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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 01887/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28916-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; 2021 - intimata - 1 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 Numero sezionale 3872/2021 avverso la sentenza n. 487/2016 della CORTE Numero di raccolta generale 1887/2022 Data pubblicazione 21/01/2022 D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/06/2016 R.G.N. 923/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RITENUTO

1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 487 del 10 giugno 2016, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Trapani servizi S.p.A., relativamente al rapporto contrattuale di somministrazione a termine instaurato dal 1° febbraio 2008 e relative proroghe ed aveva rigettato ogni domanda relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato costituito il 23 marzo 2011.

2. Il lavoratore aveva agito in giudizio esponendo di essere autista polifunzionale utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dal 1° febbraio 2008 al 30 settembre 2010, in virtù di un rapporto di somministrazione a termine più volte prorogato, e poi assunto a tempo determinato direttamente da quest’ultima dal 23 marzo 2011 al 22 marzo 2012.

Chiedeva che fosse dichiarata la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro per genericità delle ragioni giustificatrici e la declaratoria della sussistenza ab origine di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della società a riammetterlo in servizio e a corrispondergli l’indennità ex art. 32 della legge 183 del 2010.

3. La Corte d’Appello ha affermato che il ricorso introduttivo conteneva due autonome domande: l’una per il contratto a termine, l’altra per il contratto di somministrazione e relative proroghe.

Di talché, correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda rispetto ai rapporti di lavoro fino al 2010, in F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 quanto proposta oltre il termine di decadenza di 270 giorni dall’impugnativa Numero sezionale 3872/2021 avvenuta con il tentativo di conciliazione il 7 ottobre 2010.

Numero di raccolta generale 1887/2022Data pubblicazione 21/01/2022 Affermava, quindi, che con riguardo al contratto a termine il ricorso si era limitato a dedurre la genericità e la mancata specificazione delle ragioni dell’assunzione, senza dedurre l’insussistenza delle ragioni produttive scaturenti dalla richiesta di cui alla nota 14 febbraio 2011 n. 29511 del Comune di Trapani, nota relativa all’implementazione della raccolta differenziata attraverso l’attuazione di un progetto pilota di raccolta porta a porta sul territorio comunale.

Infine, era stata rigettata l’impugnazione della condanna per responsabilità aggravata.

Tale condanna si giustificava proprio in ragione dell’omissione del riferimento alla suddetta causale, scientemente preordinata a trarre in errore il giudicante.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi.

5. La società Trapani servizi S.p.A. è rimasta intimata.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 54, del d.l n. 225 del 2010, conv. dalla legge n. 10 del 2011, che ha modificato l’art. 32, comma 3, della legge n. 183 del 2010, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Assume il ricorrente che la Corte d’Appello non aveva applicato correttamente, circa i rapporti instaurati sino al 2010, le modifiche introdotte dalla disciplina sopra richiamata, che aveva differito alla fine del 2011 l’entrata in vigore del nuovo meccanismo del doppio termine di impugnazione.

2. Il motivo è fondato.

Le Sezioni Unite (Cass., SU, n. 4913 del 2016) hanno affermato che l’art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla legge n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con Numero sezionale 3872/2021 termine scaduto, e per i quali la decadenza sia maturata nell’inteNumero di raccolta generale 1887/2022rvallo di tempo Data pubblicazione 21/01/2022 tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd.

“collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza.

Di tale principio, che trova applicazione anche con riguardo all’impugnativa in questione, dovrà fare applicazione il giudice di rinvio.

3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione nell’applicazione degli artt. 1965, 1966 e 2013, cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza impugnata non avrebbe debitamente considerato che il negozio transattivo richiede, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ., lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi tale elemento essenziale, l’accordo è da ritenere nullo.

Nel caso in esame, la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto alcuna concessione, pretendendo che il lavoratore rinunciasse a tutti gli effetti economici derivanti dalla pregressa situazione lavorativa, approfittando delle sue condizioni di bisogno.

Con lo stesso motivo si contesta che possano essere oggetto di disponibilità i diritti derivanti dai pregressi contratti di somministrazione

4. Analoga censura in relazione ad analoga fattispecie è già stata esaminata da questa Corte (Cass. n. 11107 e 11108 del 2021) con statuizioni che si condividono e trovano applicazione anche nella fattispecie in esame.

In ordine al primo profilo di censura, che investe l’accertamento dell’aliquid datum e dell’aliquid retentum, è assorbente rilevare la novità della contestazione, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata e della quale il ricorrente non illustra i termini della sua eventuale introduzione in giudizio (cfr., Cass. n. 2038 del 2019, 20518 del 2008).F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 La stessa è dunque inammissibile, vertendo su una circostanza in punto di Numero sezionale 3872/2021 fatto (l’esistenza o meno di reciproche concessioni) che doveva essere sottoposta Numero di raccolta generale 1887/2022Data pubblicazione 21/01/2022 al giudice di merito.

Quanto al secondo profilo di censura, sostiene il ricorrente che, ai sensi dell’art. 2113 cod. civ., le rinunzie e transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo sono invalide e che, anche a norma dell’art. 1966, secondo comma, cod. civ., la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

La censura è infondata.

Dal tenore complessivo della sentenza impugnata risulta che la transazione intervenne allo scopo di evitare l'insorgere o comunque porre fine alla controversia in ordine al rapporto di lavoro pregresso, a seguito dell'inutile esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410, cod. proc. civ., e che con lo stesso accordo transattivo fu prevista la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, che ebbe poi regolare esecuzione tra le parti.

Dunque, sotteso al ragionamento della Corte di appello sta il rilievo che le parti, mediante l’accordo, avessero perseguito la finalità di porre fine all’incertus litis eventus, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.

Il regime di eventuale annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall’art. 2113, cod. civ., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre il diritto ancora controverso in quanto oggetto di una pretesa giudiziale non può ritenersi già acquisito nel patrimonio del rinunciante (cfr., Cass. n. 1846 del 1983; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529; Cass. 19 gennaio 1999 n. 477 e, tra le più recenti, Cass. n. 12227 del 2013).

Per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione (Cass., n. 1846 del Numero sezionale 3872/2021 1983, n. 11142 del 2003, n. 8301 del 2006).

Numero di raccolta generale 1887/2022Data pubblicazione 21/01/2022 Immune da violazioni di legge è, poi, l’affermazione del giudice di appello secondo cui la rinuncia da parte del lavoratore aveva comunque ad oggetto diritti disponibili.

Questa Corte ha affermato che il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell’art. 2113, cod. civ., che considera invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi; e, infatti, l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nell’area della libera disponibilità (cfr. Cass. n. 13134 del 2000; nello stesso senso, Cass. n. 5940 del 2004; Cass. n. 304 del 1998).

L'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all’art. 2118 cod. civ. (Cass. n. 4780 del 2003; v. pure Cass. n. 22105 del 2009, n. 6265 del 2014).

5. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in ordine alla legittimità del termine del 22 marzo 2011, apposto al contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto tra le parti con decorrenza 22 marzo 2011, per erronea applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile, perché sarebbe stata nuova rispetto alla generica contestazione della causale in primo grado, la contestazione sulla mancanza delle ragioni produttive.

Sostiene il ricorrente che dal tenore dell’atto introduttivo era possibile evincere che tale contestazione venne formulata, per cui spettava alla parte datoriale dimostrare la legittimità dell'apposizione del termine al nuovo contratto di lavoro e la deduzione in appello costituiva una mera specificazione della difesa.

6. Il motivo è fondato e va accolto.

Il ricorso riproduce parte dell’atto introduttivo del giudizio e della sentenza di primo grado, da cui si desume che il riferimento all’insussistenza della causale F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 (oltre alla già denunciata nullità del contratto a termine per genericità Numero sezionale 3872/2021della causale medesima) costituiva mera specificazione difensiva e non prospettazione Numero di raccolta generale 1887/2022Data pubblicazione 21/01/2022 nuova in appello.

Erroneamente, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto la novità della questione.

Pertanto, in ragione della prospettazione del motivo di ricorso, la fattispecie oggetto del presente ricorso si apprezza diversamente rispetto alle ordinanze Cass., n. 11108 e n. 11107 del 2021, e dal diverso terzo motivo che dalle stesse risulta proposto.

7. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso.

Rigetta il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

PQM La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso.

Rigetta il secondo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28916-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; 2021 - intimata - 1 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 Numero sezionale 3872/2021 avverso la sentenza n. 487/2016 della CORTE Numero di raccolta generale 1887/2022 Data pubblicazione 21/01/2022 D'APPELLO di PALERMO, depositata il 10/06/2016 R.G.N. 923/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RITENUTO 1. La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 487 del 10 giugno 2016, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Trapani servizi S.p.A., relativamente al rapporto contrattuale di somministrazione a termine instaurato dal 1° febbraio 2008 e relative proroghe ed aveva rigettato ogni domanda relativa al rapporto di lavoro a tempo determinato costituito il 23 marzo 2011. 2. Il lavoratore aveva agito in giudizio esponendo di essere autista polifunzionale utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dal 1° febbraio 2008 al 30 settembre 2010, in virtù di un rapporto di somministrazione a termine più volte prorogato, e poi assunto a tempo determinato direttamente da quest’ultima dal 23 marzo 2011 al 22 marzo 2012. Chiedeva che fosse dichiarata la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro per genericità delle ragioni giustificatrici e la declaratoria della sussistenza ab origine di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della società a riammetterlo in servizio e a corrispondergli l’indennità ex art. 32 della legge 183 del 2010. 3. La Corte d’Appello ha affermato che il ricorso introduttivo conteneva due autonome domande: l’una per il contratto a termine, l’altra per il contratto di somministrazione e relative proroghe. Di talché, correttamente il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la domanda rispetto ai rapporti di lavoro fino al 2010, in F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 quanto proposta oltre il termine di decadenza di 270 giorni dall’impugnativa Numero sezionale 3872/2021 avvenuta con il tentativo di conciliazione il 7 ottobre 2010. Numero di raccolta generale 1887/2022Data pubblicazione 21/01/2022 Affermava, quindi, che con riguardo al contratto a termine il ricorso si era limitato a dedurre la genericità e la mancata specificazione delle ragioni dell’assunzione, senza dedurre l’insussistenza delle ragioni produttive scaturenti dalla richiesta di cui alla nota 14 febbraio 2011 n. 29511 del Comune di Trapani, nota relativa all’implementazione della raccolta differenziata attraverso l’attuazione di un progetto pilota di raccolta porta a porta sul territorio comunale. Infine, era stata rigettata l’impugnazione della condanna per responsabilità aggravata. Tale condanna si giustificava proprio in ragione dell’omissione del riferimento alla suddetta causale, scientemente preordinata a trarre in errore il giudicante. 4. Per la cassazione della sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi. 5. La società Trapani servizi S.p.A. è rimasta intimata. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 54, del d.l n. 225 del 2010, conv. dalla legge n. 10 del 2011, che ha modificato l’art. 32, comma 3, della legge n. 183 del 2010, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che la Corte d’Appello non aveva applicato correttamente, circa i rapporti instaurati sino al 2010, le modifiche introdotte dalla disciplina sopra richiamata, che aveva differito alla fine del 2011 l’entrata in vigore del nuovo meccanismo del doppio termine di impugnazione. 2. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite (Cass., SU, n. 4913 del 2016) hanno affermato che l’art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010, introdotto dal d.l. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla legge n. 10 del 2011, nel prevedere “in sede di prima applicazione” il differimento al 31 dicembre 2011 dell’entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 del F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 1966, sicché, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con Numero sezionale 3872/2021 termine scaduto, e per i quali la decadenza sia maturata nell’inteNumero di raccolta generale 1887/2022rvallo di tempo Data pubblicazione 21/01/2022 tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. “collegato lavoro”) e il 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l’entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo alla “ratio legis” di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all’introduzione “ex novo” del suddetto e ristretto termine di decadenza. Di tale principio, che trova applicazione anche con riguardo all’impugnativa in questione, dovrà fare applicazione il giudice di rinvio. 3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione nell’applicazione degli artt. 1965, 1966 e 2013, cod. civ., ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza impugnata non avrebbe debitamente considerato che il negozio transattivo richiede, ai sensi dell’art. 1965 cod. civ., lo scambio di reciproche concessioni, sicché, ove manchi tale elemento essenziale, l’accordo è da ritenere nullo. Nel caso in esame, la società [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto alcuna concessione, pretendendo che il lavoratore rinunciasse a tutti gli effetti economici derivanti dalla pregressa situazione lavorativa, approfittando delle sue condizioni di bisogno. Con lo stesso motivo si contesta che possano essere oggetto di disponibilità i diritti derivanti dai pregressi contratti di somministrazione 4. Analoga censura in relazione ad analoga fattispecie è già stata esaminata da questa Corte (Cass. n. 11107 e 11108 del 2021) con statuizioni che si condividono e trovano applicazione anche nella fattispecie in esame. In ordine al primo profilo di censura, che investe l’accertamento dell’aliquid datum e dell’aliquid retentum, è assorbente rilevare la novità della contestazione, di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata e della quale il ricorrente non illustra i termini della sua eventuale introduzione in giudizio (cfr., Cass. n. 2038 del 2019, 20518 del 2008).F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 La stessa è dunque inammissibile, vertendo su una circostanza in punto di Numero sezionale 3872/2021 fatto (l’esistenza o meno di reciproche concessioni) che doveva essere sottoposta Numero di raccolta generale 1887/2022Data pubblicazione 21/01/2022 al giudice di merito. Quanto al secondo profilo di censura, sostiene il ricorrente che, ai sensi dell’art. 2113 cod. civ., le rinunzie e transazioni che abbiano ad oggetto diritti derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo sono invalide e che, anche a norma dell’art. 1966, secondo comma, cod. civ., la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. La censura è infondata. Dal tenore complessivo della sentenza impugnata risulta che la transazione intervenne allo scopo di evitare l'insorgere o comunque porre fine alla controversia in ordine al rapporto di lavoro pregresso, a seguito dell'inutile esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410, cod. proc. civ., e che con lo stesso accordo transattivo fu prevista la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato, che ebbe poi regolare esecuzione tra le parti. Dunque, sotteso al ragionamento della Corte di appello sta il rilievo che le parti, mediante l’accordo, avessero perseguito la finalità di porre fine all’incertus litis eventus, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ. Il regime di eventuale annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall’art. 2113, cod. civ., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre il diritto ancora controverso in quanto oggetto di una pretesa giudiziale non può ritenersi già acquisito nel patrimonio del rinunciante (cfr., Cass. n. 1846 del 1983; Cass. 8 luglio 1988 n. 4529; Cass. 19 gennaio 1999 n. 477 e, tra le più recenti, Cass. n. 12227 del 2013). Per la validità della transazione è necessaria la sussistenza della res litigiosa, ma a tal fine non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, anche se ancora da definire nei più precisi termini di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 una lite e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione (Cass., n. 1846 del Numero sezionale 3872/2021 1983, n. 11142 del 2003, n. 8301 del 2006). Numero di raccolta generale 1887/2022Data pubblicazione 21/01/2022 Immune da violazioni di legge è, poi, l’affermazione del giudice di appello secondo cui la rinuncia da parte del lavoratore aveva comunque ad oggetto diritti disponibili. Questa Corte ha affermato che il lavoratore può liberamente disporre del diritto di impugnare la risoluzione del rapporto di lavoro facendone oggetto di rinunce o transazioni, che sono sottratte alla disciplina dell’art. 2113, cod. civ., che considera invalidi e perciò impugnabili i soli atti abdicativi di diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi; e, infatti, l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto di lavoro rientra nell’area della libera disponibilità (cfr. Cass. n. 13134 del 2000; nello stesso senso, Cass. n. 5940 del 2004; Cass. n. 304 del 1998). L'ordinamento riconosce al lavoratore il diritto potestativo di disporre negozialmente e definitivamente del posto di lavoro stesso, in base all’art. 2118 cod. civ. (Cass. n. 4780 del 2003; v. pure Cass. n. 22105 del 2009, n. 6265 del 2014). 5. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in ordine alla legittimità del termine del 22 marzo 2011, apposto al contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto tra le parti con decorrenza 22 marzo 2011, per erronea applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto inammissibile, perché sarebbe stata nuova rispetto alla generica contestazione della causale in primo grado, la contestazione sulla mancanza delle ragioni produttive. Sostiene il ricorrente che dal tenore dell’atto introduttivo era possibile evincere che tale contestazione venne formulata, per cui spettava alla parte datoriale dimostrare la legittimità dell'apposizione del termine al nuovo contratto di lavoro e la deduzione in appello costituiva una mera specificazione della difesa. 6. Il motivo è fondato e va accolto. Il ricorso riproduce parte dell’atto introduttivo del giudizio e della sentenza di primo grado, da cui si desume che il riferimento all’insussistenza della causale F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28916/2016 (oltre alla già denunciata nullità del contratto a termine per genericità Numero sezionale 3872/2021della causale medesima) costituiva mera specificazione difensiva e non prospettazione Numero di raccolta generale 1887/2022Data pubblicazione 21/01/2022 nuova in appello. Erroneamente, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto la novità della questione. Pertanto, in ragione della prospettazione del motivo di ricorso, la fattispecie oggetto del presente ricorso si apprezza diversamente rispetto alle ordinanze Cass., n. 11108 e n. 11107 del 2021, e dal diverso terzo motivo che dalle stesse risulta proposto. 7. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso. Rigetta il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. PQM La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso. Rigetta il secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4
Sentenza Cassazione n. 01887/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris