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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 24257/2023

Testo disponibile della fonte

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/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35491/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al controricorso ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2681/2019depositata il 21/11/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 16092/2015 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante [OSCURATO:PERSONA], già agente per la riscossione per la Provincia di Sassari,avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di € 65.596,76, oltre accessori, ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di conguaglio dovuto al mancato riversamento di somme non riscosse, iscritte nei ruoli trasmessi al concessionario nel 1998 e 1999 e rimaste insolute, nonostante le procedure esecutive avviate nei confronti dei debitori della Cassa (Avvocati iscritti all'ente di previdenza).

2. Con sentenza 2681/2019 pubblicata il 21-11-2019 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], a spese compensate.

La Corte di merito ha disatteso il motivo di gravame sul difetto di giurisdizione e, pur ammettendo astrattamente l’applicabilità ai ruoli in questione della legge di stabilità 2013, ha ritenuto applicabili nella specie gli artt.19 e 20 d.lgs. 112/1999, in ragione della totale inerzia dell’agente della riscossione, che non aveva riversato l’intero importo iscritto a ruolo, non aveva completato l’attività di competenza, non aveva trasmesso le comunicazioni di inesigibilità e non aveva documentato le comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l’ambito di Sassari in esecuzione della legge di stabilità e del decreto ministeriale disciplinante le modalità di comunicazioni ai fini del discarico.

Inoltre,secondo la Corte d’appello, la perdita del diritto al discarico derivava nella specie dal fatto che l’agente di riscossione non aveva dimostrato di aver proceduto alla rendicontazione con cadenza annuale sullo stato delle procedure e la mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare tale rendicontazione, anche quanto ai termini , non poteva giustificare l’inadempimento dell’agente di riscossione, che era “pacifico” (pag.11 e 12 sentenza impugnata).

3. Avverso la predetta sentenza, ADER - Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito per brevità ADER) , subentrata a [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità CNF) , che ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

5. Con il primo motivo di ricorso principale l’ADER deduce il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla pretesa azionata, anche per l'operatività dell'art. 1 comma 529 L. 228/12e afferma che non sussisterebbe azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente della riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/99.

6. Con il secondo motivo l’ADER deduce che la Corte di merito ha erroneamente escluso l’operatività nella fattispecie in esame delle previsioni di cuialla L. 228/2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, jus superveniensapplicabile al caso di specie, nonché del D.M. del 15- 6-2015, in quanto detta disciplina ha determinato l’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000, nonché l’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore ai € 2.000,00 , non potendo trovare più applicazione per i ruoli oggetto del contendere gli artt.19 e 20 del d.lgs.n.112/1999, essendo stata esclusa in radice la trasmissione delle comunicazioni d’inesigibilità e sullo stato delle procedure.

7. Con il terzo motivo rileva la ricorrente principale, in subordine, che in ogni caso la Corte d’appello non ha considerato che per le ipotesi di cui agli artt.19e 20 citati sussiste una fase precontenziosa prevista ex legecon la quale l’agente contabile può definire in modo agevolato l’eventuale mancata riscossione, sicché anche sotto tale profilo l’opzione ermeneutica della Corte d’appello sarebbeerrata.

8. Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, l’ A DER , nella denegata ipotesi di ritenuta sua responsabilità, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. 112/1999, per errata determinazione del quantum, che, a tutto voler co ncedere, avrebbe dovuto commisurarsi alla somma che l’agente della riscossione avrebbe dovuto corrispondere all’ente, in caso di diniego di discarico. 9.

Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la CNF denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, per avere la Corte d’appello ritenuto in astratto l’applicabilità dell’istituto dell’annullamento automatico dei ruoli anche ai ruoli emessi dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della stessa Cassa.

10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la CNF denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, anche in violazione delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale, risolvendosi l'istituto dell'annullamento automatico dei crediti e dei ruoli nello spossessamento dei crediti propri della Cassa.

11. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.

Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, e l'agente di riscossione dei contributi degli iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa e il proprio iscritto (Cass.

S.U. 10132/2012; da ultimo Cass.

S.U. 8948/2022 ).

La citata pronuncia del 2022, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, ha precisato che “occorre verificare se la censura proposta dalla ricorrente, nella duplice prospettiva allegata -assenza di norme positive idonee a giustificare l'azione intrapresa in via monitoria dalla Cassa nazionale di previdenza forense e mancato preventivo esperimento del procedimento amministrativo di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n.112/1999- integri il vizio di eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione.

Il primo profilo prospettato è infondato.

Lo stesso attiene, come detto, ad un vizio che, ipotizzando da parte del giudicante l'applicazione all'azione monitoria proposta dalla Cassa nazionale di previdenza forense di un regime di responsabilità dell'ente di riscossione diverso da quello previsto dall'ordinamento (art.20 d.lgs.n.112/1999) e dunque lo sconfinamento dell'autorità giudiziaria adita nel potere legislativo, si risolve non già in un eccesso di potere giurisdizionale - sindacabile da queste Sezioni Unite- ma in un eventuale error in iudicando della Corte di appello, soggetto all'ordinario sindacato di legittimità, tuttavia non sollecitato con tale motivo di ricorso.

Ed invero, rispetto alla pretesa risarcitoria azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] in via monitoria nei confronti dell'agente della riscossione, al quale la stessa aveva consegnato i ruoli ad esso affidati e non riscossi, non può prospettarsi alcun difetto assoluto di giurisdizione, questo attenendo all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato -id est delle prerogative riservate allo Stato legislatore-.

Orbene, la pretesa azionata dalla Cassa forense ha avuto ad oggetto la richiesta di pagamento inoltrata all'agente della riscossione tanto dei ruoli principali e suppletivi per l'anno 1998 alla stessa consegnati in relazione all'art. 32 d.P.R. n.43/1988, quanto di quelli principali per l'anno 1999, in relazione alla disciplina introdotta dall'art. 20 del d.lgs. n.112/1999, applicabile ratione temporis.

Sulla base di tali presupposti venne dunque formulata la richiesta di decreto ingiuntivo poi emesso dal Tribunale di Roma nell'anno 2009.

