CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00631/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16074/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già titolare della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: olindodifrance- [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.A.S.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1780/2020,depositata il 02/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto n. 382/2012 con cui le veniva ingiunto il pagamento, a fa- vore della società alberghiera Empedoclina di [OSCURATO:PERSONA], del- la somma di euro 24.500,00, che quest’ultima aveva versato alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., estinguendo un debito della ingiunta verso l’erario; il Tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 587/2014, rigettava l’opposizione, ritenendo meritevole di accoglimento la domanda monitoria; detta sentenza veniva impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto la ripetizione dell’indebito oggettivo “rappresenta un’obbligazione restitutoria che riflette l’obbligazione insorta tra il solvens e il de- stinatario del pagamento privo di causa acquirendi”, pertanto il soggetto passivo è l’accipiens; sicché l’azione di restituzione avreb- be dovuto essere esercitata nei confronti del concessionario del servizio di riscossione o dell’ente impositore destinatario del paga- mento; aggiungeva che il Tribunale non si era pronunciato: i) sull’eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell’art. 638 cod.proc.civ. né sulla richiesta di declarato- ria di nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza della pretesa creditoria, stante l’avvenuta transazione stragiudiziale cristallizzala nella sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1199/2011 che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente agli ob- blighi insorti tra le parti per effetto del contratto stipulato in data 20 luglio 2007 con cui la società ingiungente le aveva ceduto l’azienda alberghiera denominata Hotel dei Pini; ii) sulla richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, perché la società Serit non aveva disposto la compensazione tra il credito Iva vantato dalla società alberghiera Empedoclina ed il suo debito verso l’erario; si doleva del fatto che il Tribunale avesse ritenuto provata la pretesa creditoria; la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1780/2020, ha rigettato l’impugnazione; la società [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione di detta senten- za, formulando cinque motivi; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede dalla società Empedoclina; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1) con il primo motivo ilricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 2033 cod.civ., in relazione all’art. 360, 1° com- ma, n. 3 e n. 4, cod.proc.civ., e la nullità della motivazione, per avere il giudice a quoritenuto che avesse un debito verso l’erario – quello che la società Empedoclina sosteneva di aver estinto pagan- do alla [OSCURATO:PERSONA] l’importo di euro 24.500,00-; lamenta la Corte d’appello, limitandosi ad affermare che nessun pagamento indebito è avvenuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non ha chiarito “ il percorso logico – giuridico sull’insussistenza dell’indebito oggettivo, non consentendo di com- prendere quel che realmente avvenne in ordine al pagamento inde- bito”; su duole non essersi considerato che anche se Serit avesse rice- vuto quanto le spettava non era stato chiarito perché la pretesa della società Empedoclina era legittima; dalla scrittura privata del 15/01/2001 emergeva che la cedente aveva estinto i debiti azien- dali mediante compensazione di un proprio credito nei confronti dell’erario e che la concessionaria aveva fatto fronte a debiti non contabilizzati per euro 41.088,85; quindi era da ritenersi già soddi- sfatto il credito della Serit; lamenta essersi laCorte d’appello limitata a ritenere che il debito oggetto della cartella era uno dei debiti che la cessionaria si era ac- collata, senza effettuare alcun accertamento sul titolo, omettendo di considerare che la cartella di pagamento si riferiva a debiti risa- lenti ad un periodo antecedente la scrittura privata, sebbene fosse stata notificata successivamente; 1.1) il motivo èinammissibile; 1.1.1) va anzitutto osservato che il ricorrente non ha chiarito per quale motivo evochi la ripetizione dell’indebito; da quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, infatti, la società Empedoclina aveva estinto d’intesa con la odierna ricor- rente un suo debito – rectius : un debito originariamente a carico della cedente che la società [OSCURATO:PERSONA] si era accollata con il contratto di cessione d’azienda - nei confronti dell’erario e aveva agito nei confronti della cessionaria per ottenere la restituzione di quanto pagato; non risulta –e comunque non è stato dimostrato dal ricorrente – che abbia lamentato di aver pagato alla Serit una somma non do- vutale; la pretesa creditoria della società Empedoclina derivava dall’interesse a recuperare quanto “pagato” per estinguere il debito della società [OSCURATO:PERSONA]; ciò spiega la ragione per la quale la sentenza impugnata si è limi- tata a rilevare che la società Serit aveva ricevuto il pagamento che le spettava e non già un pagamento indebito; deve, dunque, ritenersi che la Corte d’Appello non sia affatto in- corsa nella violazione delle norme indicate nell’epigrafe del ricorso, non avendone fatto applicazione; peraltro, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in dirit- to contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assuma- no in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'in- terpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Cortedi adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 05/05/2006, n. 10313); in altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. , ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle; nella sentenza impugnata, come si è detto, non c’è alcun passag- gio nel quale venga affrontata la questione del pagamento dell’indebito nei termini dedotti dalla ricorrente; ragione per cui, a fortiori, inutilmente si andrebbero a cercare in essa affermazioni che evidenzino una erronea ricognizione delle norme che definisco- no l’azione di ripetizione dell’indebito o una falsa applicazione delle stesse alla fattispecie concreta; né il ricorrente le individua; 1.1.2) [OSCURATO:PERSONA], denunciando il difetto di motivazione quanto alla legittimità della pretesa della società Empedoclina, supporta ta- le sua affermazione con il richiamo della scrittura privata del 24/06/2011; il chenon consente di accogliere la censura nemmeno sotto questo profilo, giacché , per consolidato principio della giuri- sprudenza di legittimità,il vizio motivazionale se c’è deve emergere dalla sentenza in sé e per sé considerata e non dal confronto tra essae documenti estrinseci (Cass., Sez. un., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054 e successiva giurisprudenza conforme); 2) con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ., 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma n. 3, cod.proc.civ.; si duole chela c orte territoriale abbia ritenuto provata la pretesa creditoria della società Empedoclina sulla scorta del contratto di cessione d’azienda, con il quale si eraconvenuto che relativamente ai debiti erariali accollati eventuali sgravi che l’amministrazione fi- nanziaria avesse riconosciuto avrebbero dovuto essere restituiti alla cedente e che gli accordi transattivi intercorsi tra le parti non ave- vano ad oggetto gi sgravi in questione; lamenta non essersi considerato che la transazione del 15 gennaio 2011 riguardava tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di ces- sione d’azienda, come confermato dalla scrittura privata del 24 giugno 2011 -con cui la società Empedoclina dichiarava di essere totalmente soddisfatta e che non residuava alcun obbligo nascente dal contratto di cessione d’azienda-, essendosi dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1199/2011 correttamente dichiarat a la cessazione della materia del contendere; lamenta l’omessa pronuncia “sull’eccezione di giudicato che, co- prendo il dedotto e il deducibile, avrebbe impedito di eccepire la re- stituzione di somme versate per debiti antecedenti la cessione d’azienda, poiché avrebbe rappresentato questione accertata con la pronunzia summenzionata”; 3) con il quarto motivo, rubricato “Violazione ed erronea applica- zione dell’art. 2909 cod.civ. per omessa valutazione dell’accertamento contenuto nella sentenza n. 1199/2011 del Tri- bunale di Agrigento, passata in giudicato, e per l’avvenuta cancel- lazione del pegno su quota di S.r.l. a seguito di transazione (art. 360 n. 1 e 3 cod.proc.civ.)”, il ricorrente denunzia violazione del giudicato, perché, nonostante la sentenza del Tribunale di Agrigen- to, su domanda congiunta delle parti, avesse dichiarato la cessa- zione della materia del contendere, sulla scorta del le transazioni in- tercorse tra le parti, la Corte d’appello, con una statuizione che il ricorrente definisce di stile, si è limitata ad affermare che dette transazioni non riguardavano la restituzione degli sgravi riconosciu- ti dall’amministrazione finanziaria; Imotivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto con- nessi, sono inammissibili; nell’impugnata sentenza la corte di merito fa riferimento ad uno sgravio fiscale, ma il ricorrente non ne fa cenno alcuno, in violazio- ne dele prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma n. 6 cod.proc.civ., non consentendo a questa Corte di poter decidere in ordine a lla censura nei termini in cui risultaformulata; a tal proposito va ribadi to che , codificando il principio giurispru- denziale dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il legislatore ha imposto al ricorrente di offrire tutti gli elementi necessari al giu- dice di legittimità per avere la completa cognizione della contro- versia e del suo oggetto, per cogliere il significato e la portata del- le censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza im- pugnata, senza necessità di accedere ad altre fonti del processo; non può farsi a meno di rilevare, peraltro, che la statuizioneriferi- ta–giusta o sbagliata che sia- non è confutata da parte ricorrente , limitatasi a d affermare, inammissibilmente