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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 28313/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21433/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]), in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- pec [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2970/2023depositata il 19/10/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione dei rispettiviricorsi; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricors i principale e incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, come in dispositivo, nei confronti della sola parte controricorrente mentre vanno compensate tra la part e ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale,alla luce di quanto sopra evidenziato, P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 153, 00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; compensa per intero dettespese tra il ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21433/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]), in proprio ex art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- pec [OSCURATO:EMAIL] ) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 2970/2023depositata il 19/10/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale abbia no chiesto la decisione dei rispettiviricorsi; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricors i principale e incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate, come in dispositivo, nei confronti della sola parte controricorrente mentre vanno compensate tra la part e ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale,alla luce di quanto sopra evidenziato, P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2 . 153, 00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; compensa per intero dettespese tra il ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale. Così dec
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