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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 35175/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, impugna la sentenza in data 15/05/2023 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, che - per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 09/02/2022 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di usura aggravata.

1. Deduce

1.1. Vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base ,del giudizio di responsabilità- è privo di concreta specificità e tende a prèfigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito.

Peraltro, i giudici di merito -con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria- hanno confermato il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado valorizzando le intercettazioni telefoniche, il rapporto esistente tra la persona offesa e il ricorrente, le dichiarazioni rese dalla persona offesa ai finanzieri il 19 giugno 2018 e l'evidente contraffazione delle fatture, così vagliando e disattendendo le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 10 e 11 della sentenza impugnata ove la Corte di merito ha esposto, alla luce della documentazione acquisita le ragioni del suo convincimento).

3. Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per- tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, impugna la sentenza in data 15/05/2023 della Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, che - per quello che qui interessa- ha confermato la sentenza in data 09/02/2022 del G.u.p. del Tribunale di Taranto, che lo aveva condannato per il reato di usura aggravata. 1. Deduce 1.1. Vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, atteso che l'unico motivo di ricorso -con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base ,del giudizio di responsabilità- è privo di concreta specificità e tende a prèfigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Peraltro, i giudici di merito -con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria- hanno confermato il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado valorizzando le intercettazioni telefoniche, il rapporto esistente tra la persona offesa e il ricorrente, le dichiarazioni rese dalla persona offesa ai finanzieri il 19 giugno 2018 e l'evidente contraffazione delle fatture, così vagliando e disattendendo le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 10 e 11 della sentenza impugnata ove la Corte di merito ha esposto, alla luce della documentazione acquisita le ragioni del suo convincimento). 3. Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per- tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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