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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31683/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato fa sentenza del 17 febbraio 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di furto consumato e tentato in supermercato e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli sostiene che i giudici del merito avrebbero errato nell'applicare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e comunque la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni di fatto che imponevano la sua applicazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello affermato che la videosorveglianza non era attuata in modo tale da consentire un controllo costante e diretto della merce esposta sugli scaffali e quindi un intervento immediato ed efficace per impedire la commissione dei furti, cosicché la decisione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato fa sentenza del 17 febbraio 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più reati di furto consumato e tentato in supermercato e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, con il quale egli sostiene che i giudici del merito avrebbero errato nell'applicare l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede e comunque la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni di fatto che imponevano la sua applicazione, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello affermato che la videosorveglianza non era attuata in modo tale da consentire un controllo costante e diretto della merce esposta sugli scaffali e quindi un intervento immediato ed efficace per impedire la commissione dei furti, cosicché la decisione appare conforme alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05
Sentenza Cassazione n. 31683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris