. 07/11/2018, n. 28376. Con specifico riferimento al tema del regime del margine di utile in materia di Iva, cfr. Cass. Sez. U. 12/09/2017, n. 21105);r.g. n. 15319/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 15319/2015 Numero sezionale 1202/2022 Numero di raccolta generale 12325/2022 Data pubblicazione 14/04/2022 8. in conclusione, accolti il secondo, il terzo, e il quarto motivo, assorbito il primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tribu