CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pui.kò Ministero, in persona del Sostit rocuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQ O ch ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15/11/2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto un ingente quantitativo di hashish, pari a grammi 4.561. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Erronea applicazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90; contraddittorietà ed illogicità della motivazione. La Corte di merito non avrebbe fatto buon governo dei principi giurisprudenziali espressi in materia di riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantitativo. Dopo avere richiamato gli arresti giurisprudenziali in materia, sostiene che la ratio della norma debba essere individuata "nel fatto che la quantità ingente riferibile al principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente sia tale da consentire il confezionamento di un numero rilevante di dosi che determina un allargamento della piazza di spaccio con conseguente arricchimento per chi la droga la distribuisce e con un aumento del pericolo di danno alla salute per i consociati". Contesta le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di merito, .:;ostenendo come, per le cosiddette droghe "leggere", valga come discrimine il dato quantitativo di 50 kg. II) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti o quantomeno equivalenti sulla contestata aggravante. Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta ha concluso per Vinammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria difensiva in cui si riporta ai motivi di ricorso ed insiste nel richiedere il loro accoglimento. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Le argomentazioni a sostegno del ricorso fanno confuso riferimento agli approdi ermeneutici stabiliti in sede di legittimità in materia di riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 dpr 309/90, La sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato giustificativo sul punto. Richiamandosi ai principi da ultimo espressi dalle Sezioni Unite Polito, la Corte di merito ha correttamente ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90, essendo il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza sottoposta a sequestro superiore a 2 kg. [Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005 - 01:"In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal dl. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi)"]. La difesa non si confronta con le valide argomentazioni contenute nella sentenza di merito, esprimendo doglianze nelle quali non si individuano rilievi critici suscettibili di rivelare l'asserita erroneità del ragionamento posto a fondamento della pronuncia di condanna. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile. La Corte di merito ha escluso la esistenza di positivi elementi di valutazione ai fini del riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione è immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Deve anche rimarcarsi come, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601). 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis