CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14144/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresent a e difende ope legis -resistente- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di BENEVENTO n. 1669/2021depositata il 23/12/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 23-12-2021 il Giudice di Pace di Benevento ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] - Pakistan l ’ 11 - 5 - 1986, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Prefetto di Benevento del 22-6-2021, che disponeva l’espulsione dal territorio nazionale del cittadino straniero, privo di valido permesso di soggiorno. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Prefettura di Benevento, che si è costituita tardivamente unitamente al Ministero dell’Interno. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, comma 7, del D. Lgs. nr. 286/98, ai sensi dell’art. 360, nr. 3, cod. p roc . c iv .. Deduce che il decreto espulsivo era redatto in italiano e tradotto in inglese, lingua non parlata né compresa dall’odierno ricorrente (Corte Cost. ordinanza n. 298/00) e che, stante il consolidarsi di flussi migratori costanti e continui dal Pakistan, si rendeva doverosa l’utilizzazione di schede plurilingue in lingua urdu. Rimarca che sussisteva la possibilità di sindacare la scelta dell’autorità prefettizia di tradurre l’espulsione in lingua veicolare, attesa la necessità, fatta propria dal legislatore, di predisporre schede plurilingue, nonché considerato che i cittadini del Pakistan costituiscono da anni una delle comunità più numerose in Italia. 2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Prefettura di Benevento, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 3. Il motivodi ricorso è fondato. 3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, ènullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta(Cass. 3676/2012) . Inoltre, i n tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla P.A. l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. L'accertamento inconcreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 11887/2018; Cass.24015/2020; Cass. 5837/2022). 3.2. Nella specie, il giudice di pace non ha accertato la conoscenza della lingua italiana o della lingua inglese da parte dello straniero, né ha indicato elementi probatori acquisiti al processo da cui desumere, con ragionevole plausibilità, l’impossibilità pe r l’amministrazione, gravata del relativo onere probatorio, di predisporre un testo in lingua curdu, se del caso anche per la sua rarità. 4. In conclusione, il ricorso deve trovare accoglimento, l’ordinanza impugnata va cassata, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell’art.384, comma 2, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e va, pertanto, dichiarato nullo il decreto di espulsione del Prefetto di Benevento prot.n.13/2021 emesso il22- 6- 2021 nei confronti del ricorrente . 5. Le spese dell’intero giudizio sono regolate secondo il criterio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza del Giudice di Pace impugnata e, decidendo nel merito, dichiara nullo il decreto di espulsione del Prefetto di Benevento prot.n.13/2021 emesso il 22- 6-2021 nei confronti del ricorrente. Condanna l’Amministrazione alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida: per il giudizio di merito in euro 100,00 per esborsi e euro 1.000,00 per compensi professionali e per il giudizio di legittimità in euro 200,00 per esborsi e euro 2.200,00 per compensi professionali; entrambi oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione delle spese e dei compensi liquidati per il giudizio di le