Orbene, la circostanza che nelle more del giudizio sia intervenuta una disciplina modificativa dell'originario quadro normativo- per l'appunto rappresentata dall'art.1, commi 527, 528 e 529 della

I. n.228/2012 che ha in parte modificato e rimodulato il regime in punto di obblighi dell'agente della riscossione con riguardo ai ruoli per gli anni 1998 e 1999, in relazione al riordino complessivo del sistema della riscossione mediante ruolo - d.lgs.n.46/1999 e d.lgs.n.112/1999-, non giustifica la prospettiva, ventilata dalla ricorrente, circa la creazione da parte del giudice adito della “regula iuris”né tanto meno l'improponibilità assoluta della domanda - ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione- che queste Sezioni Unite hanno, per converso, di recente ritenuto in caso di domanda concernente un diritto non configurato neppure in astratto a livello normativo (v.

Cass., S. U. n.6690/20), invece attenendo il cuore della controversia all'interpretazione del quadro normativo di riferimento progressivamente introdotto dal legislatore e sottoposto al sindacato esegetico da parte del giudice adito.

Deve pertanto escludersi che la domanda proposta in via monitoria della Cassa forense integri una pretesa non conoscibile, in astratto e non in concreto, da alcun giudice (Cass., S.U. n. 8311/19), attenendo semmai la questione al fondamento nel merito della domanda proposta dalla Cassa nei confronti dell'agente della riscossione.

Né può essere utilmente invocato, per sostenere il prospettato difetto assoluto di giurisdizione, il ricordato art. 1, comma 529 I.n.228/2012, nella parte in cui esclude che si possa procedere al giudizio di responsabilità amministrativo e contabile per i crediti previsti dai commi 527 e 528 fatti salvi i casi di dolo, poiché tale previsione riguarda una tipologia di contenzioso diverso da quello promosso dalla Cassa nazionale innanzi al giudice ordinario.

Quanto al secondo profilo di censura che, riguardando in astratto l'attivazione di un'azione giudiziaria senza il preventivo esperimento del procedimento amministrativo di cui ai ricordati artt. 19 e 20 del d.lgs. n.112/1999 - al quale sarebbero soggette, secondo la ricorrente, le controversie tra agente della riscossione ed enti impositori in dipendenza del rapporto di affidamento del servizio di riscossione di entrate-lo stesso non attiene affatto all'ingerenza del giudice ordinario rispetto a poteri riservati alla p.a., quanto, più correttamente, alla proponibilità dell'azione giudiziaria, come del resto la stessa ricorrente non manca di sottolineare nel ricorso, vizio che, pertanto, per le considerazioni appena espresse, non integra il prospettato eccesso di potere giurisdizionale(così Cass.

S.U. 8948/2022citata) .

Sulla base di tali considerazioni il primo motivo di ricorso principale va rigettato.

12. Il secondo motivo di ricorso principale deve esaminarsi congiuntamente ai due motivi di ricorso incidentale condizionato, stante la loro connessione.

12.1. Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, con un orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall’ADER e condiviso dal Collegio (Cass.12229/2019; Cass. 11972 / 2020 ; Cass. 26531 / 2020; Cass.21386/2021; Cass. 25003 / 2021; Cass. 26336 / 2021; Cass.4555/2022;Cass.6766/2022 e Cass. 6767 / 2022; Cass . 21031/2022; Cass. 106/2023).

I motivi di ricorso incidentale condizionato non offrono argomenti per mutare indirizzo, sicché va disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla CNF nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo della violazione dell’art.6 CEDU le deduzioni dellaCNF non colgono nel segno.

12.1.1. Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata.

Per quel che ora più interessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.p.r. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionarioversate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse.

Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d.

«diritto al discarico» o «sistema del discarico»).

Il citato d.p.r. 43/1988, e in particolare il meccanismo del «non riscosso come riscosso», è stato abrogato dal d.lgs. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l’obbligo dell’agente di versare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla Cassa (art. 2 d.lgs. 37/1999; art. 22 d.lgs. 112/1999);in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (e quindi non ha l’obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dall’art. 19, lett. a, b, c, d, e, del d.lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui all’art. 20 d.lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione.

In materia è di seguito intervenuta la legge 228/2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad € 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi dell’art. 1 del detto d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore; 2) l’obbligo dell’Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad € 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore dell’esaurimento dell’attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato ( artt. 2 e 3 d.m.. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell’elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore; per i crediti superiori a € 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’Agente della riscossione, obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore; 3) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.).

Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, alla CN F , ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo.

Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo.

La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a € 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori a € 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura.

Il che consente di ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale prospettate dallaCNF ( secondo motivo di ricorso incidentale condizionato).

Inoltre è stato rimarcato che la legge 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti; «rottamazione» per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l’epoca dell’iscrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad € 2.000,00, la non economicità della riscossioneper il presumibile rapporto negativo tra i costi dell’esazione ed i benefici dell’eventuale riscossione( così tra le tante Cass.21031/2021).

E’ stato inoltre rimarcato che la C NF è sì ente privatizzato ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass.

S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria).Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti.

D’altro canto la legge 228/2012 (vedi melius infra), non incide sui diritti di credito degli enti (determinando, come sostenuto dalla controricorrente, un prelievo forzoso nei confronti dellaCassa, e cioè una indebita misura ablatoria), ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo (e cioè, come detto, dell’elenco formato dall’ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza; artt. 10 e 11 d.p.r. 602/1973) non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura.

Le suesposte considerazioni consentono di super are gl i ulteriori dubbi di incostituzionalità della menzionata legge 228/2012 prospettati dalla CNF; ancora recentemente è stata ribadita la manifestamente infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l’abrogazione del principio del «non riscosso per riscosso» e la «rottamazione dei ruoli inattivi», sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dall’art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione alla lesione dell’art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell’art. 117 Cost. in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell’interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019 (Cass. 26531/2020).

Come pure ribadito da questa Corte (Cass.4555/2022), deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell’art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell’irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private.

Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l’annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro risalenza o la loro esiguità (sotto i 2.000,00 €), la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l’esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci; se non v’è stata dunque estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente.

Quanto ai crediti inferiori a € 2.000,00, le sentenze n. 11972 del 19.6.2020 e n. 26531 del 20.11.2020 della III Sezione, in ciò innovando rispetto alla pronuncia capostipite n. 12229 del 2019, che non aveva specificamente affrontato il tema, hanno negato che «l’annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili» dei crediti inferiori a € 2.000,00 integri un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta.

Ciò perché la formula lessicale impiegata nella disposizione legislativa richiamata deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante eliminazione dell’ingente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni.

La legge n.228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art.3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento della autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e ha così ritenuto che le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al «titolo esecutivo» (e cioè al ruolo) e non anche al «diritto di credito» (come emerge anche dalla lettura del decreto MEF di attuazione in data 15.6.2015, che, agli artt. 1, 2 e 3, fa riferimento al discarico automatico delle quote inserite in elenco).In tale ottica, la prescrizione normativa della eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali assume quindi valenza esclusivamente contabile in funzione della esigenza, richiesta dal sistema contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente escludendo l’appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l’attivo patrimoniale(cfr. pronunce sopra citate).

Va aggiunto, come pure reiteratamente affermato da questa Corte, che itermini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l’anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023).

La sentenza 19 giugno 2020, n. 11972, ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex- concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il d.l. n. 282 del 2004).

Richiamando la sentenza n. 51 del 2019 della Corte costituzionale, la sentenza n. 11972 del 2020 ha evidenziato «la netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi dell'art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a «[OSCURATO:SOCIETA]. e allesocietà dalla stessa partecipate [...]» [che] sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017).

Le proroghe c.d. generiche «hanno operato esclusivamente attraverso l'originaria modifica dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera I, del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l'introduzione dei commi 4 -bis e 4 -ter, che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei Concessionari nazionalidella [OSCURATO:SOCIETA]».

Le proroghe specifiche, invece, «hanno interessato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]), che a quelli sono subentrate ex legein mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o della prosecuzione dell'attività di riscossione da parte di un'altra società cessionaria delramo d'azienda "relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali" (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga è proseguita ininterrottamente attraverso le continue modifiche dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248/2005».

La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma dell'art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999 è stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le società private "scorporate" resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cui il problema della soluzione di continuità tra le proroghe non trova applicazione per l'Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA].

I principi affermati dalla sentenza ora citata sono stati ulteriormente ribaditi dalle sentenze 20 novembre 2020, n. 26531, e 31 maggio 2021, n. 15094; tali decisioni, oltre ad escludere l'esistenza di una soluzione di continuità per le c.d.

"proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, all'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, hanno anche ulteriormente specificato le ragioni per le quali la normativa in esame non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale (così Cass.106/2023).

Per finire, neppure può sostenersi cheil meccanismo del discarico automatico dei ruoli introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, si traduca in un aiuto di Stato contrastante con l’art. 107 TFUE, determinando un indebito vantaggio selettivo a danno dei concessionari operanti nel medesimo settore.

Come già osservato nelle citate ordinanze n. 6766 e 6767 del 2022 al proposito di un’analoga eccezione, ai fini della qualificazione di una determinata misura come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 TFUE, par. 1, è infatti necessario che ricorrano quattro condizioni, ovverosia a) che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, b) che lo stesso incida sugli scambi tra gli Stati membri, c) che esso conceda un vantaggio selettivo al beneficiario, d) che falsi o minacci di falsare la concorrenza (cfr.

Corte di Giustizia UE,sent. 15/05/2019, in causa C706/17, Achema; 13/09/2017, in causa C- 329/15, ENEA, 19/12/2013, in causa C-262/12, [OSCURATO:PERSONA] de Colere ed altri).

Nella specie, anche a voler ritenere sussistenti le prime due condizioni, in ragione dell’introduzione della misura attraverso una disposizione legislativa e dell’idoneità della stessa a precludere il recupero di risorse che, pur non appartenendo direttamente al patrimonio dello Stato, spettano ad un organismo dallo stesso istituito (cfr.

Corte di Giustizia UE, sent. 21.10.2020, in causa C-556.19, Eco TLC; 10.12.2020, in causa C-160.19, Comune di Milano c.

Commissione; 28.03.2019, in causa C-405.16, Germania c.

Commissione), nonché a determinare un rafforzamento della posizione dell’Agenzia delle Entrate - Ris cossione rispetto ai concessionari operanti nel medesimo settore (cfr.

Corte di Giustizia UE, sent. 29.7.2019, in causa C-659/17, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C74/16, Congregación de Escuelas PEas [OSCURATO:PERSONA]), non risulta in alcun modo dimostrato che il discarico automatico si traduca in un vantaggio economico che la beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (cfr.

Corte di Giustizia UE, sent. 15.5.2019, in causa C-706.17, Achema; 17.7.2008, in causa C-206/06, [OSCURATO:PERSONA] e altri; [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C74/6, Congregación de Escuelas PEas [OSCURATO:PERSONA]).

In senso contrario, depone d’altronde la stessa ratio della misura in esame, alla cui introduzione il legislatore si è determinato tenendo bene presente la situazione complessiva dei ruoli ancora insoluti risultante all’esito delle ripetute proroghe concesse agli agenti della riscossione, ritenendo ostativa ad una sana e corretta gestione dei bilanci degli enti creditori ed all’efficienza del servizio di riscossione il mantenimento di crediti che continuavano ad essere considerati fittiziamente esigibili, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, in quanto iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili essendo venuta meno ogni concreta probabilità di esazione (cfr. Sez. 3, 19.6.2020, n. 11792).

12.2. Ciò posto , n el caso di specie l a Corte d’appello, pur ammettendo astrattamente l’applicabilità ai ruoli in questione della legge di stabilità 2013, ha ritenuto, ciò nondimeno, applicabili nella specie gli artt.19 e 20 d.lgs. 112/1999, in ragione della totale inerzia dell’agente della riscossione, che non aveva riversato l’intero importo iscritto a ruolo, non aveva completato l’attività di competenza, non aveva trasmesso le comunicazioni di inesigibilità e non aveva documentato le comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l’ambito di Sassari in esecuzione della legge di stabilità e del decreto ministeriale disciplinante le modalità di comunicazioni ai fini del discarico.

Inoltre,secondo la Corte d’appello la perdita del diritto al discarico deriva nella specie dal fatto che l’agente di riscossione non aveva dimostrato di aver proceduto alla rendicontazione con cadenza annuale sullo stato delle procedure e la mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare tale rendicontazione anche quanto ai termini non poteva giustificare l’inadempimento dell’agente di riscossione, che era “pacifico” (pag.11 e 12 sentenza impugnata).

La Corte d’appello non si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, poiché la legge di stabilità per il 2013 ha previsto, per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.).

Inoltre, come chiarito da Cass.21031/2021, ai ruoli formati prima del 30.9.1999, quindi cartacei non informatizzati, non è applicabile il flusso telematico di rendicontazione previsto dal d.m. 22.10.1999.Infine, va ribadito che i termini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l’anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023 citata).

13. In conclusione, il secondo motivo di ricorso principale va accolto e di conseguenza vanno rigettati i motivi di ricorso incidentale condizionato, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale.

L'impugnata sentenza va cassata nei limi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35491/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale allegata al controricorso ; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2681/2019depositata il 21/11/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Con sentenza n. 16092/2015 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante [OSCURATO:PERSONA], già agente per la riscossione per la Provincia di Sassari,avverso il decreto ingiuntivo per l’importo di € 65.596,76, oltre accessori, ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di conguaglio dovuto al mancato riversamento di somme non riscosse, iscritte nei ruoli trasmessi al concessionario nel 1998 e 1999 e rimaste insolute, nonostante le procedure esecutive avviate nei confronti dei debitori della Cassa (Avvocati iscritti all'ente di previdenza). 2. Con sentenza 2681/2019 pubblicata il 21-11-2019 la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e ha dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], a spese compensate. La Corte di merito ha disatteso il motivo di gravame sul difetto di giurisdizione e, pur ammettendo astrattamente l’applicabilità ai ruoli in questione della legge di stabilità 2013, ha ritenuto applicabili nella specie gli artt.19 e 20 d.lgs. 112/1999, in ragione della totale inerzia dell’agente della riscossione, che non aveva riversato l’intero importo iscritto a ruolo, non aveva completato l’attività di competenza, non aveva trasmesso le comunicazioni di inesigibilità e non aveva documentato le comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l’ambito di Sassari in esecuzione della legge di stabilità e del decreto ministeriale disciplinante le modalità di comunicazioni ai fini del discarico. Inoltre,secondo la Corte d’appello, la perdita del diritto al discarico derivava nella specie dal fatto che l’agente di riscossione non aveva dimostrato di aver proceduto alla rendicontazione con cadenza annuale sullo stato delle procedure e la mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare tale rendicontazione, anche quanto ai termini , non poteva giustificare l’inadempimento dell’agente di riscossione, che era “pacifico” (pag.11 e 12 sentenza impugnata). 3. Avverso la predetta sentenza, ADER - Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito per brevità ADER) , subentrata a [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito per brevità CNF) , che ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso principale l’ADER deduce il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla pretesa azionata, anche per l'operatività dell'art. 1 comma 529 L. 228/12e afferma che non sussisterebbe azione risarcitoria diretta nei confronti dell'Agente della riscossione per farne valere la responsabilità per mancato, tempestivo, introito delle pretese erariali senza il previo esperimento delle procedure ex artt. 19 e 20 D.Lgs. 112/99. 6. Con il secondo motivo l’ADER deduce che la Corte di merito ha erroneamente escluso l’operatività nella fattispecie in esame delle previsioni di cuialla L. 228/2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, jus superveniensapplicabile al caso di specie, nonché del D.M. del 15- 6-2015, in quanto detta disciplina ha determinato l’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000, nonché l’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore ai € 2.000,00 , non potendo trovare più applicazione per i ruoli oggetto del contendere gli artt.19 e 20 del d.lgs.n.112/1999, essendo stata esclusa in radice la trasmissione delle comunicazioni d’inesigibilità e sullo stato delle procedure. 7. Con il terzo motivo rileva la ricorrente principale, in subordine, che in ogni caso la Corte d’appello non ha considerato che per le ipotesi di cui agli artt.19e 20 citati sussiste una fase precontenziosa prevista ex legecon la quale l’agente contabile può definire in modo agevolato l’eventuale mancata riscossione, sicché anche sotto tale profilo l’opzione ermeneutica della Corte d’appello sarebbeerrata. 8. Con il quarto motivo, in ulteriore subordine, l’ A DER , nella denegata ipotesi di ritenuta sua responsabilità, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 d.lgs. 112/1999, per errata determinazione del quantum, che, a tutto voler co ncedere, avrebbe dovuto commisurarsi alla somma che l’agente della riscossione avrebbe dovuto corrispondere all’ente, in caso di diniego di discarico. 9. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la CNF denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1, commi 527, 528 e 529 della legge 228/2012 e agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, per avere la Corte d’appello ritenuto in astratto l’applicabilità dell’istituto dell’annullamento automatico dei ruoli anche ai ruoli emessi dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò in contrasto con la natura privata e l’autonomia contabile della stessa Cassa. 10. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art. 360, n.3, cod. proc. civ., la CNF denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 527 e seguenti, della legge 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., nonché violazione dell’art.1 del Protocollo addizionale della CEDU, dell’art.117 Cost. e dell’art. 6 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] denuncia l’irragionevolezza dell’ablazione discriminatoria senza indennizzo di un diritto proprio della Cassa, anche in violazione delle ragioni di salvaguardia del sistema previdenziale, risolvendosi l'istituto dell'annullamento automatico dei crediti e dei ruoli nello spossessamento dei crediti propri della Cassa. 11. Il primo motivo di ricorso principale è infondato. Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, e l'agente di riscossione dei contributi degli iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa e il proprio iscritto (Cass. S.U. 10132/2012; da ultimo Cass. S.U. 8948/2022 ). La citata pronuncia del 2022, in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, ha precisato che “occorre verificare se la censura proposta dalla ricorrente, nella duplice prospettiva allegata -assenza di norme positive idonee a giustificare l'azione intrapresa in via monitoria dalla Cassa nazionale di previdenza forense e mancato preventivo esperimento del procedimento amministrativo di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n.112/1999- integri il vizio di eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo del difetto assoluto di giurisdizione. Il primo profilo prospettato è infondato. Lo stesso attiene, come detto, ad un vizio che, ipotizzando da parte del giudicante l'applicazione all'azione monitoria proposta dalla Cassa nazionale di previdenza forense di un regime di responsabilità dell'ente di riscossione diverso da quello previsto dall'ordinamento (art.20 d.lgs.n.112/1999) e dunque lo sconfinamento dell'autorità giudiziaria adita nel potere legislativo, si risolve non già in un eccesso di potere giurisdizionale - sindacabile da queste Sezioni Unite- ma in un eventuale error in iudicando della Corte di appello, soggetto all'ordinario sindacato di legittimità, tuttavia non sollecitato con tale motivo di ricorso. Ed invero, rispetto alla pretesa risarcitoria azionata dalla [OSCURATO:PERSONA] in via monitoria nei confronti dell'agente della riscossione, al quale la stessa aveva consegnato i ruoli ad esso affidati e non riscossi, non può prospettarsi alcun difetto assoluto di giurisdizione, questo attenendo all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato -id est delle prerogative riservate allo Stato legislatore-. Orbene, la pretesa azionata dalla Cassa forense ha avuto ad oggetto la richiesta di pagamento inoltrata all'agente della riscossione tanto dei ruoli principali e suppletivi per l'anno 1998 alla stessa consegnati in relazione all'art. 32 d.P.R. n.43/1988, quanto di quelli principali per l'anno 1999, in relazione alla disciplina introdotta dall'art. 20 del d.lgs. n.112/1999, applicabile ratione temporis. Sulla base di tali presupposti venne dunque formulata la richiesta di decreto ingiuntivo poi emesso dal Tribunale di Roma nell'anno 2009. Orbene, la circostanza che nelle more del giudizio sia intervenuta una disciplina modificativa dell'originario quadro normativo- per l'appunto rappresentata dall'art.1, commi 527, 528 e 529 della I. n.228/2012 che ha in parte modificato e rimodulato il regime in punto di obblighi dell'agente della riscossione con riguardo ai ruoli per gli anni 1998 e 1999, in relazione al riordino complessivo del sistema della riscossione mediante ruolo - d.lgs.n.46/1999 e d.lgs.n.112/1999-, non giustifica la prospettiva, ventilata dalla ricorrente, circa la creazione da parte del giudice adito della “regula iuris”né tanto meno l'improponibilità assoluta della domanda - ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione- che queste Sezioni Unite hanno, per converso, di recente ritenuto in caso di domanda concernente un diritto non configurato neppure in astratto a livello normativo (v. Cass., S. U. n.6690/20), invece attenendo il cuore della controversia all'interpretazione del quadro normativo di riferimento progressivamente introdotto dal legislatore e sottoposto al sindacato esegetico da parte del giudice adito. Deve pertanto escludersi che la domanda proposta in via monitoria della Cassa forense integri una pretesa non conoscibile, in astratto e non in concreto, da alcun giudice (Cass., S.U. n. 8311/19), attenendo semmai la questione al fondamento nel merito della domanda proposta dalla Cassa nei confronti dell'agente della riscossione. Né può essere utilmente invocato, per sostenere il prospettato difetto assoluto di giurisdizione, il ricordato art. 1, comma 529 I.n.228/2012, nella parte in cui esclude che si possa procedere al giudizio di responsabilità amministrativo e contabile per i crediti previsti dai commi 527 e 528 fatti salvi i casi di dolo, poiché tale previsione riguarda una tipologia di contenzioso diverso da quello promosso dalla Cassa nazionale innanzi al giudice ordinario. Quanto al secondo profilo di censura che, riguardando in astratto l'attivazione di un'azione giudiziaria senza il preventivo esperimento del procedimento amministrativo di cui ai ricordati artt. 19 e 20 del d.lgs. n.112/1999 - al quale sarebbero soggette, secondo la ricorrente, le controversie tra agente della riscossione ed enti impositori in dipendenza del rapporto di affidamento del servizio di riscossione di entrate-lo stesso non attiene affatto all'ingerenza del giudice ordinario rispetto a poteri riservati alla p.a., quanto, più correttamente, alla proponibilità dell'azione giudiziaria, come del resto la stessa ricorrente non manca di sottolineare nel ricorso, vizio che, pertanto, per le considerazioni appena espresse, non integra il prospettato eccesso di potere giurisdizionale(così Cass. S.U. 8948/2022citata) . Sulla base di tali considerazioni il primo motivo di ricorso principale va rigettato. 12. Il secondo motivo di ricorso principale deve esaminarsi congiuntamente ai due motivi di ricorso incidentale condizionato, stante la loro connessione. 12.1. Tutte le questioni oggetto di censura sono state già scrutinate più volte da questa Corte, con un orientamento favorevole alle opzioni ermeneutiche prospettate dall’ADER e condiviso dal Collegio (Cass.12229/2019; Cass. 11972 / 2020 ; Cass. 26531 / 2020; Cass.21386/2021; Cass. 25003 / 2021; Cass. 26336 / 2021; Cass.4555/2022;Cass.6766/2022 e Cass. 6767 / 2022; Cass . 21031/2022; Cass. 106/2023). I motivi di ricorso incidentale condizionato non offrono argomenti per mutare indirizzo, sicché va disattesa l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza, formulata dalla CNF nella memoria illustrativa, considerato che, come infra si dirà, anche sotto il profilo della violazione dell’art.6 CEDU le deduzioni dellaCNF non colgono nel segno. 12.1.1. Riepilogando i principali approdi cui si è giunti con le citate pronunce, si richiama in primo luogo il complessivo quadro normativo di riferimento efficacemente ricostruito già nella sentenza 12229 del 2019, sopra citata. Per quel che ora più interessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.p.r. 43/1988, ora abrogato, la consegna dei ruoli faceva divenire il Concessionario addetto alla riscossione debitore dell’intero ammontare delle somme iscritte nei ruoli, che dovevano essere dallo stesso Concessionarioversate alla Cassa alle scadenze stabilite, ancorché non riscosse. Il concessionario aveva quindi l’obbligo di anticipare alla Cassa il gettito delle procedure di riscossione (c.d. meccanismo del «non riscosso come riscosso»), con possibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 77 del d.p.r. 43/1988, di recuperare il carico anticipato (facendoselo rimborsare dalla Cassa o compensandolo con gli altri importi da anticipare) solo ove avesse agito diligentemente nella procedura di riscossione senza però riuscire nell’esazione (c.d. «diritto al discarico» o «sistema del discarico»). Il citato d.p.r. 43/1988, e in particolare il meccanismo del «non riscosso come riscosso», è stato abrogato dal d.lgs. 112 del 1999, che ha quindi fatto venire meno l’obbligo dell’agente di versare anticipatamente alla Cassa, a scadenza fissa, gli importi da riscuotere e ha introdotto un diverso sistema, in base al quale il concessionario, una volta ricevuti i ruoli, provvede alla riscossione dei relativi importi e, dopo averli riscossi, ha l’obbligo di riversarli alla Cassa (art. 2 d.lgs. 37/1999; art. 22 d.lgs. 112/1999);in caso di omessa riscossione, il concessionario può ottenere il «discarico per inesigibilità» (e quindi non ha l’obbligo di versare i relativi importi alla Cassa) solo ove abbia rispettato determinati adempimenti (nello specifico quelli espressamente previsti dall’art. 19, lett. a, b, c, d, e, del d.lgs. 112/1999), mentre perde il diritto al discarico (con conseguente obbligo di pagamento alla Cassa dei relativi importi) ove, al termine della procedura di cui all’art. 20 d.lgs. 112/1999, venga accertata una sua responsabilità in ordine alla mancata riscossione. In materia è di seguito intervenuta la legge 228/2012, in vigore dal 1.1.2013 (legge di stabilità per il 2013), in combinato con il decreto attuativo 15.6.2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che, per tutti i ruoli antecedenti al 31.12.1999, ha stabilito: 1) l’annullamento automatico dei crediti di importo sino ad € 2.000,00 iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 (art. 1, comma 527, legge cit.); in particolare, ai sensi dell’art. 1 del detto d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’elenco delle quote riferite ai detti crediti è trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico, ovvero in via telematica, e le dette quote sono automaticamente discaricate ed eliminate dalle scritture contabili dell’ente creditore; 2) l’obbligo dell’Agente di riscossione, per i crediti di importo superiore ad € 2.000,00, di dare notizia all’ente impositore dell’esaurimento dell’attività di riscossione (art. 1, comma 528, legge cit.); obbligo poi precisato ( artt. 2 e 3 d.m.. 15.6.2015) in quello di dare comunicazione, su supporto magnetico o comunque in via telematica, dell’elenco delle quote non interessate da procedure esecutive avviate o da contenzioso pendente o da accordi in corso o da insinuazioni in procedure concorsuali ancora aperte o da dilazioni in corso, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore; per i crediti superiori a € 2000,00, interessati invece dalle dette procedure o pendenze, rimasti in carico all’Agente della riscossione, obbligo di quest’ultimo di inserirli in un elenco, da trasmettere su supporto magnetico o comunque in via telematica all’ente creditore, entro due mesi dalla conclusione delle attività, con conseguente automatico discarico anche di dette quote ed eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore; 3) per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.). Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, alla CN F , ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso ex lege di provvedere alla riscossione mediante ruolo. Pertanto, si applica ad essa la procedura, prevista dall’art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedenti al 1999), introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditori pubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo. La richiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto conto che, per i crediti inferiori a € 2.000,00, scongiura la antieconomicità della riscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell’esazione e benefici dell’eventuale riscossione e che, per quelli superiori a € 2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall’ente secondo l’ordinaria procedura. Il che consente di ritenere manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale prospettate dallaCNF ( secondo motivo di ricorso incidentale condizionato). Inoltre è stato rimarcato che la legge 228/2012 non pone alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la «rottamazione» del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti; «rottamazione» per la quale sussistono evidenti profili di ragionevolezza, attesa appunto l’epoca dell’iscrizione a ruolo (antecedente al 1999) e, per i crediti inferiori ad € 2.000,00, la non economicità della riscossioneper il presumibile rapporto negativo tra i costi dell’esazione ed i benefici dell’eventuale riscossione( così tra le tante Cass.21031/2021). E’ stato inoltre rimarcato che la C NF è sì ente privatizzato ma comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale (Cass. S.U. 10132/2012), al quale il legislatore ha eccezionalmente concesso di procedere alla riscossione dei propri crediti mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito di formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria).Lo stesso legislatore, pertanto, può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o, come avvenuto nella specie, non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti. D’altro canto la legge 228/2012 (vedi melius infra), non incide sui diritti di credito degli enti (determinando, come sostenuto dalla controricorrente, un prelievo forzoso nei confronti dellaCassa, e cioè una indebita misura ablatoria), ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo (e cioè, come detto, dell’elenco formato dall’ente dei propri crediti e dei propri debitori, reso esecutivo dalla ex Intendenza di Finanza; artt. 10 e 11 d.p.r. 602/1973) non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore con l’ordinaria procedura. Le suesposte considerazioni consentono di super are gl i ulteriori dubbi di incostituzionalità della menzionata legge 228/2012 prospettati dalla CNF; ancora recentemente è stata ribadita la manifestamente infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quanto nel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione delle risorse del settore pubblico, mediante l’abrogazione del principio del «non riscosso per riscosso» e la «rottamazione dei ruoli inattivi», sono ricompresi gli enti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni, anche a seguito della loro trasformazione in enti privatizzati, in senso conforme al principio sancito dall’art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione alla lesione dell’art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell’art. 117 Cost. in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebita ingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell’interpretazione offerta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019 (Cass. 26531/2020). Come pure ribadito da questa Corte (Cass.4555/2022), deve ritenersi altresì infondata la censura di violazione dell’art. 117 Cost., sollevata in riferimento all’art. 6 della CEDU, sotto il profilo dell’irragionevole incidenza delle disposizioni in esame sulla posizione di parità delle parti nei giudizi in corso, non configurandosi le stesse come un intervento isolato ed inaspettato rispetto ad un quadro normativo idoneo ad ingenerare nelle parti un ragionevole affidamento in ordine alla sua immutabilità, ma come uno stadio ulteriore di un percorso normativo avviato fin dal 1999 con la riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, e proseguito con la sostituzione dell’organizzazione di carattere pubblicistico degli agenti della riscossione ai rapporti di concessione precedentemente intrattenuti dagli enti creditori con società private. Va nuovamente ribadito, perché è un passaggio dirimente del ragionamento decisorio, che l’annullamento del ruolo non incide sul credito sottostante, che potrà essere soddisfatto nelle forme ordinarie, e ciò è conforme alla ratio della riforma, che ha inteso soltanto eliminare le procedure coattive o speciali di riscossione per crediti per i quali, data la loro risalenza o la loro esiguità (sotto i 2.000,00 €), la procedura è diventata onerosa ed antieconomica, con l’esigenza di eliminare quelle riscossioni lasciando in piedi solo quelle successive al 1999, informatizzate e più efficaci; se non v’è stata dunque estinzione dei crediti, vengono meno gli argomenti esposti nei motivi che hanno come presupposto che i crediti siano stati estinti, vicenda che imporrebbe di non applicare la riforma agli enti privatizzati che quei crediti perderebbero dunque irrimediabilmente. Quanto ai crediti inferiori a € 2.000,00, le sentenze n. 11972 del 19.6.2020 e n. 26531 del 20.11.2020 della III Sezione, in ciò innovando rispetto alla pronuncia capostipite n. 12229 del 2019, che non aveva specificamente affrontato il tema, hanno negato che «l’annullamento dei crediti e la eliminazione dalle scritture contabili» dei crediti inferiori a € 2.000,00 integri un provvedimento ablatorio senza indennizzo nei confronti di enti cui lo Stato non contribuisce neppure in via indiretta. Ciò perché la formula lessicale impiegata nella disposizione legislativa richiamata deve essere posta in relazione agli scopi di efficienza e trasparenza perseguiti con il generale intervento riorganizzativo del servizio di riscossione a mezzo ruoli, mediante eliminazione dell’ingente arretrato del carico dei ruoli determinatosi nel corso degli anni. La legge n.228 del 2012 va quindi interpretata in senso conforme al principio costituzionale di ragionevolezza (art.3 Cost.), ed avuto specifico riguardo alla esigenza che ogni intervento della autorità pubblica, incidente nella sfera giuridica di terzi, deve corrispondere al canone di coerenza e di proporzionalità, e ha così ritenuto che le formule lessicali adottate nel testo legislativo («annullamento»; «eliminazione»), debbano essere riferite esclusivamente al «titolo esecutivo» (e cioè al ruolo) e non anche al «diritto di credito» (come emerge anche dalla lettura del decreto MEF di attuazione in data 15.6.2015, che, agli artt. 1, 2 e 3, fa riferimento al discarico automatico delle quote inserite in elenco).In tale ottica, la prescrizione normativa della eliminazione del credito dalle scritture patrimoniali assume quindi valenza esclusivamente contabile in funzione della esigenza, richiesta dal sistema contabile Europeo, di fornire una realistica esposizione dello stato patrimoniale ed economico dell’ente escludendo l’appostazione dei crediti relativi ai ruoli annullati in bilancio nello stato patrimoniale come riserve o immobilizzazioni, sì da integrare l’attivo patrimoniale(cfr. pronunce sopra citate). Va aggiunto, come pure reiteratamente affermato da questa Corte, che itermini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l’anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023). La sentenza 19 giugno 2020, n. 11972, ha chiarito che in tema di riscossione delle imposte mediante ruoli e di procedura di discarico dei crediti inesigibili, solo per l'agente della riscossione pubblico (e quindi anche per i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, poi, ad Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione) è stata prevista una proroga, ininterrottamente reiterata fino alla legge n. 228 del 2012, del termine di decadenza per l'invio della comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112 del 1999; ne consegue l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 59, comma 4-quater, del citato decreto in quanto dettata esclusivamente per gli ex- concessionari privati e per le società private "scorporate", resesi cessionarie del relativo ramo di azienda, in relazione ai quali soltanto viene in rilievo la questione della soluzione di continuità nelle proroghe dei detti termini (determinatasi tra la scadenza del termine del 10ottobre 2004 e la successiva proroga disposta con il d.l. n. 282 del 2004). Richiamando la sentenza n. 51 del 2019 della Corte costituzionale, la sentenza n. 11972 del 2020 ha evidenziato «la netta distinzione tra le "proroghe cd. generiche" che si applicano ai "vecchi concessionari nazionali o, per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti (come le società cosiddette scorporate, cioè le società private cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività concernenti i tributi locali e altre entrate di enti locali, ceduto dai concessionari nazionali ai sensi dell'art. 3, comma 24, primo periodo, del d.l. n. 203 del 2005, come convertito nella legge n. 248 del 2005)", ed invece le "proroghe cd. specifiche" che si applicano esclusivamente a «[OSCURATO:SOCIETA]. e allesocietà dalla stessa partecipate [...]» [che] sono complessivamente denominate agenti della riscossione" (cui è in seguito succeduta Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del [OSCURATO:PERSONA] sciolte a decorrere dal 10 luglio 2017). Le proroghe c.d. generiche «hanno operato esclusivamente attraverso l'originaria modifica dell'art. 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, disposta dall'art. 3, comma 1, lettera I, del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con l'introduzione dei commi 4 -bis e 4 -ter, che hanno stabilito al 10 ottobre 2004 il termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità da parte dei Concessionari nazionalidella [OSCURATO:SOCIETA]». Le proroghe specifiche, invece, «hanno interessato i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riguardanti i ruoli trasferiti dai vecchi concessionari nazionali alle società partecipate da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]), che a quelli sono subentrate ex legein mancanza di una diversa determinazione degli enti creditori o della prosecuzione dell'attività di riscossione da parte di un'altra società cessionaria delramo d'azienda "relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali" (art. 3, commi 24 e 25, del d.l. n. 203 del 2005), e la proroga è proseguita ininterrottamente attraverso le continue modifiche dell'art. 3, comma 12, del d.l. n. 203 del 2005, convertito nella legge n. 248/2005». La sentenza n. 11972 del 2020, dunque, ha chiarito in modo definitivo e pienamente condivisibile che la norma dell'art. 59, comma 4-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999 è stata dettata solo per gli ex concessionari privati e per le società private "scorporate" resesi cessionarie del relativo ramo di azienda; per cui il problema della soluzione di continuità tra le proroghe non trova applicazione per l'Agenzia delle entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. I principi affermati dalla sentenza ora citata sono stati ulteriormente ribaditi dalle sentenze 20 novembre 2020, n. 26531, e 31 maggio 2021, n. 15094; tali decisioni, oltre ad escludere l'esistenza di una soluzione di continuità per le c.d. "proroghe specifiche", relative ai rapporti interessanti i ruoli trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia - e, successivamente, all'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] - in conseguenza della cessazione dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione, hanno anche ulteriormente specificato le ragioni per le quali la normativa in esame non dà luogo a dubbi di legittimità costituzionale (così Cass.106/2023). Per finire, neppure può sostenersi cheil meccanismo del discarico automatico dei ruoli introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 527-529, si traduca in un aiuto di Stato contrastante con l’art. 107 TFUE, determinando un indebito vantaggio selettivo a danno dei concessionari operanti nel medesimo settore. Come già osservato nelle citate ordinanze n. 6766 e 6767 del 2022 al proposito di un’analoga eccezione, ai fini della qualificazione di una determinata misura come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 107 TFUE, par. 1, è infatti necessario che ricorrano quattro condizioni, ovverosia a) che sussista un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, b) che lo stesso incida sugli scambi tra gli Stati membri, c) che esso conceda un vantaggio selettivo al beneficiario, d) che falsi o minacci di falsare la concorrenza (cfr. Corte di Giustizia UE,sent. 15/05/2019, in causa C706/17, Achema; 13/09/2017, in causa C- 329/15, ENEA, 19/12/2013, in causa C-262/12, [OSCURATO:PERSONA] de Colere ed altri). Nella specie, anche a voler ritenere sussistenti le prime due condizioni, in ragione dell’introduzione della misura attraverso una disposizione legislativa e dell’idoneità della stessa a precludere il recupero di risorse che, pur non appartenendo direttamente al patrimonio dello Stato, spettano ad un organismo dallo stesso istituito (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 21.10.2020, in causa C-556.19, Eco TLC; 10.12.2020, in causa C-160.19, Comune di Milano c. Commissione; 28.03.2019, in causa C-405.16, Germania c. Commissione), nonché a determinare un rafforzamento della posizione dell’Agenzia delle Entrate - Ris cossione rispetto ai concessionari operanti nel medesimo settore (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 29.7.2019, in causa C-659/17, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C74/16, Congregación de Escuelas PEas [OSCURATO:PERSONA]), non risulta in alcun modo dimostrato che il discarico automatico si traduca in un vantaggio economico che la beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 15.5.2019, in causa C-706.17, Achema; 17.7.2008, in causa C-206/06, [OSCURATO:PERSONA] e altri; [OSCURATO:DATA_NASCITA], in causa C74/6, Congregación de Escuelas PEas [OSCURATO:PERSONA]). In senso contrario, depone d’altronde la stessa ratio della misura in esame, alla cui introduzione il legislatore si è determinato tenendo bene presente la situazione complessiva dei ruoli ancora insoluti risultante all’esito delle ripetute proroghe concesse agli agenti della riscossione, ritenendo ostativa ad una sana e corretta gestione dei bilanci degli enti creditori ed all’efficienza del servizio di riscossione il mantenimento di crediti che continuavano ad essere considerati fittiziamente esigibili, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, in quanto iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili essendo venuta meno ogni concreta probabilità di esazione (cfr. Sez. 3, 19.6.2020, n. 11792). 12.2. Ciò posto , n el caso di specie l a Corte d’appello, pur ammettendo astrattamente l’applicabilità ai ruoli in questione della legge di stabilità 2013, ha ritenuto, ciò nondimeno, applicabili nella specie gli artt.19 e 20 d.lgs. 112/1999, in ragione della totale inerzia dell’agente della riscossione, che non aveva riversato l’intero importo iscritto a ruolo, non aveva completato l’attività di competenza, non aveva trasmesso le comunicazioni di inesigibilità e non aveva documentato le comunicazioni contenenti le liste dei ruoli rottamati per l’ambito di Sassari in esecuzione della legge di stabilità e del decreto ministeriale disciplinante le modalità di comunicazioni ai fini del discarico. Inoltre,secondo la Corte d’appello la perdita del diritto al discarico deriva nella specie dal fatto che l’agente di riscossione non aveva dimostrato di aver proceduto alla rendicontazione con cadenza annuale sullo stato delle procedure e la mancata adozione del decreto ministeriale che avrebbe dovuto disciplinare tale rendicontazione anche quanto ai termini non poteva giustificare l’inadempimento dell’agente di riscossione, che era “pacifico” (pag.11 e 12 sentenza impugnata). La Corte d’appello non si è attenuta ai suesposti principi e alle coordinate ermeneutiche di cui si è detto, poiché la legge di stabilità per il 2013 ha previsto, per tutti i crediti, indipendentemente dal valore, la non applicabilità degli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 (art. 1, comma 529, legge cit.). Inoltre, come chiarito da Cass.21031/2021, ai ruoli formati prima del 30.9.1999, quindi cartacei non informatizzati, non è applicabile il flusso telematico di rendicontazione previsto dal d.m. 22.10.1999.Infine, va ribadito che i termini per l’invio della dichiarazione di inesigibilità sono stati ininterrottamente prorogati fino alla legge di stabilità per l’anno 2013 (da ultimo Cass. 106/2023 citata). 13. In conclusione, il secondo motivo di ricorso principale va accolto e di conseguenza vanno rigettati i motivi di ricorso incidentale condizionato, restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. L'impugnata sentenza va cassata nei limi
Decreto Cassazione n. 24257/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris