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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 05217/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché conclusioni scritte nell'interesse del Ficarra, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13 aprile 2022 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile dei reati di percosse, minaccia e violenza privata.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio di appello, trasmesso all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], anziché all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL].

Solo il 4 aprile 2002, ossia dieci giorni prima dell'udienza del 13 aprile 2022, quando erano ormai spirati i termini per richiedere la trattazione orale, il difensore aveva ricevuto la comunicazione delle conclusioni scritte del p.g.

Pertanto, in data 8 aprile 2022 aveva depositato in via telematica conclusioni con le quali aveva eccepito la nullità della notifica, senza poi ricevere alcuna risposta da parte della Corte territoriale.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché conclusioni scritte nell'interesse del Ficarra, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il primo, assorbente motivo di ricorso è fondato.

I presupposti fattuali della censura processuale svolta hanno trovato riscontro negli atti processuali.

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello determina una nullità di ordine generale intermedio (Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01) che, nel caso di specie, risulta anche immediatamente sottoposta all'attenzione della Corte territoriale.

Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché conclusioni scritte nell'interesse del Ficarra, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 aprile 2022 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile dei reati di percosse, minaccia e violenza privata. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio di appello, trasmesso all'indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], anziché all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL]. Solo il 4 aprile 2002, ossia dieci giorni prima dell'udienza del 13 aprile 2022, quando erano ormai spirati i termini per richiedere la trattazione orale, il difensore aveva ricevuto la comunicazione delle conclusioni scritte del p.g. Pertanto, in data 8 aprile 2022 aveva depositato in via telematica conclusioni con le quali aveva eccepito la nullità della notifica, senza poi ricevere alcuna risposta da parte della Corte territoriale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché conclusioni scritte nell'interesse del Ficarra, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo, assorbente motivo di ricorso è fondato. I presupposti fattuali della censura processuale svolta hanno trovato riscontro negli atti processuali. L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello determina una nullità di ordine generale intermedio (Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01) che, nel caso di specie, risulta anche immediatamente sottoposta all'attenzione della Corte territoriale. Ne segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore co
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