Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04277/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma, con la decisione in epigrafe, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 21.5.2019, con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta), in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente ad oggetto la vendita all'ingrosso di casalinghi ed articoli di vario genere, società dichiarata fallita il 15.7.2015 e della quale egli ha sempre ricoperto la carica di amministratore unico.

Nei confronti dell'imputato sono state applicate anche le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma,

I. fall. nella misura di quattro anni.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi distinti.

2.1. Il primo argomento di censura eccepisce vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e vizio di motivazione, per essere quella del provvedimento impugnato manifestamente illogica e contraddittoria.

La tesi del ricorrente è che non vi siano sufficienti elementi né per configurare il reato nei suoi confronti - non essendo sufficiente la triplice circostanza dell'esistenza di beni societari prima del fallimento, del loro mancato rinvenimento e dell'assenza di giustificazioni al riguardo da parte sua, quale amministratore unico della fallita - né per ritenere provato l'elemento soggettivo del reato, desunto automaticamente dall'entità del passivo laddove, invece, non risulta dalle sentenze di merito che si sia neppure indagata la presenza di creditori ammessi al passivo, senza i quali verrebbe meno la stessa attitudine della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a costituire un reato di pericolo.

2.2. La seconda argomentazione difensiva attiene al profilo di responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e deduce vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica quanto all'elemento soggettivo del reato.

I giudici avrebbero indebitamente ragionato in termini di occultamento delle vicende societarie della fallita, che è un elemento della seconda parte della fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2,

I. fall., a dolo generico, non contestata al ricorrente, laddove invece, per l'imputato, vale unicamente il coefficiente soggettivo specifico di cui alla prima parte della citata disposizione, pure ritenuto sussistente, ma indebitamente fuso con l'idoneità della condotta a rendere non leggibile la situazione patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA].

Anche per la prova del dolo specifico, in ogni caso, la sentenza sconta vari deficit argomentativi; anzitutto, quello riscontrato anche nel primo motivo di ricorso dedicato alla bancarotta fraudolenta distrattiva, e cioè la mancata indicazione dello stato del passivo ed il mancato esame dei suoi dati rappresentativi, che priverebbe il coefficiente volontaristico della sua essenza di finalizzare la condotta al pregiudizio dei creditori.

Inoltre, la sentenza ha indebitamente portato avanti la tesi secondo cui la prova della bancarotta distrattiva diventa automaticamente prova del dolo specifico necessario per la configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione o distruzione delle scritture contabili.

Si invoca, infine, la riqualificazione giuridica del fatto sotto l'egida dell'art. 220

I. fall. che punisce con una pena inferiore la condotta dell'imprenditore che non osserva gli obblighi imposti dall'art. 16 della legge fallimentare (il deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie).

Il motivo non è stato proposto in appello ma la decisione della Cassazione è sempre consentita ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., quando la riqualificazione non necessita di nuovi accertamenti in fatto.

3. [OSCURATO:PERSONA] Giordano, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

3.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte per l'imputato, con le quali chiede accogliersi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Il primo motivo di censura proposto dalla difesa del ricorrente non ha pregio.

Deve evidenziarsi, per quanto riguarda la situazione economico-giuridica in cui è stata trovata la società fallita, che, presso la sua sede è stata trovata un'altra società esercente un'attività in qualche modo omogenea a quella della [OSCURATO:SOCIETA]. e con denominazione quasi identica: la Contini AMG s.r.I., sempre riferibile all'imputato.

Questi, al momento del fallimento, si è reso irrintracciabile per un consistente periodo e, anche per la mancanza di indicazione al riguardo, sia le scritture che la documentazione contabile non sono state ritrovate.

L'inventario dei beni sociali, infine, ha dato esito negativo mentre dall'ultimo bilancio, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultavano rimanenze per oltre 108.000 euro, acquisti di materie prime pari a 27.153 euro, oltre a crediti e consistenti debiti (per oltre 205.000 euro, costituiti da debiti verso banche, fornitori, istituti previdenziali e crediti tributari).

In una tale situazione di fatto, emerge con evidenza la configurabilità del reato che, come noto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, fonda 3 w la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita sulla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295).

E la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/4/2021, Montella, Rv. 281181), o dagli ultimi documenti attendibili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499).

Quanto al coefficiente soggettivo di attribuzione della colpevolezza all'imputato per la condotta distrattiva, il Collegio rammenta come le Sezioni Unite abbiano stabilito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Non vi è necessità, inoltre, di alcun nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.

U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804).

Il difensore, peraltro, nel suo atto d'appello, ha riproposto l'opzione interpretativa - pacificamente priva di pregio - della sentenza Sez. 5, n. 47502 del 24/9/2012, Corvetta, Rv. 253493, isolata e superata da un vero e proprio "muro" giurisprudenziale di segno opposto, consolidato dal citato arresto del massimo collegio nomofilattico del 2016 e dagli approdi successivi (tra tutti, cfr. Sez. 5, n. 4400 del 6/10/2017, dep. 2018, Cragnotti, Rv. 272256, espressione della tesi, attualmente dominante, che, proprio in ragione delle indicazioni della sentenza Passarelli, ritiene la sentenza dichiarativa di fallimento una vera e propria condizione obiettiva di punibilità, elemento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente).E giova sottolineare, anche alla luce del motivo di ricorso proposto, come non sussistano problemi di compatibilità costituzionale di tale atteggiamento ermeneutico rispetto al principio di colpevolezza personale.

Deve ribadirsi, infatti, la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 legge fall. - nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non richiede la necessità di accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e la successiva dichiarazione di fallimento - considerato che detta norma non determina alcuno iato tra le sorti dell'impresa e la condotta dell'imputato poiché ricollega quest'ultima al depauperamento aziendale ed alla conseguente depressione della garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 9769 del 2/2/2018, Amadei, Rv. 272800).

2.1. In conclusione, nella fattispecie sottoposta al Collegio, il mancato reperimento dei beni, l'assenza di giustificazione, da parte dell'imputato, circa il loro utilizzo o impiego e l'impossibilità di ricavare notizie dalla documentazione societaria - non ritrovata - dimostrano la volontà e la capacità distrattiva della condotta, posta in essere nella consapevolezza di recare in tal modo pregiudizio ai creditori.

I libri contabili - secondo la ricostruzione coerente e logica dei provvedimenti di merito conformi tra loro - sono stati consapevolmente e volontariamente distrutti o sottratti dall'imputato con lo scopo di occultare le vicende societarie e di recare pregiudizio ai creditori, non essendo state neppure tentate plausibili, diverse ragioni della mancata v consegna delle scritture contabili da parte del ricorrente.

La prova del delitto è desunta dagli elementi concreti di fattispecie: l'assenza di documentazione contabile; il mancato ritrovamento di beni e poste attive costituenti il patrimonio sociale e presenti in bilancio fino al 2011; nella sede della fallita, al momento dell'accesso post-fallimento, è risultata operativa un'altra società, pur sempre riconducibile al ricorrente e con oggetto analogo.

Né rileva che non sia stato trattato dai giudici di merito il dato delle effettive ammissioni al passivo fallimentare dei creditori.

Al di là del fatto che una simile considerazione impegnerebbe il Collegio in una valutazione non già relativa a vizi di illogicità o carenza della sentenza impugnata - che costituiscono l'oggetto del sindacato della Cassazione in tema di vizio di motivazione - bensì nell'analisi di un dato fattuale, di per sé solo non accessibile al sindacato del giudice di legittimità, deve sottolinearsi come, dall'ultimo bilancio depositato, risulti un consistente passivo, riferito ad esposizioni debitorie di diversa natura.

In ultima analisi, la condotta del ricorrente appare corrispondere ai canoni di attribuzione della responsabilità per il delitto in esame, anche alla luce della più attenta giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763; Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021, Amorello, Rv. 280898).

3. Gli argomenti di fatto considerati al par. 2 e al par.

2.1. sono utili anche a valutare l'infondatezza delle ragioni difensive riferite alla prova della sussistenza del dolo specifico previsto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta, ovvero distruzione od occultamento, delle scritture contabili.

La situazione concreta di cui si è reso protagonista il ricorrente, nella sua posizione giuridica di amministratore unico della società fallita per l'intera durata della sua esistenza, si rivela particolarmente chiara: egli è stato, in sostanza, "assente" durante tutto il corso della procedura fallimentare, non fornendo alcun aiuto al curatore per reperire beni o documentazione utili a ricostruire il percorso di vita economica della società la cui gestione era a lui riferibile; eguale mancato apporto di conoscenza è stato riscontrato nella fase procedimentale ed in quella processuale vera e propria.

Dinanzi a tale situazione, il mancato ritrovamento della documentazione societaria, dei libri e delle scritture contabili ed il dato riferito all'entità del passivo risultante dal bilancio 2011, nonchè al mancato ritrovamento di qualsiasi posta attiva, pure indicata nel medesimo bilancio, ovvero di beni, anche solo strumentali, afferenti al patrimonio della fallita, rappresentano tutti elementi che la Corte d'Appello ha - per così dire - "incrociato", desumendone, non illogicamente - anzi - la volontà specifica dell'amministratore di occultare o distruggere le scritture contabili (che ritiene verosimilmente esistenti, alla luce del deposito di un ultimo bilancio nel 2011) al fine di recare pregiudizio ai creditori.

Il giudice di secondo grado, peraltro, si orienta nella sua decisione seguendo la scia della giurisprudenza di legittimità maggioritaria, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904).

Seppure il primo giudice si è riportato, con riferimento al dolo della bancarotta fraudolenta documentale, all'equivoco principio giuridico enunciato in sentenza, che ritiene in qualche modo applicabile il dolo generico a tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 216, comma primo, lett. b), la Corte d'Appello ha ragionato in termini di esatta configurazione del dolo di fattispecie; e con tale argomento il ricorso non si confronta, fermandosi a ribadire l'erroneità della prima prospettiva, che, invero, la sentenza impugnata non ha adottato, non potendosi certo ritenere prova di un qualche errore interpretativo il riferimento argomentativo allo scopo di occultare le vicende economiche della fallita perseguito dal ricorrente che plausibilmente ha "guidato" l'imputato, unitamente a quello - giuridicamente rilevante per comporre il dolo specifico del delitto contestato - della volontà di recare pregiudizio ai creditori.

D'altra parte, appare frutto di un altro argomento fuorviante l'eccezione secondo cui la sentenza impugnata avrebbe tratto dalla prova della bancarotta distrattiva, automaticamente, la prova del dolo specifico necessario per la configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione o distruzione delle scritture contabili.

Non è questo ciò che si comprende dal provvedimento d'appello, con cui, piuttosto, i giudici di secondo grado hanno ricercato "indicatori" di fraudolenza della condotta di occultamento delle scritture contabili mai ritrovate, rinvenendoli anche, ma certo non solo, in quello - macroscopico - della totale distrazione del patrimonio sociale.

Dinanzi a tali evidenze, la richiesta di rimodulazione della qualificazione giuridica della bancarotta fraudolenta documentale sotto l'egida del meno grave reato ex art. 220

I. fall., che punisce con una pena inferiore la condotta dell'imprenditore che non osserva gli obblighi imposti dall'art. 16 della legge fallimentare (il deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie), non può trovare accoglimento.

La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale ritenuta sussistente nel caso di specie, infatti, "colora" di spessore la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della condotta di tenuta irregolare delle scritture contabili, ai fini del suo inquadramento nel delitto ex art. 216 piuttosto che in quello ex art. 220

I. fall.: la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita di per sé cela, infatti, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (animus nocendi) o di procurarsi un vantaggio (animus lucrandi), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all'occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale.

In altre parole, la prova della bancarotta fraudolenta documentale può giovarsi, nel caso di specie, dell'argomento logico secondo cui l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (argomenta da Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, Amidani, Rv. 276910).

In tale ottica, anche l'ultimo degli argomenti di censura proposti dal ricorrente è privo di pregio.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, con la decisione in epigrafe, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 21.5.2019, con cui, all'esito di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta), in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente ad oggetto la vendita all'ingrosso di casalinghi ed articoli di vario genere, società dichiarata fallita il 15.7.2015 e della quale egli ha sempre ricoperto la carica di amministratore unico. Nei confronti dell'imputato sono state applicate anche le pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, I. fall. nella misura di quattro anni. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e vizio di motivazione, per essere quella del provvedimento impugnato manifestamente illogica e contraddittoria. La tesi del ricorrente è che non vi siano sufficienti elementi né per configurare il reato nei suoi confronti - non essendo sufficiente la triplice circostanza dell'esistenza di beni societari prima del fallimento, del loro mancato rinvenimento e dell'assenza di giustificazioni al riguardo da parte sua, quale amministratore unico della fallita - né per ritenere provato l'elemento soggettivo del reato, desunto automaticamente dall'entità del passivo laddove, invece, non risulta dalle sentenze di merito che si sia neppure indagata la presenza di creditori ammessi al passivo, senza i quali verrebbe meno la stessa attitudine della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a costituire un reato di pericolo. 2.2. La seconda argomentazione difensiva attiene al profilo di responsabilità del ricorrente per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e deduce vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica quanto all'elemento soggettivo del reato. I giudici avrebbero indebitamente ragionato in termini di occultamento delle vicende societarie della fallita, che è un elemento della seconda parte della fattispecie di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., a dolo generico, non contestata al ricorrente, laddove invece, per l'imputato, vale unicamente il coefficiente soggettivo specifico di cui alla prima parte della citata disposizione, pure ritenuto sussistente, ma indebitamente fuso con l'idoneità della condotta a rendere non leggibile la situazione patrimoniale della società [OSCURATO:SOCIETA]. Anche per la prova del dolo specifico, in ogni caso, la sentenza sconta vari deficit argomentativi; anzitutto, quello riscontrato anche nel primo motivo di ricorso dedicato alla bancarotta fraudolenta distrattiva, e cioè la mancata indicazione dello stato del passivo ed il mancato esame dei suoi dati rappresentativi, che priverebbe il coefficiente volontaristico della sua essenza di finalizzare la condotta al pregiudizio dei creditori. Inoltre, la sentenza ha indebitamente portato avanti la tesi secondo cui la prova della bancarotta distrattiva diventa automaticamente prova del dolo specifico necessario per la configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione o distruzione delle scritture contabili. Si invoca, infine, la riqualificazione giuridica del fatto sotto l'egida dell'art. 220 I. fall. che punisce con una pena inferiore la condotta dell'imprenditore che non osserva gli obblighi imposti dall'art. 16 della legge fallimentare (il deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie). Il motivo non è stato proposto in appello ma la decisione della Cassazione è sempre consentita ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., quando la riqualificazione non necessita di nuovi accertamenti in fatto. 3. [OSCURATO:PERSONA] Giordano, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte per l'imputato, con le quali chiede accogliersi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Il primo motivo di censura proposto dalla difesa del ricorrente non ha pregio. Deve evidenziarsi, per quanto riguarda la situazione economico-giuridica in cui è stata trovata la società fallita, che, presso la sua sede è stata trovata un'altra società esercente un'attività in qualche modo omogenea a quella della [OSCURATO:SOCIETA]. e con denominazione quasi identica: la Contini AMG s.r.I., sempre riferibile all'imputato. Questi, al momento del fallimento, si è reso irrintracciabile per un consistente periodo e, anche per la mancanza di indicazione al riguardo, sia le scritture che la documentazione contabile non sono state ritrovate. L'inventario dei beni sociali, infine, ha dato esito negativo mentre dall'ultimo bilancio, al [OSCURATO:DATA_NASCITA], risultavano rimanenze per oltre 108.000 euro, acquisti di materie prime pari a 27.153 euro, oltre a crediti e consistenti debiti (per oltre 205.000 euro, costituiti da debiti verso banche, fornitori, istituti previdenziali e crediti tributari). In una tale situazione di fatto, emerge con evidenza la configurabilità del reato che, come noto, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, fonda 3 w la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita sulla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). E la prova della precedente disponibilità da parte dell'imputato dei beni non rinvenuti in seno all'impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/4/2021, Montella, Rv. 281181), o dagli ultimi documenti attendibili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, Villa, Rv. 275499). Quanto al coefficiente soggettivo di attribuzione della colpevolezza all'imputato per la condotta distrattiva, il Collegio rammenta come le Sezioni Unite abbiano stabilito che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione sia costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266805). Non vi è necessità, inoltre, di alcun nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/3/2016, Passarelli, Rv. 266804). Il difensore, peraltro, nel suo atto d'appello, ha riproposto l'opzione interpretativa - pacificamente priva di pregio - della sentenza Sez. 5, n. 47502 del 24/9/2012, Corvetta, Rv. 253493, isolata e superata da un vero e proprio "muro" giurisprudenziale di segno opposto, consolidato dal citato arresto del massimo collegio nomofilattico del 2016 e dagli approdi successivi (tra tutti, cfr. Sez. 5, n. 4400 del 6/10/2017, dep. 2018, Cragnotti, Rv. 272256, espressione della tesi, attualmente dominante, che, proprio in ragione delle indicazioni della sentenza Passarelli, ritiene la sentenza dichiarativa di fallimento una vera e propria condizione obiettiva di punibilità, elemento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente).E giova sottolineare, anche alla luce del motivo di ricorso proposto, come non sussistano problemi di compatibilità costituzionale di tale atteggiamento ermeneutico rispetto al principio di colpevolezza personale. Deve ribadirsi, infatti, la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 legge fall. - nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non richiede la necessità di accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e la successiva dichiarazione di fallimento - considerato che detta norma non determina alcuno iato tra le sorti dell'impresa e la condotta dell'imputato poiché ricollega quest'ultima al depauperamento aziendale ed alla conseguente depressione della garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 9769 del 2/2/2018, Amadei, Rv. 272800). 2.1. In conclusione, nella fattispecie sottoposta al Collegio, il mancato reperimento dei beni, l'assenza di giustificazione, da parte dell'imputato, circa il loro utilizzo o impiego e l'impossibilità di ricavare notizie dalla documentazione societaria - non ritrovata - dimostrano la volontà e la capacità distrattiva della condotta, posta in essere nella consapevolezza di recare in tal modo pregiudizio ai creditori. I libri contabili - secondo la ricostruzione coerente e logica dei provvedimenti di merito conformi tra loro - sono stati consapevolmente e volontariamente distrutti o sottratti dall'imputato con lo scopo di occultare le vicende societarie e di recare pregiudizio ai creditori, non essendo state neppure tentate plausibili, diverse ragioni della mancata v consegna delle scritture contabili da parte del ricorrente. La prova del delitto è desunta dagli elementi concreti di fattispecie: l'assenza di documentazione contabile; il mancato ritrovamento di beni e poste attive costituenti il patrimonio sociale e presenti in bilancio fino al 2011; nella sede della fallita, al momento dell'accesso post-fallimento, è risultata operativa un'altra società, pur sempre riconducibile al ricorrente e con oggetto analogo. Né rileva che non sia stato trattato dai giudici di merito il dato delle effettive ammissioni al passivo fallimentare dei creditori. Al di là del fatto che una simile considerazione impegnerebbe il Collegio in una valutazione non già relativa a vizi di illogicità o carenza della sentenza impugnata - che costituiscono l'oggetto del sindacato della Cassazione in tema di vizio di motivazione - bensì nell'analisi di un dato fattuale, di per sé solo non accessibile al sindacato del giudice di legittimità, deve sottolinearsi come, dall'ultimo bilancio depositato, risulti un consistente passivo, riferito ad esposizioni debitorie di diversa natura. In ultima analisi, la condotta del ricorrente appare corrispondere ai canoni di attribuzione della responsabilità per il delitto in esame, anche alla luce della più attenta giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763; Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021, Amorello, Rv. 280898). 3. Gli argomenti di fatto considerati al par. 2 e al par. 2.1. sono utili anche a valutare l'infondatezza delle ragioni difensive riferite alla prova della sussistenza del dolo specifico previsto per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da omessa tenuta, ovvero distruzione od occultamento, delle scritture contabili. La situazione concreta di cui si è reso protagonista il ricorrente, nella sua posizione giuridica di amministratore unico della società fallita per l'intera durata della sua esistenza, si rivela particolarmente chiara: egli è stato, in sostanza, "assente" durante tutto il corso della procedura fallimentare, non fornendo alcun aiuto al curatore per reperire beni o documentazione utili a ricostruire il percorso di vita economica della società la cui gestione era a lui riferibile; eguale mancato apporto di conoscenza è stato riscontrato nella fase procedimentale ed in quella processuale vera e propria. Dinanzi a tale situazione, il mancato ritrovamento della documentazione societaria, dei libri e delle scritture contabili ed il dato riferito all'entità del passivo risultante dal bilancio 2011, nonchè al mancato ritrovamento di qualsiasi posta attiva, pure indicata nel medesimo bilancio, ovvero di beni, anche solo strumentali, afferenti al patrimonio della fallita, rappresentano tutti elementi che la Corte d'Appello ha - per così dire - "incrociato", desumendone, non illogicamente - anzi - la volontà specifica dell'amministratore di occultare o distruggere le scritture contabili (che ritiene verosimilmente esistenti, alla luce del deposito di un ultimo bilancio nel 2011) al fine di recare pregiudizio ai creditori. Il giudice di secondo grado, peraltro, si orienta nella sua decisione seguendo la scia della giurisprudenza di legittimità maggioritaria, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904). Seppure il primo giudice si è riportato, con riferimento al dolo della bancarotta fraudolenta documentale, all'equivoco principio giuridico enunciato in sentenza, che ritiene in qualche modo applicabile il dolo generico a tutte le fattispecie di reato previste dall'art. 216, comma primo, lett. b), la Corte d'Appello ha ragionato in termini di esatta configurazione del dolo di fattispecie; e con tale argomento il ricorso non si confronta, fermandosi a ribadire l'erroneità della prima prospettiva, che, invero, la sentenza impugnata non ha adottato, non potendosi certo ritenere prova di un qualche errore interpretativo il riferimento argomentativo allo scopo di occultare le vicende economiche della fallita perseguito dal ricorrente che plausibilmente ha "guidato" l'imputato, unitamente a quello - giuridicamente rilevante per comporre il dolo specifico del delitto contestato - della volontà di recare pregiudizio ai creditori. D'altra parte, appare frutto di un altro argomento fuorviante l'eccezione secondo cui la sentenza impugnata avrebbe tratto dalla prova della bancarotta distrattiva, automaticamente, la prova del dolo specifico necessario per la configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale da sottrazione o distruzione delle scritture contabili. Non è questo ciò che si comprende dal provvedimento d'appello, con cui, piuttosto, i giudici di secondo grado hanno ricercato "indicatori" di fraudolenza della condotta di occultamento delle scritture contabili mai ritrovate, rinvenendoli anche, ma certo non solo, in quello - macroscopico - della totale distrazione del patrimonio sociale. Dinanzi a tali evidenze, la richiesta di rimodulazione della qualificazione giuridica della bancarotta fraudolenta documentale sotto l'egida del meno grave reato ex art. 220 I. fall., che punisce con una pena inferiore la condotta dell'imprenditore che non osserva gli obblighi imposti dall'art. 16 della legge fallimentare (il deposito dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie), non può trovare accoglimento. La fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale ritenuta sussistente nel caso di specie, infatti, "colora" di spessore la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della condotta di tenuta irregolare delle scritture contabili, ai fini del suo inquadramento nel delitto ex art. 216 piuttosto che in quello ex art. 220 I. fall.: la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita di per sé cela, infatti, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (animus nocendi) o di procurarsi un vantaggio (animus lucrandi), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all'occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale. In altre parole, la prova della bancarotta fraudolenta documentale può giovarsi, nel caso di specie, dell'argomento logico secondo cui l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (argomenta da Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, Amidani, Rv. 276910). In tale ottica, anche l'ultimo degli argomenti di censura proposti dal ricorrente è privo di pregio. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga
Sentenza Cassazione n. 04277/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris