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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 marzo 2022

Cassazione n. 43602/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Torino, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] presso b1314.eeldi Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24 marzo 2022, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Torino non ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Torino il 19 marzo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa alle prescrizioni ex art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, consistenti nell'obbligo di presentarsi presso la Stazione CC di Piossasco mezz'ora dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del Torino.

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta la erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 6 comma 1 lett. a) della legge n. 401 del 1989; si evidenzia in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, la condotta posta in essere da Gradin era strettamente e casualmente collegata alla partita Torino-Cagliari, atteso che la dinamica dello scontro tra l'indagato e l'agente di Polizia non era riconducibile a una lite condominiale, non essendosi considerato che Gradin stava litigando con quel condomino perché, vicino allo stadio del Torino, in occasione della partita della locale squadra di calcio, insieme ad altri tifosi del Torino, aveva appena lanciato un fumogeno sotto una macchina ivi parcheggiata, non avendo il G.I.P. altresì tenuto conto che, in virtù del precedente "Daspo" applicatogli dal Questore di Firenze, l'indagato si trovava in un posto (Torino, via Tunisi n. 61) dove non avrebbe potuto trovarsi, rientrando tale luogo nell'area interdetta dal precedente provvedimento questorile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, occorre premettere che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112), in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore.

Come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv. 272778, Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146 e Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, ovvero: a) le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta e attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura, potendo il giudice della convalida legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in un'acritica recezione del provvedimento amministrativo.

2. Alla luce di tale condivisa premessa ermeneutica, deve escludersi che l'ordinanza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero il G.I.P., nel motivare la sua decisione di non convalidare il provvedimento del Questore nella parte relativa alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 2 della legge n. 401 del 1989, ha richiamato innanzitutto l'informativa della Digos di Torino del 10 marzo 2022, da cui si evince che il 27 febbraio 2022, in occasione della partita "Torino-Cagliari", alcuni ultras della squadra granata si radunavano presso un pub sito in via Tunisi n. 61, nelle immediate vicinanze dello stadio; nel contempo, un uomo, individuato in [OSCURATO:PERSONA], iniziava a discutere con uno dei condomini dello stabile di via Tunisi n. 61 che lamentava il lancio di un fumogeno sotto la propria autovettura.

In quel frangente, un poliziotto in quel momento in servizio, [OSCURATO:PERSONA], riprendeva dal balcone quanto stava accadendo e Gradin, accortosi di essere stato ripreso, si rivolgeva al poliziotto dicendogli: "che cazzo filmi, scemo! Prima o poi tanto scendete di casa".

Trofa, che indossava la divisa per recarsi a lavoro, dopo circa dieci minuti, scendeva in strada, dove era raggiunto da Grandin e da un altro ragazzo, che lo offendevano con frasi del tipo: "lo sapevo, ti metti la divisa per farci paura, mongoloide, puttana dello Stato", e lo spingevano con le spalle al muro.

Ciò posto, il G.I.P. ha osservato che, per quanto l'azione violenta posta in essere da Gradin nei confronti dell'agente Trofa sia stata realizzata poco prima dell'inizio della partita "Torino-Cagliari" nei pressi di un luogo di ritrovo dei tifosi della squadra locale, alcun rapporto immediato e diretto era ravvisabile tra tale azione e la manifestazione sportiva, nel senso che tutto era originato da una animata C.9-41 discussione privata di Gradin,e-un condomino del palazzo di via Tunisi n. 61, cui seguivano le volgari rimostranze di Gradin nei confronti dell'agente Trofa.

La condotta del destinatario del provvedimento questorile, dunque, non poteva essere ritenuta pericolosa per l'ordinario e pacifico svolgimento della manifestazione sportiva o di altre a seguire, posto che la partita di calcio non poteva assurgere a pretesto di un'aggressione di non eccessiva durata che aveva riguardato non più di tre persone e che avrebbe potuto verificarsi, con modalità sostanzialmente identiche, in qualsiasi altra circostanza di tempo e di luogo. 3 LL n O-- 12

3. Orbene, la valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata, in quanto non manifestamente illogica e non distonica rispetto alle acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure sollevate nel ricorso che, sia rispetto all'origine del litigio da cui è scaturito l'intervento dal balcone dell'agente di P.G., sia rispetto all'individuazione della causale dell'aggressione fisica e verbale posta in essere da Gradin nei confronti del poliziotto Trofa, sollecitano di fatto, a fronte della lettura non irrazionale operata dal G.I.P., una valutazione alternativa della dinamica della vicenda che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi richiamare in tema l'affermazione costante di questa Corte, valida senz'altro anche in materia di ordinanze in tema di convalida delle prescrizioni ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

4. In conclusione, ribadita l'assenza di profili di manifesta illogicità della dell'ordinanza impugnata rispetto alle considerazioni in essa compiute, il ricorso proposto dal P.M. deve essere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Torino, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] presso b1314.eeldi Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 24 marzo 2022, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Torino non ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Torino il 19 marzo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella parte relativa alle prescrizioni ex art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989, consistenti nell'obbligo di presentarsi presso la Stazione CC di Piossasco mezz'ora dopo l'inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del Torino. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta la erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 6 comma 1 lett. a) della legge n. 401 del 1989; si evidenzia in proposito che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, la condotta posta in essere da Gradin era strettamente e casualmente collegata alla partita Torino-Cagliari, atteso che la dinamica dello scontro tra l'indagato e l'agente di Polizia non era riconducibile a una lite condominiale, non essendosi considerato che Gradin stava litigando con quel condomino perché, vicino allo stadio del Torino, in occasione della partita della locale squadra di calcio, insieme ad altri tifosi del Torino, aveva appena lanciato un fumogeno sotto una macchina ivi parcheggiata, non avendo il G.I.P. altresì tenuto conto che, in virtù del precedente "Daspo" applicatogli dal Questore di Firenze, l'indagato si trovava in un posto (Torino, via Tunisi n. 61) dove non avrebbe potuto trovarsi, rientrando tale luogo nell'area interdetta dal precedente provvedimento questorile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre premettere che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n. 44273 del 27/10/2004, Rv. 229112), in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore. Come ribadito anche dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Rv. 272778, Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146 e Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Rv. 247186), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, ovvero: a) le ragioni di necessità e urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta e attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura, potendo il giudice della convalida legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in un'acritica recezione del provvedimento amministrativo. 2. Alla luce di tale condivisa premessa ermeneutica, deve escludersi che l'ordinanza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero il G.I.P., nel motivare la sua decisione di non convalidare il provvedimento del Questore nella parte relativa alle prescrizioni di cui all'art. 6 comma 2 della legge n. 401 del 1989, ha richiamato innanzitutto l'informativa della Digos di Torino del 10 marzo 2022, da cui si evince che il 27 febbraio 2022, in occasione della partita "Torino-Cagliari", alcuni ultras della squadra granata si radunavano presso un pub sito in via Tunisi n. 61, nelle immediate vicinanze dello stadio; nel contempo, un uomo, individuato in [OSCURATO:PERSONA], iniziava a discutere con uno dei condomini dello stabile di via Tunisi n. 61 che lamentava il lancio di un fumogeno sotto la propria autovettura. In quel frangente, un poliziotto in quel momento in servizio, [OSCURATO:PERSONA], riprendeva dal balcone quanto stava accadendo e Gradin, accortosi di essere stato ripreso, si rivolgeva al poliziotto dicendogli: "che cazzo filmi, scemo! Prima o poi tanto scendete di casa". Trofa, che indossava la divisa per recarsi a lavoro, dopo circa dieci minuti, scendeva in strada, dove era raggiunto da Grandin e da un altro ragazzo, che lo offendevano con frasi del tipo: "lo sapevo, ti metti la divisa per farci paura, mongoloide, puttana dello Stato", e lo spingevano con le spalle al muro. Ciò posto, il G.I.P. ha osservato che, per quanto l'azione violenta posta in essere da Gradin nei confronti dell'agente Trofa sia stata realizzata poco prima dell'inizio della partita "Torino-Cagliari" nei pressi di un luogo di ritrovo dei tifosi della squadra locale, alcun rapporto immediato e diretto era ravvisabile tra tale azione e la manifestazione sportiva, nel senso che tutto era originato da una animata C.9-41 discussione privata di Gradin,e-un condomino del palazzo di via Tunisi n. 61, cui seguivano le volgari rimostranze di Gradin nei confronti dell'agente Trofa. La condotta del destinatario del provvedimento questorile, dunque, non poteva essere ritenuta pericolosa per l'ordinario e pacifico svolgimento della manifestazione sportiva o di altre a seguire, posto che la partita di calcio non poteva assurgere a pretesto di un'aggressione di non eccessiva durata che aveva riguardato non più di tre persone e che avrebbe potuto verificarsi, con modalità sostanzialmente identiche, in qualsiasi altra circostanza di tempo e di luogo. 3 LL n O-- 12 3. Orbene, la valutazione compiuta nell'ordinanza impugnata, in quanto non manifestamente illogica e non distonica rispetto alle acquisizioni investigative, non presta il fianco alle censure sollevate nel ricorso che, sia rispetto all'origine del litigio da cui è scaturito l'intervento dal balcone dell'agente di P.G., sia rispetto all'individuazione della causale dell'aggressione fisica e verbale posta in essere da Gradin nei confronti del poliziotto Trofa, sollecitano di fatto, a fronte della lettura non irrazionale operata dal G.I.P., una valutazione alternativa della dinamica della vicenda che non può trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi richiamare in tema l'affermazione costante di questa Corte, valida senz'altro anche in materia di ordinanze in tema di convalida delle prescrizioni ex art. 6 della legge n. 401 del 1989, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). 4. In conclusione, ribadita l'assenza di profili di manifesta illogicità della dell'ordinanza impugnata rispetto alle considerazioni in essa compiute, il ricorso proposto dal P.M. deve essere
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