CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 04265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parer del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 settembre 2020, il Giudice di pace di Messina dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., per avere minacciato un danno ingiusto ad [OSCURATO:PERSONA] (coimputato e condannato nel medesimo processo per le minacce e lesioni consumate in danno del [OSCURATO:PERSONA] stesso), irrogandogli la pena di euro 300 di multa. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace collocava la lite scoppiata fra i due imputati nel contesto di un problematico rapporto fra vicini di abitazione. Le modalità del fatto erano state adeguatamente ed attendibilmente descritte nelle reciproche querele. 2. Propone appello, convertito in ricorso per cassazione in assenza di statuizione civile, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto, non avendo il decidente argomentato nulla sulla medesima, trattando solo della responsabilità del coimputato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, posto che il prevenuto si era trovato a doversi difendere dall'aggressione perpetrata dal coimputato anche con l'uso di un particolare strumento, utilizzato nelle arti marziali, atto ad offendere. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. Entrambi i motivi dedotti sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). [OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, con una sintetica ma non manifestamente illogica argomentazione, aveva osservato come la versione dell'accaduto fornita dalla persona offesa del delitto consumato dal prevenuto consentisse di concludere per la consumazione a suo danno del delitto di minaccia contestato al [OSCURATO:PERSONA], tanto più attendibile perché commesso nel contesto di difficili rapporti di vicinato che avevano determinato gli illeciti comportamenti contestati, nell'odierno procedimento, ad entrambi. Né poteva considerarsi che il lamentato utilizzo di uno strumento atto ad offendere da parte della persona offesa (di cui peraltro non vi è traccia nè nell'imputazione nè nella ricostruzione dell'accaduto e, sul punto, nel ricorso nulla si allega a riprova del fatto) concretasse quella situazione di imminente pericolo non altrimenti evitabile, da parte del prevenuto, se non con la contestata minaccia, in assenza di ogni ulteriore (rispetto a quanti ritenuto dal giudice) delucidazione circa l'effettivo svolgersi dei fatti. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]