CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09580/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. prc. Pen. dal GUP presso il Tribunale di Treviso, con la quale era stata applicata la pena di anni tre, mesi sei e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida. Il motivo è manifestamente infondato. ri giudice di merito ha esaustivamente argomentato in ordine a tutti i parametri di cui all'ad, 218 cds ( gravità del danno apportato, gravità della violazione commessa, pericolo che l'ulteriore drcolazione dell'imputato puo cagionare) richiamando la tragicità dell'evento e la gravità dell'imprudenza commessa, consistita nell'essersi consapevolmente messo alla guida di un mezzo in stato di ebbrezza alcolica, invadendo la opposta corsia e travolgendo un giovane motociclista che transitava regolarmente sulla propria corsia di pertinenza. Si tratta di motivazione esaustiva, pienamente rispondente ai parametri normativi sopra riportati e totalmente immune da vizi logici. Il richiamo alla condotta così come descritta nel capo di imputazione rende del tutto irrilevante l'imprecisione del riferimento al trascinamento della vittima, anziché del ciclomotore, per trenta metri dopo l'impatto, essendo comunque incensurabile l'apprezzamento compiuto dal giudicante circa l'estrema gravità della condotta di guida tenuta dall'imputato e del danno cagionato. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]