CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 e 223 R.D. n. 267/1952 (fatto commesso in Ferrara il 13 luglio 2016), quanto alla sola durata delle pene accessorie fallimentari, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione di legge in punto di elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, da sottrazione e/o distruzione delle scritture contabili in pregiudizio dei creditori sociali, e lamenta il travisamento della prova quanto alla falsità della denuncia di furto della documentazione contabile della fallita "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]." e ai risultati delle indagini compiute dalla Guardia di Finanza di Ferrara, non è consentito in questa sede, giacché, pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, deduce mere doglianze in punto di fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha reso una completa e congrua motivazione in ordine alle ragioni per le quali si doveva ritenere che le scritture contabili societarie fossero state tenute ma fatte spregiudicatamente scomparire allo scopo di mettere al riparo il patrimonio dell'amministratore della società di persona e della stessa società da possibili aggressioni da parte dei creditori); - che il secondo motivo, che denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato posto che per la giurisprudenza di legittimità integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'occultamento e l'omessa consegna della documentazione contabile quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore