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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 21777/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è generico e meramente ripetitivo: nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284497 - 01; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione della gravità del reato e sulla abitualità del comportamento per i precedenti specifici); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria la richiesta da parte dell'imputato (non pervenuta in questo caso), da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (cfr. Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è generico e meramente ripetitivo: nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284497 - 01; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non particolare tenuità dell'offesa in ragione della gravità del reato e sulla abitualità del comportamento per i precedenti specifici); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 20-bis cod. pen., è manifestamente infondato; che, invero, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, nelle more della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria la richiesta da parte dell'imputato (non pervenuta in questo caso), da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello (cfr. Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285729 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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