CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e 337 cod. pen. per illecita detenzione di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. 2. Il ricorrente denuncia erronea qualificazione giuridica. 3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso sperinnentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., contro la quale è ammessa la sola possibilità di proporre quello straordinario per errore di fatto di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena. In tale contesto, questa Corte ha avuto modo di osservare come risulti inammissibile il ricorso per cassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Questione, quella connessa alla erronea qualificazione, meramente enunciata senza che sia stato dedotto alcunché a fondamento della citata censura che, in quanto tale, si presenta generica e afferente, in definitiva, a dedotti vizi di motivazione. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co