CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23405/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] per procuraspeciale in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AvvocataAnnunziata Abbinente in Roma, Piazza S. Bernardo, n. 101, e con domiciliodigitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] per procuraspeciale in atti e con domicilio-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 619/2024 depositatail 26/06/2024.Numero registro generale 2968/2025Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23405/2026Data pubblicazione 17/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La vicenda origina dal decreto ingiuntivo n. 1197/2019, con cui ilTribunale di Salerno ingiungeva all’[OSCURATO:PERSONA] (d’orain poi anche solo ASL) il pagamento della somma di euro 106.616,62 infavore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a titolo di interessi moratori per ilritardato pagamento delle prestazioni di assistenza specialistica resenell’anno 2014 in regime di accreditamento ex art. 8‑quinquies d.lgs.502/1992.2. L’ASL proponeva opposizione deducendo:- l’assenza dei presupposti monitori (mancata fattura ex art. 5contratto); - l’abuso del processo per frazionamento del credito (interessirichiesti con più procedimenti monitori per annualità diverse); -l’inadempimento della struttura accreditata (per irregolarità contributive efiscali) quale causa del ritardo nei pagamenti; - l’erronea decorrenza degliinteressi.La società la Quiete a r.l. si costituiva contestando tutte le eccezionie rivendicando la piena debenza degli interessi moratori contrattuali.Il Tribunale, con sentenza n. 1413/2023, rigettava l’opposizione,confermava il decreto ingiuntivo e condannava l’ASL alle spese.3. L’ASL impugnava la decisione in appello articolando due motivi concui deduceva: l’inammissibilità della domanda per abuso del processo efrazionamento del credito, alla luce dei principi delle Sezioni Unite n.4090/2017; la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per omessavalutazione della documentazione attestante l’assenza di colpa nel ritardodei pagamenti.Numero registro generale 2968/2025Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23405/2026Data pubblicazione 17/07/2026La società [OSCURATO:PERSONA] resisteva sostenendo che i crediti riguardavanocontratti annuali distinti, ciascuno con propria autonoma “causa debendi” eche il Tribunale aveva correttamente valutato la documentazione.La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 619/2024, accoglieval’appello, ritenendo integrato un abuso dello strumento processuale.La Corte di merito riteneva che i crediti per interessi moratori, purriferiti a annualità diverse, erano maturati contestualmente ed eranoriconducibili a una relazione unitaria tra le parti; la parcellizzazione inquattro procedimenti monitori era priva di un interesse oggettivamenteapprezzabile. Per l’effetto, la Corte territoriale dichiarava improponibile ladomanda, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’appellata alle spesedi entrambi i gradi.3. Avverso l’indicata sentenza ricorre con due motivi la società “LaQuiete” a r.l.Resiste con controricorso l’ASL di Salerno.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce “violazione e falsa applicazione degli artt.24 e 111 cost., degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 e 5 c.p.c. nonché falsa ed errata applicazione del principio nomofilatticoespresso dalle sezioni unite di cui alla sentenza n. 4090 del 16.02.2017 esez. II n. 14143 del 31.08.2023 (recte, Sez. 2, n. 25480 del 31/08/2023) -violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva2011/7 e del d. lgs. n°231/2002”.La ricorrente censura la sentenza d’appello per avere applicato inmodo estensivo e distorto il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n.4090/2017 e di Cassazione, Sez. 2, n. 25480/2023, così ritenendo comeabusivo il frazionamento del credito relativo agli interessi moratori maturatinegli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.Numero registro generale 2968/2025Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23405/2026Data pubblicazione 17/07/2026I crediti azionati con i diversi procedimenti ingiuntivi nonderiverebbero da un unico rapporto di durata, ma da contratti annualidistinti, ciascuno con propria “causa debendi”, propri termini di pagamentoe proprie condizioni.La Corte d’Appello avrebbe confuso la “relazione di fatto” tra le particon un rapporto unitario, travisando il significato delle pronunce successive– così, Cass. 14143/2021 e conformi –, che richiedono una relazioneunitaria effettiva, non una mera continuità operativa.L’applicazione del divieto di frazionamento come inteso avrebbedeterminato una compressione del diritto di azione (art. 24 Cost.) e unaviolazione dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).La decisione contrasterebbe poi con la Direttiva 2011/7/UE e con ild.lgs. 231/2002, che impongono la tempestiva corresponsione degliinteressi moratori e non subordinano la loro tutela a un cumulo processualeobbligato.La Corte territoriale in via conclusiva avrebbe erroneamentequalificato come abuso del processo ciò che era invece l’esercizio legittimodi pretese creditorie autonome, fondate su titoli contrattuali differenti.2. Il secondo motivo denuncia “nullità della sentenza per violazionedegli artt. 132 n. 4) c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 cost. in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 115 e116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.”.La ricorrente deduce che la sentenza impugnata sarebbe affetta damotivazione solo apparente, poiché la Corte d’Appello avrebbe dichiaratoimproponibile la domanda senza esaminare la documentazione prodotta da“[OSCURATO:PERSONA]” che avrebbe dimostrato la piena autonomia dei crediti relativialle diverse annualità.Sarebbe mancato il difetto di qualsiasi duplicazione istruttoria,essendo i crediti fondati su contratti e scadenze differenti. L’ASL nonNumero registro generale 2968/2025Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23405/2026Data pubblicazione 17/07/2026avrebbe mai contestato il “quantum” né la decorrenza degli interessi,limitandosi a eccepire un preteso abuso del processo.La Corte avrebbe invertito l’onere della prova, pretendendo che fossela società a dimostrare un interesse alla proposizione separata delledomande, mentre sarebbe spettato all’ASL provare l’esistenza di unrapporto unitario e di un concreto aggravio processuale.I giudici di appello avrebbero omesso di valutare i documenti cheescludevano qualsiasi colpa della struttura accreditata nel ritardo deipagamenti e ignorato che il capo relativo al “quantum” era ormai copertoda giudicato interno, non essendo stato specificamente impugnato.La Corte d’Appello avrebbe fondato la decisione su una motivazionestereotipata e non aderente agli atti, violando le norme sulla valutazionedella prova e sul contenuto minimo della sentenza.3. L’ASL di Salerno resiste al ricorso deducendone inammissibilità einfondatezza.La Corte d’Appello avrebbe correttamente applicato il principionomofilattico delle Sezioni Unite n. 4090/2017, come precisato dallagiurisprudenza successiva, accertando un frazionamento abusivo delcredito.I ricorsi per decreto ingiuntivo promossi da “[OSCURATO:PERSONA]” per gliinteressi moratori relativi alle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 eranotutti già maturati al momento della proposizione del primo giudiziomonitorio e riconducibili a una relazione unitaria tra le parti. Laparcellizzazione, priva di un interesse oggettivamente apprezzabile,integrerebbe abuso dello strumento processuale, comportandol’improponibilità della domanda successiva.Quanto al secondo motivo, l’ASL eccepisce la pretestuosità dellacensura. La Corte territoriale avrebbe esaminato la documentazionerilevante e la ricorrente non indica alcun fatto decisivo trascurato. LaNumero registro generale 2968/2025Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23405/2026Data pubblicazione 17/07/2026motivazione non sarebbe apparente e non ricorrerebbe la violazione degliartt. 115, 116 c.p.c. o dell’art. 2697 c.c.4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dei principi in tema di abusivo frazionamento del credito.La Corte territoriale ha dichiarato improponibile la domandamonitoria sul presupposto della intervenuta parcellizzazione di pretesecreditorie che sono state ritenute analoghe per oggetto e titolo, senzaverificare la sussistenza di un interesse oggettivamente apprezzabile allatutela frazionata e senza considerare la natura autonoma dei creditiderivanti da distinti contratti annuali.La censura è fondata.Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 4090 del 16febbraio 2017, hanno affermato che le domande relative a diversi diritti dicredito, ancorché riferite ad un medesimo rapporto di durata, possonoessere proposte in separati giudizi.Tuttavia, quando tali pretese, oltre a fare capo al medesimo rapporto,siano iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato ofondate sul medesimo fatto costitutivo – sì da non poter essere accertateseparatamente se non a costo di una duplicazione dell’attività istruttoria edi una dispersione della conoscenza della medesima vicenda sostanziale –esse possono essere introdotte autonomamente solo se il creditore alleghie dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processualefrazionata.Laddove poi la ricorrenza dell’interesse oggettivamente valutabile allatutela frazionata non è oggetto di eccezione di parte, ma è questionerilevabile d’ufficio dal giudice, con un suo preciso statuto processuale.Secondo le Sezioni Unite n. 4090/2017: “le relative domande possonoessere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore uninteresse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e,laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farneNumero registro generale 2968/2025Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23405/2026Data pubblicazione 17/07/2026oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183 c.p.c.,riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito dimemorie ex art. 101, comma 2, c.p.c.”.Per l’effetto l’interesse alla tutela frazionata non è eccezione in sensostretto e non richiede allegazione della parte convenuta, ma può essererilevato d’ufficio dal giudice, previa segnalazione alle parti, con garanzia delcontraddittorio.La possibilità poi di riproporre unitariamente la pretesa, e quindi laverificabilità, o meno, di un cumulo oggettivo, ai sensi dell’art. 104 c.p.c.,non è eccezione in senso stretto, ma questione processuale come talerilevabile d’ufficio dal giudice, come l’interesse alla tutela frazionata.Tanto deriva direttamente dal principio espresso dalle Sezioni Uniten. 4090/2017, che qualifica l’abusivo frazionamento come “comportamentocontrario ai doveri di lealtà e probità processuale” laddove le questioniofficiosi del giudice, chiamato a garantire il corretto impiego degli strumentiprocessuali.In difetto di tale articolato giudizio, la domanda deve essere dichiarataimproponibile.Tale principio è stato ulteriormente affinato dalle Sezioni Unite con lasentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, che – dopo avere ribadito che lasanzione dell’improponibilità richiede la ricorrenza di un rapporto unitario didurata, l’iscrivibilità dei crediti nel medesimo ambito oggettivo di giudicatoo la loro analogia causale, e l’assenza di un interesse oggettivamenteapprezzabile alla tutela frazionata – ha introdotto un ulteriore e decisivodistinguo.Si tratta di un principio dirimente, secondo cui, qualora non sia piùpossibile riproporre unitariamente la pretesa frazionata – per l’intervenutaformazione del giudicato su una delle frazioni – il giudice deve comunquepronunciarsi nel merito sulla domanda proposta, valorizzando ilNumero registro generale 2968/2025Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23405/2026Data pubblicazione 17/07/2026comportamento processuale del creditore ai soli fini della regolazione dellespese, ai sensi degli artt. 88 e 92, primo comma, c.p.c.5. La Corte d’Appello di Salerno non si è attenuta ai principi indicati.I giudici di merito hanno ritenuto sussistente un rapporto unitario difatto e una analogia dei fatti costitutivi sulla base della mera continuitàoperativa tra le parti, senza verificare: la natura autonoma dei creditiderivanti da contratti annuali distinti – ciascuno con propria “causadebendi”, propri termini di pagamento e proprie condizioni –; la ricorrenzadi un interesse oggettivamente apprezzabile alla proposizione separatadelle domande; la possibilità, o meno, di una riproposizione unitaria dellapretesa, in forza delle iniziative già coltivate e dell’eventuale formazione digiudicati parziali.La declaratoria di improponibilità è stata dunque pronunciata inassenza dell’articolato accertamento richiesto dal principio nomofilattico del2017 e senza considerare la regola equilibratrice introdotta dalle SezioniUnite del 2025, secondo cui, ove non sia più possibile introdurre unadomanda unitaria, il giudice deve comunque decidere nel merito sullafrazione proposta.Per l’indicata composita lettura dei richiamati principi, il primo motivova accolto; assorbiti gli altri.6. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Salerno, in diversa composizione, la quale si atterrà ai seguentiprincipi di diritto:a) la sanzione dell’improponibilità della domanda per abusivofrazionamento del credito presuppone l’accertamento – rilevabile d’ufficio,previa instaurazione del contraddittorio – della natura unitaria del rapportodi durata, dell’iscrivibilità dei crediti nel medesimo ambito oggettivo digiudicato o della loro analogia causale, nonché dell’assenza di un interesseoggettivamente valutabile alla tutela frazionata;Numero registro generale 2968/2025Numero sezionale 2915/2026Numero di raccolta generale 23405/2026Data pubblicazione 17/07/2026b) qualora risulti – anch’esso rilevabile d’ufficio – che non è piùpossibile riproporre unitariamente la pretesa frazionata, per l’intervenutaformazione del giudicato su una delle frazioni, il giudice deve comunquedecidere nel merito sulla domanda proposta, valorizzando il comportamentoprocessuale del creditore ai soli fini della regolazione delle spese, ai sensidegli artt. 88 e 92, primo comma, c.p.c.Il giudice del rinvio procederà dunque a verificare, in concreto, se ilfrazionamento operato dalla ricorrente fosse giustificato, ovvero se – allaluce delle iniziative già coltivate e dell’eventuale formazione di giudicatiparziali – la domanda debba essere comunque esaminata nel merito, conregolazione delle spese conforme ai criteri indicati dalle Sezioni Unite.Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle speseper il giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte,accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/06/2026.Il PresidenteAlberto Giusti