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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 1979

Cassazione n. 40714/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/01/1979 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 con condanna alla pena ritenuta di giustizia.

L'esponente deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici di merito illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti specifici annoverati dal ricorrente.

Deve ribadirsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio [cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)"].

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/01/1979 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità per il reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 con condanna alla pena ritenuta di giustizia. L'esponente deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di trattamento sanzionatorio, avendo i Giudici di merito illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena in concreto irrogata all'imputato, sia con riferimento al diniego del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti specifici annoverati dal ricorrente. Deve ribadirsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio [cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269: "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)"]. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensore i
Sentenza Cassazione n. 40714/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris