Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:83
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0048_RES
Causa C‑48/24
VšĮ „[OSCURATO:PERSONA] tarptautinė mokykla“
contro
[OSCURATO:PERSONA]ė kalbos inspekcija
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2026
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Ambito di applicazione – Attività economica – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Articolo 53 – Conoscenze linguistiche – Normativa nazionale che prevede il requisito della padronanza della lingua ufficiale da parte degli insegnanti e dei membri del personale amministrativo che comunicano regolarmente con il pubblico e con le autorità amministrative, impiegati in un istituto scolastico privato – Articolo 4, paragrafo 2, TUE – Identità nazionale di uno Stato membro – Difesa e promozione della lingua ufficiale di uno Stato membro – Istituto scolastico privato che impartisce programmi internazionali di istruzione – Presupposto di necessità – Principio di proporzionalità – Requisito di padronanza della lingua ufficiale senza possibilità di eccezioni o mitigazioni»
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Istituto scolastico privato stabilito in uno Stato membro – Cittadino di un altro Stato membro che detiene una partecipazione nel suo capitale che gli consente di esercitare un’influenza sulle sue decisioni e di determinarne le attività – Inclusione – Presupposti – Programmi didattici impartiti in modo stabile e continuativo a titolo oneroso
(Articolo 49 TFUE)
(v. punti 30‑35, 42‑44, dispositivo 1)
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Lavoratori – Disposizioni del Trattato – Esame di un provvedimento nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali – Criteri di determinazione delle norme applicabili – Misura che incide in modo determinante sulla libertà di stabilimento – Esclusione dall’ambito di applicazione della libera circolazione
(Artt. 45 e 49 TFUE)
(v. punti 37‑41)
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Requisito della conoscenza della lingua ufficiale di uno Stato membro – Personale di un istituto scolastico privato che comunica con regolarità con il pubblico e con le autorità amministrative – Obbligo per l’istituto di garantire il rispetto di tale requisito – Ammissibilità – Giustificazione in base all’obiettivo legittimo di difesa e promozione della lingua ufficiale dello Stato membro – Proporzionalità – Verifica da parte del giudice del rinvio
(Articolo 49 TFUE)
(v. punti 45‑71, dispositivo 2)
Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Lavoratori – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36 – Conoscenze linguistiche – Istituto scolastico privato che impartisce programmi internazionali di istruzione – Normativa nazionale che richiede una padronanza della lingua ufficiale da parte degli insegnanti e del personale che comunicano regolarmente con il pubblico e le autorità amministrative – Obbligo per l’istituto di verificare il rispetto di tale requisito – Ammissibilità – Giustificazione in base all’obiettivo legittimo di difesa e promozione della lingua ufficiale dello Stato membro – Proporzionalità – Verifica da parte del giudice del rinvio
(Art. 49 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36, art. 53, § 1)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), la Corte si pronuncia in particolare sulla conformità all’articolo 49 TFUE di una normativa nazionale che impone a una scuola internazionale privata l’obbligo di verificare che il suo personale soddisfi il requisito di padronanza della lingua lituana.
[OSCURATO:PERSONA] tarptautinė mokykla (scuola internazionale di Vilnius, Lituania) (in prosieguo: la «VTM»), un istituto scolastico privato il cui capitale è detenuto in maggioranza da una cittadina finlandese e da una cittadina danese, impartisce, in lingua inglese, i programmi del baccellierato internazionale di tipo «scuola primaria» e «scuola media» nonché un programma di istruzione secondaria.
Nel maggio 2022 la Valstybinė kalbos inspekcija (Ispettorato nazionale della lingua, Lituania) (in prosieguo: il «VKI») ha compiuto un’ispezione presso la VTM per verificare che questa rispettasse i requisiti previsti dalla legge sulla lingua ufficiale. Essa ha accertato che diciotto dipendenti della scuola, tra cui cinque cittadini dell’Unione europea, non avevano superato un esame che attestasse un livello intermedio di conoscenza della lingua lituana o non avevano presentato la documentazione richiesta.
Successivamente, la VKI ha adottato un atto ingiuntivo che imponeva alla VTM di garantire che i diciotto dipendenti interessati, comprendenti sia insegnanti sia membri del personale amministrativo, superassero l’esame dello Stato sulla conoscenza della lingua ufficiale prima di una certa data, a pena di sanzioni.
Poiché il ricorso di annullamento proposto dalla VTM avverso tale atto ingiuntivo è stato respinto, quest’ultima ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha deciso di sospendere il procedimento e di interrogare la Corte sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, una restrizione alla libertà di stabilimento può essere ammessa solo a condizione, in primo luogo, di essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale e, in secondo luogo, di rispettare il principio di proporzionalità.
Per quanto riguarda l’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale, la normativa nazionale in questione sembra volta a difendere e promuovere l’uso della lingua ufficiale della Repubblica di Lituania, il che costituisce un obiettivo legittimo tale da giustificare, in linea di principio, una restrizione alle libertà fondamentali previste dal diritto dell’Unione.
Per quanto riguarda la questione se la normativa nazionale in esame sia idonea a garantire il conseguimento di tale obiettivo, se non ecceda quanto necessario per conseguirlo e se non sia sproporzionata rispetto a tale obiettivo, spetta in ultima istanza al giudice del rinvio, che è l’unico competente a valutare i fatti della controversia principale e a interpretare la normativa nazionale, determinare se e in che misura tale normativa soddisfi tali condizioni.
Tuttavia, la Corte precisa, in primo luogo, che tale normativa risulta idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di difesa e promozione della lingua ufficiale dello Stato membro in questione, poiché favorisce l’uso di tale lingua da parte delle persone soggette a tale requisito linguistico nei loro rapporti con gli alunni, i genitori degli alunni e il pubblico in generale nonché, per quanto riguarda più specificamente il personale amministrativo, con le autorità amministrative nazionali. Inoltre, detta normativa si applica non solo a tutti gli istituti scolastici situati in Lituania, ma anche a tutti i loro dipendenti il cui lavoro comporta, in particolare, una comunicazione regolare con altre persone e la necessità di compilare moduli ufficiali standard.
In secondo luogo, per quanto riguarda la necessità della normativa nazionale in questione, la Corte ricorda che le misure restrittive di una libertà fondamentale non possono essere giustificate se l’obiettivo perseguito può essere raggiunto mediante misure meno restrittive. Infatti, sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica di difesa della lingua ufficiale, poiché una siffatta politica costituisce l’espressione dell’identità nazionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, tale potere discrezionale non può giustificare che siano gravemente pregiudicati i diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni dei Trattati che sanciscono le loro libertà fondamentali.
Nel caso di specie, la Corte ritiene che il requisito linguistico in questione sembri soddisfare la condizione della necessità, poiché non è dimostrato che misure meno restrittive potrebbero garantire un livello di efficacia equivalente nel conseguimento dell’obiettivo di difesa e promozione della lingua ufficiale.
Tuttavia, le modalità di prova richieste dalla normativa nazionale per dimostrare che il requisito linguistico è soddisfatto risultano eccedere quanto necessario per conseguire l’obiettivo legittimo perseguito. Infatti, l’obbligo imposto alle persone interessate di produrre un certificato rilasciato da un organismo lituano sulla base di test di lingua organizzati nel territorio lituano esclude completamente che possa essere preso in considerazione il grado di conoscenze che un diploma ottenuto in un altro Stato membro, in considerazione della natura e della durata degli studi di cui attesta il compimento, consentirebbe di presumere.
In terzo luogo, per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto, la Corte ritiene che, qualora uno Stato membro intenda imporre, ai fini dell’obiettivo di difesa e di promozione della sua lingua ufficiale, un requisito linguistico agli insegnanti e a taluni membri del personale amministrativo degli istituti scolastici privati, spetta a tale Stato membro effettuare una ponderazione equilibrata tra tale obiettivo di interesse generale e i diritti derivanti dall’articolo 49 TFUE. Ad esempio, una ponderazione equilibrata del genere sarebbe quella prodotta da una normativa che prevede la possibilità di un progressivo adeguamento del livello di padronanza della lingua ufficiale dopo l’assunzione, di una mitigazione del livello di padronanza richiesto in funzione della durata dell’impiego o ancora dell’introduzione di un’esenzione da tale requisito linguistico, giustificata da circostanze appropriate come, segnatamente, qualora nessun candidato pienamente qualificato si presenti al posto da coprire.
Ebbene, nel caso di specie, la Corte osserva che il requisito linguistico in questione è imposto, sin dalla loro entrata in servizio e indipendentemente dalla durata del loro contratto di lavoro, a tutti gli insegnanti e ai membri del personale amministrativo che comunicano con regolarità con il pubblico e con le autorità amministrative, impiegati in un istituto scolastico privato, senza che siano previste eccezioni o mitigazioni al riguardo.
Pertanto, la normativa nazionale in questione non sembra soddisfare il principio di proporzionalità, in senso stretto, nel senso che appare sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.