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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 1977

Cassazione n. 41856/2025

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seguente ORDINANZA Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] letta la sentenza del 08/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiede la liquidazione delle spese a proprio favore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in epigrafe, nella parte in cui non è stata indicata la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della parte civile ritualmente depositate e che, per mero errore materiale, non sono state considerate; tip .44 P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza 08/07/2025 in relazione al ricorso n. 13370/2025 R.G.N.R. nel senso che, nel predetto dispositivo, deve essere aggiunta, dopo la parola "ammende." la seguente frase: "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3686/00 oltre accessori di legge".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale.

Così deciso, il 26/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] letta la sentenza del 08/07/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si chiede la liquidazione delle spese a proprio favore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta la richiesta d'ufficio volta alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza in epigrafe, nella parte in cui non è stata indicata la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della parte civile ritualmente depositate e che, per mero errore materiale, non sono state considerate; tip .44 P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza 08/07/2025 in relazione al ricorso n. 13370/2025 R.G.N.R. nel senso che, nel predetto dispositivo, deve essere aggiunta, dopo la parola "ammende." la seguente frase: "Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3686/00 oltre accessori di legge". Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso, il 26/1
Sentenza Cassazione n. 41856/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris