Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:C:1992:530
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991J0016 - IT
Avis juridique important
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61991J0016
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 17 DICEMBRE 1992. - [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]-WEST. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] D'IMPORTAZIONE - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-16/91.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-06821
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Libera circolazione delle merci ° Scambi con i paesi terzi ° Regime di perfezionamento passivo ° [OSCURATO:PERSONA] totale o parziale dai dazi d' importazione dovuti sui prodotti compensatori ° Metodi di calcolo ° [OSCURATO:PERSONA] dei dazi dovuti teoricamente ° [OSCURATO:PERSONA] di transazione dei prodotti compensatori ° [OSCURATO:PERSONA] dei dazi dovuti effettivamente ° [OSCURATO:PERSONA] del valore delle merci temporaneamente esportate
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1224/80, artt. 3 e 8, n. 1, lett. b), punto i), e n. 2473/86, art. 13]
[OSCURATO:PERSONA] regolamento n. 2473/86, relativo al regime del perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard, dev' essere interpretato nel senso che, per il calcolo dell' esenzione totale o parziale dai dazi d' importazione della quale fruiscono i prodotti compensatori, il calcolo dei dazi d' importazione dovuti teoricamente sui detti prodotti deve essere basato, in via di principio, sul loro valore di transazione, mentre il calcolo del valore delle merci temporaneamente esportate, necessario per determinare i dazi dovuti effettivamente, va effettuato secondo uno dei metodi prescritti dall' art. 13, n. 2, secondo comma, del detto regolamento. Nel caso in cui il valore dei prodotti compensatori sia stato determinato senza adeguamenti ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, il valore delle merci temporaneamente esportate corrisponde alla differenza fra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento determinate con mezzi ragionevoli. Può costituire un mezzo ragionevole la presa in considerazione del valore di transazione delle merci temporaneamente esportate.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-16/91,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG,
e
[OSCURATO:PERSONA]West,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 13, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1986, n. 2473, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU L 212, pag. 1), e degli artt. 3 e 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 aprile 1985, n. 1055 (GU L 112, pag. 50),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo della Repubblica federale di Germania dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell' Economia, e J. Karl, Regierungsdirektor presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee dalla signora B. Rodriguez, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dal signor R. Hayder, funzionario del ministero federale dell' Economia della Repubblica federale di Germania, messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell' ambito del programma di scambio con i funzionari nazionali;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della Repubblica federale di Germania e della Commissione, all' udienza del 26 marzo 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 maggio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 20 dicembre 1990, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 1991, il [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1986, n. 2473, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU L 212, pag. 13, in prosieguo: il "regolamento sul perfezionamento passivo") e del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento sul valore in dogana").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia fra l' impresa [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e lo [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera-Ovest (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]") relativa al valore in dogana di taluni prodotti importati dalla [OSCURATO:PERSONA] fra il 1986 e il 1988 e che essa aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]."), impresa avente sede negli [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha vincoli finanziari.
3 [OSCURATO:PERSONA] fabbrica motori a benzina ed acquista motori diesel da altre imprese tedesche. Essa vende questi due tipi di motori alla [OSCURATO:PERSONA]. I motori sono esportati come merce di temporanea esportazione in base ad un' autorizzazione rilasciata ai sensi del regolamento sul perfezionamento passivo.
4 Quando vende alla [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA], per tener conto delle spese generali e del margine di utile, maggiora del 25% il costo di produzione dei suoi motori a benzina e del 5% il prezzo d' acquisto dei motori diesel forniti da altre imprese tedesche.
5 [OSCURATO:PERSONA]. incorpora i motori comprati presso la [OSCURATO:PERSONA] in piastre vibranti, costipatori vibranti e pompe idrauliche. Tali apparecchi sono poi venduti dalla [OSCURATO:PERSONA]. in parte direttamente sui mercati americano ed europeo e in parte alla [OSCURATO:PERSONA], che li reimporta nella Comunità come prodotti compensatori nell' ambito del regime di perfezionamento passivo. [OSCURATO:PERSONA] acquista i detti prodotti compensatori dalla [OSCURATO:PERSONA]., ai prezzi di listino da questa praticati sul mercato americano, ridotti del 45%.
6 Il giudice del rinvio precisa che nessun elemento attesta che i prezzi della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le merci temporaneamente esportate o i prezzi della [OSCURATO:PERSONA]. per i prodotti compensatori siano stati influenzati dai vincoli che legano fra loro le due imprese.
7 La lite fra la [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] verte sul valore delle merci temporaneamente esportate e su quello dei prodotti compensatori assunti come base per il calcolo dei dazi d' importazione dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] per le importazioni dei prodotti compensatori in Germania avvenute tra il febbraio 1986 e il dicembre 1988 nell' ambito del regime di perfezionamento passivo.
8 Al momento dello sdoganamento dei detti prodotti compensatori importati dalla [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] si è basato, per stimare il valore in dogana di tali prodotti e quello delle merci temporaneamente esportate, sui valori di transazione degli stessi. Successivamente lo stesso ufficio doganale ha ritenuto che, mentre i prodotti compensatori dovevano effettivamente essere valutati secondo tale criterio, per le merci temporaneamente esportate occorreva invece rifarsi, ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento sul valore in dogana, al loro costo di fabbricazione o al prezzo d' acquisto pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] per i motori, prescindendo dalle maggiorazioni del 25% o del 5% da essa praticate. Esso ha quindi ingiunto, a posteriori, il pagamento di dazi doganali nella misura di 36 057,20 DM per le importazioni effettuate tra il febbraio 1986 e il dicembre 1988.
9 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Monaco di Baviera (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"). Essa sostiene essenzialmente che per ottenere le spese del perfezionamento si doveva sottrarre il prezzo di vendita delle merci temporaneamente esportate dal prezzo d' acquisto dei prodotti compensatori e che lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto di applicare l' art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento sul valore in dogana poiché i motori erano stati incontestabilmente ceduti a titolo oneroso. [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, le seguenti questioni:
"1) Se l' art. 13, n. 1, del regolamento del Consiglio 24 luglio 1986, n. 2473, relativo al regime del perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU L 212, pag. 1), vada interpretato nel senso che per la determinazione dei dazi d' importazione si deve assumere di regola come valore doganale dei prodotti compensatori e delle merci temporaneamente esportate il loro valore di transazione, in base all' art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), ultimamente modificato dal regolamento del Consiglio 23 aprile 1985, n. 1055 (GU L 112, pag. 50).
2) In caso di soluzione negativa della prima questione: se la prima alternativa contemplata dall' art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2473/86 vada interpretata nel senso che il valore doganale dei prodotti compensatori si deve determinare secondo tale disposizione anche nel caso in cui il titolare dell' autorizzazione di perfezionamento non ha esportato temporaneamente merci senza spese o a costo ridotto ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 1224/80.
3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione: se l' art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 1224/80 vada interpretato nel senso che per la determinazione del valore dei prodotti contemplati da detta norma, fabbricati dallo stesso titolare dell' autorizzazione di perfezionamento, si deve tenere conto solo delle spese di fabbricazione e che il valore di transazione dev' essere rettificato in funzione delle spese generali e del margine di utile compresi nel prezzo di vendita di detti prodotti.
In caso di soluzione affermativa, se, per la determinazione del valore dei prodotti compensatori il loro valore di transazione vada del pari rettificato in funzione degli elementi di costo inclusi nel valore della merce temporaneamente esportata, qualora detti elementi rientrino nel valore di transazione dei prodotti compensatori".
10 Per una più ampia illustrazione degli antefatti e dell' ambito giuridico della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 Per la migliore comprensione delle questioni sottoposte alla Corte nell' ambito della causa principale occorre ricordare, in via preliminare, le norme comunitarie vigenti in materia.
12 Ai sensi dell' art. 1, n. 2, del regolamento sul perfezionamento passivo, quest' ultimo regime consente l' esportazione temporanea di merci comunitarie fuori del territorio doganale della Comunità allo scopo di sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di mettere i prodotti risultanti da tali operazioni in libera pratica nel territorio doganale della Comunità, in esenzione totale o parziale dai dazi doganali.
13 A tenore dell' art. 13, n. 1, dello stesso regolamento, "l' esenzione totale o parziale dai dazi all' importazione prevista all' articolo 1, paragrafo 2, si calcola deducendo dall' importo dei dazi all' importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l' importo dei dazi all' importazione che sarebbero applicabili alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese dove le stesse hanno formato oggetto dell' operazione o dell' ultima operazione di perfezionamento".
14 Per la stima del valore delle merci di temporanea esportazione l' art. 13, n. 2, secondo comma, prescrive due metodi di calcolo.
15 Secondo il primo metodo, il valore è quello preso in considerazione per tali merci all' atto della determinazione del valore in dogana dei prodotti compensatori ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento sul valore in dogana, il quale rinvia all' art. 3 dello stesso regolamento.
16 Orbene, risulta dal n. 1 del detto art. 3 che il valore in dogana delle merci importate è il "valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all' articolo 8", a condizione che, fra l' altro, "il compratore e il venditore non siano legati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile a fini doganali a norma del paragrafo 2" [art. 3, n. 1, lett. d)].
17 Lo stesso art. 3, nel n. 2, enuncia poi una serie di criteri per determinare se il valore di transazione fra persone "legate" sia accettabile e dispone che, nell' applicazione di tali criteri, si deve tenere debito conto delle differenze dimostrate fra, segnatamente, gli elementi enumerati nell' art. 8 e i "costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite nelle quali il compratore e il venditore stesso non sono legati e che egli non sostiene in occasione di vendite nelle quali il compratore e lui stesso sono legati".
18 Infine, l' art. 8, n. 1, del predetto regolamento definisce taluni elementi da aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate allo scopo di determinare il valore, in dogana ai sensi dell' art. 3; fra tali elementi figura, alla lett. b), il valore attribuito in misura adeguata, di determinati prodotti e servizi qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto, e usati nel corso della produzione e della vendita per l' esportazione delle merci importate, se il detto valore non è stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare. Fra tali prodotti rientrano, al punto i), le "materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate".
19 Ne consegue che, quando si tratta di applicare il regolamento sul valore in dogana ai prodotti compensatori, è necessario determinare, nell' ipotesi prevista dall' art. 8, n. 1, lett. b), punto i), il valore delle materie, delle componenti, delle parti e degli elementi similari incorporati nelle merci importate. Soltanto in questa ipotesi può applicarsi il primo metodo, il quale presuppone che il detto valore sia stato accertato.
20 In base al secondo metodo, da seguire quando il valore non può essere determinato col primo metodo, il valore delle merci temporaneamente esportate è la "differenza tra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento stabilite con mezzi ragionevoli".
Sulla prima questione
21 La prima questione mira a stabilire se, in via di principio, per il calcolo dei dazi d' importazione il valore in dogana dei prodotti compensatori e delle merci temporaneamente esportate debba essere basato sul loro valore di transazione.
22 In via di principio, per calcolare il valore dei prodotti compensatori si deve prendere in considerazione il valore di transazione determinato secondo il metodo prescritto dagli artt. 3 e seguenti del regolamento sul valore in dogana. Si tratta quindi di accertare se, come ritiene il giudice di rinvio, il valore di transazione debba essere preso in considerazione anche ai fini del calcolo del valore delle merci temporaneamente esportate.
23 Dall' analisi delle disposizioni dei due regolamenti, sopra ricordate, risulta che ai fini del calcolo dei dazi d' importazione non si può tener conto puramente e semplicemente del valore di transazione delle merci temporaneamente esportate, ma occorre applicare il procedimento previsto dall' art. 13 del regolamento sul perfezionamento passivo.
24 Orbene, tale procedimento non può separarsi dalla determinazione del valore dei prodotti compensatori che va effettuata in una fase precedente. Infatti, già al momento in cui si determina il detto valore occorre decidere se si debba o no procedere ad una rettifica ai sensi dell' art. 8 del regolamento sul valore in dogana e tale decisione determina il metodo da seguire per la valutazione delle merci temporaneamente esportate a norma dell' art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento sul perfezionamento passivo.
25 In un caso come quello di specie, in cui l' autorità competente ha deciso che il valore di transazione dei prodotti compensatori poteva essere considerato come valore in dogana, non sono stati effettuati adeguamenti ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), punto i). Di conseguenza, occorre applicare non il primo metodo di valutazione delle merci temporaneamente esportate previsto dall' art. 13, n. 2, secondo comma, ma il secondo.
26 Secondo questo metodo, la presa in considerazione del valore di transazione delle merci temporaneamente esportate può costituire, in un caso come quello di cui trattasi, un mezzo ragionevole per determinare le spese di perfezionamento.
27 Pertanto, la prima questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] va risolta dichiarando che il regolamento sul perfezionamento passivo dev' essere interpretato nel senso che per il calcolo dell' esenzione totale o parziale dai dazi d' importazione prevista, il calcolo dei dazi d' importazione sui prodotti compensatori dev' essere basato, in via di principio, sul valore di transazione di questi prodotti, mentre il calcolo del valore delle merci temporaneamente esportate va effettuato secondo uno dei due metodi prescritti dall' art. 13, n. 2, secondo comma, del detto regolamento. Nel caso in cui il valore dei prodotti compensatori sia stato determinato senza adeguamenti ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento sul valore in dogana, il valore delle merci temporaneamente esportate corrisponde alla differenza fra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento determinate con mezzi ragionevoli. Può costituire un mezzo ragionevole la presa in considerazione del valore di transazione delle merci di cui trattasi.
Sulla seconda e sulla terza questione
28 Considerata la soluzione data alla prima questione, non è necessario pronunciarsi sulla seconda e sulla terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finangericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 20 dicembre 1990, dichiara:
Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1986, n. 2473,relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema di scambi standard, dev' essere interpretato nel senso che per il calcolo dell' esenzione totale o parziale dai dazi d' importazione prevista, il calcolo dei dazi d' importazione sui prodotti compensatori dev' essere basato, in via di principio, sul valore di transazione di questi prodotti, mentre il calcolo del valore delle merci temporaneamente esportate va effettuato secondo uno dei due metodi prescritti dall' art. 13, n. 2, secondo comma, del detto regolamento. Nel caso in cui il valore dei prodotti compensatori sia stato determinato senza adeguamenti ai sensi dell' art. 8, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci, il valore delle merci temporaneamente esportate corrisponde alla differenza fra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento determinate con mezzi ragionevoli. Può costituire un mezzo ragionevole la presa in considerazione del valore di transazione delle merci di cui trattasi.