in termini di mera con- trapposizione, la propria tesi difensiva secondo cui,contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, gli accordi transattivi avevano riguardato ogni obbligo nascente dal contratto di cessione d’azienda e a ritenerla di stile (cfr. infra, sub § 4); 4) con il terzo motivo ilricorrente denunzia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; lamenta non essersi considerato che il creditore opposto, avendo la veste processuale di attore, avrebbe dovuto provare l’esistenza del credito, non bastando il richiamo del contratto di cessione, at- teso che dall’esame della cartella di pagamento emergeva che i de- biti risalivano al 1999 ed erano stati iscritti a ruolo nel 2003, quin- di, erano debiti antecedenti rispetto alla cessione che non erano stati oggetto di accollo da parte sua; trattandosi di debiti fiscali d’azienda, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 427/1997, non potevano rientrare tra quelli oggetto della cessione d’azienda, perché la re- sponsabilità del cessionario per debiti fiscali riguarda le imposte e le sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in ci è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti e a quelle già irrogate e contestate nel medesmo periodo anche se riferite a vio- lazioni commesse in epoca anteriore; il motivo è inammissibile; le argomentazioni difensive formulate dalla ricorrente sono, in- nanzitutto, del tutto assertive, in quanto dedotte in violazione dell’art. 366, 1° comma n. 6,cod.proc.civ.; in secondo luogo, impingono nel merito, cioè sollecitano questa Corte ad una diversa valutazione dei fatti di causa che è in contra- sto con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità; inoltre, i vizi denunciati sono dedotti senza che ne ricorrano i pre- supposti previsti dalla giurisprudenza di questa Corte: la violazione dell’art. 115 c.p.c. è predicabile (solo) allorquando il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione del- la norma, "il che significa che per realizzare la violazione deve ave- re giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicen- dola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non intro- dotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei ca- si in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stessoart. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisa- re nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove pro- poste dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad al- cune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal pa- radigmadell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valuta- zione delle prove"" (principio affermato da Cass. 10/06/2016, n. 11892 e successivamente avallato anche da Sez. U. 05/08/2016, n. 16598, non massimata, in motivazione); né può dedursi la viola- zione dell’art. 116 cod.proc.civ. per lamentare l’esito della valuta- zione delle prove: attività rimessa insindacabilmente al giudice di merito; infine, un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 cod.civ. si configura effettivamente, e dev’essere scrutinato come tale, solo overisulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè at- tribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni; v iceversa, allor- quando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 cod.civ. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie abbia condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod.proc.civ.(se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma processua- le) e ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ. (se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 n. 5 oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., Sez. Un ., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. Un., 5/8/ 2016, n. 16598 e già Cass. 10/6/2016, n. 11892); 5) con il quinto motivo si ascrive al giudice a quo il vizio di omes- sa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., riguardo agli effetti estintivi dell’atto di cancellazione di pegno su quota di s.r.l. del 24 giugno 2011; affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una doman- da o un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente e ine- quivocabilmente formulate, per le quali quella pronuncia si sia resa necessaria e ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consen- tire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod.proc.civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale, detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condi- zionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ri- corrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassa- zione che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non es- sendo legittimato il suddetto giudice a procedere a una loro auto- noma ricerca, ma solo a una verifica degli stessi(Cass . 5/08/2019, n. 20924); tali adempimenti non risultano invero soddisfatti dal ricorrente; 6) il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; 7) nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassa- zione, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] svolto attivi- tà difensiva. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres