CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1991
Cassazione n. 33230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1991 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Lecce, con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, il 16/6/2016, in parziale riforma dichiarava non doversi procedere per il reato ascritto per mancanza della condizione di procedibilità della querela, esclusa la circostanza aggravante della destrezza ed espunta la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art 61 n. 2 cod. pen., rideterminava la pena in quella di anni uno di reclusione. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione di condanna e lamentando il vizio di motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, in relazione al reato di cui al capo C) per il quale era stata esclusa la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art 61 n. 2 cod. pen.; con il secondo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'aumento praticato per la recidiva in peius rispetto a quello determinato nella decisione di primo grado e nella decisione d'appello annullata dalla Suprema Corte. 3. Il ricorso è inammissibile. Il giudice a quo ha svolto un ragionamento pienamente logico sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che i rilievi sviluppati si risolvono in questioni di merito non ammissibili in sede di legittimità. La doglianza sulla recidiva, poi, è egualmente inammissibile. La pena base determinata in ragione del tentativo contestato in anni uno di reclusione è stata aumentata per la recidiva contestata e ritenuta per 1/2 non essendo stato interposto appello sul punto. Non vi era dunque nessuna violazione di norme processuali o sostanziali come dedotto. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ertAyorte, spese processuali e 0:1=Mgrzintetsp della somma di 3.000,00 eurretra—Cassa delle ammende. /(9 Così deciso in