CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 settembre 2023
Cassazione n. 45315/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., corrente in Mantova, [OSCURATO:PERSONA] 3 avverso l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo che, posto l'opposizione non era stata proposta da tempestivamente, la Corte di Cassazione non era tenuta neppure a trasmettere gli atti alla Corte d'appello; in ogni caso la Corte d'appello ha correttamente valutato l'inammissibilità dell'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava il giudizio di responsabilità nei confronti degli imputati persone fisiche di cui alla sentenza del Tribunale di Mantova del 21/10/2016, revocando tuttavia la confisca diretta disposta nei loro confronti e confermando, al contrario, quella disposta nei confronti della persona giuridica [OSCURATO:SOCIETA]. 2. In data 4/10/2018 questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso detta sentenza, ritenendo che le censure ivi proposte avrebbero dovuto essere proposte nelle forme dell'incidente di esecuzione. 3. Con ordinanza in data 30/05/2019, la Corte di appello di Brescia in funzione di giudice dell'esecuzione respingeva la richiesta di revoca della confisca e quella, subordinata, di riduzione del quantum. 4. Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso per cassazione. Con ordinanza in data 05/11/2020 questa Corte riqualificava il ricorso come opposizione ai sensi dell'articolo 667, comma 4, cod. proc. pen., e disponeva la trasmissione alla Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso. 5. Con ordinanza del 04/07/2022, la Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione proposta da [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Avverso tale sentenza ricorreva [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che, una volta soddisfatti i requisiti formali e sostanziali dell'atto riqualificato, dovessero applicarsi i termini di proposizione dell'impugnazione propri dell'atto come originariamente qualificato, per evidenti ragioni di equità sostanziale. 7. In data 25/09/2023, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'AGENZIA del demanio, rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato, presentavano memoria in cui chiedevano che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque rigettato, ritenendo che la tempestività dell'atto non poteva che essere valutata con riferimento al momento in cui l'atto è giunto alla Corte d'Appello di Brescia, incontestatamente il 01.07.2019 (quindi a termine scaduto). 8. In data 04/10/2023, gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Mantova facevano pervenire, per SIEM, memoria in cui chiedevano dichiararsi l'inammissibilità della memoria del MEF e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha chiarito (Sez. 1, n. 39321 del 18/07/2017, Hercules, Rv. 270840 - 01) che «l'incidente di esecuzione non è un mezzo di impugnazione, cosicché non può trovare applicazione il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che si riferisce unicamente alle impugnazioni». Le Sezioni Unite della Corte, dal canto loro, hanno ribadito (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931) che «il tema della riferibilità del principio di conservazione dell'atto giuridico, come sancito dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a rimedi non omogenei, quali appunto un mezzo di impugnazione e l'incidente di esecuzione, ha già ricevuto soluzioni contrarie da parte delle Sezioni Unite, con le sentenze n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215212 e n. 36848 del 17/07/2014, Burba, cit., seguite da altre successive decisioni conformi (Sez. 3, n. 36372 del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733; Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, Portokalski, Rv. 255464; Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, 61 Bouhmi, Rv. 278773)». Inoltre, si è reiteratamente affermato (Sez. 5, n. 40053 del 04/07/2014, Gavinelli, Rv. 263425 - 01; Sez. 6, n. 351 del 29/01/1991, Russo, Rv. 186871 - 01) che la regola di cui all'art.568 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte sicché, se essa è proposta a giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non è applicabile qualora l'impugnazione non consentita sia stata presentata in un termine superiore a quello massimo previsto per il rimedio correttamente esperibile. Quanto al caso di specie il Collegio evidenzia come, a mente dei principi dianzi evidenziati, la regola di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di rito (peraltro abrogata dal d. Igs. n. 150/2022 a far data dal 1° gennaio 2023), secondo cui «le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato», possa trovare applicazione solo alle impugnazioni in senso stretto e non anche all'opposizione presentata ai sensi dell'articolo 667 cod. proc. pen.. (Sez. 2, n. 47699 del 14/11/2003, Sangiorgio, Rv. 227590 - 01; Sez. 2, Ord. n. 39625 del 11/05/2004, Tomasoni, Rv. 230368 - 01). Nel caso in esame, il termine di 15 giorni per la proposizione dell'opposizione, così riqualificato il ricorso per cassazione proposto, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento era scaduto; correttamente, pertanto, la Corte di appello di Brescia ne ha dichiarato l'inammissibilità. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f