CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 31090/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25615-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] processo R.G.N.25615/2022 Cron. Rep. Ud.10/10/2024 CC avverso la sentenza n. 294/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 42/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza in atti, ha accolto l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA] ( ex [OSCURATO:SOCIETA]) avverso la sentenza n.2917/2021 del tribunale di Taranto e per l’effetto, in riforma di questa , ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di impugnazione del licenziamento per giusta causa comminatogli in data 4.10.2019 e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali del doppio grado,nella misura liquidata in dispositivo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quindici motivi ai quali hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] d’Italia [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Motivi della decisione. Deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata dal relativo atto del 5.9.2024 con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito del verbale di intervenuta conciliazione della lite tra le parti in sede sindacale del 29.8.2024, con compensazione delle spese processuali . Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo . Nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principale ed incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso