CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2016
Cassazione n. 21168/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4176/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 4000/2016 depositata il07/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. I contribuenti hanno proposto ricorso in cassazione avverso la decisione della CTR della Lombardia indicata in epigrafe, con sette motivi di ricorso; 2. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che 1. E’ stata depositata la rinuncia al ricorso, con accettazione dellacontroricorrente. Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. deve disporsi l’estinzione del giudizio per rinuncia con la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in considerazione dell’accettazione della rinuncia e della espressa richiesta delle parti della compensazione. 2. Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’i