CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19290/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia Vecchia n. 691, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controe Piccola e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inRoma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 440, preso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto del Tribunale di Perugia cron. n. 371/2025depositato in data 24.2.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6474/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 19290/2026Data pubblicazione 11/06/2026MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (società poi incorporatada [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., d’ora innanzi, perbrevità, anche [OSCURATO:SOCIETA].) presentò domanda perl’ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].(completa denominazione sociale meglio indicata in rubrica) delcredito chirografario di € 252.104,21, derivante da un contrattodi leasing stipulato nel 2007 e rinnovato, da ultimo, con attointegrativo in data 30.11.2017.Il giudice delegato alla procedura concorsuale rigettò ladomanda (venne invece accolta la connessa domanda direstituzione dei beni già oggetto del contratto di leasing),rilevando: da un lato, la mancanza di indicazioni sui pagamentieffettuati da terzi debitori della società utilizzatrice (i conduttoriin locazione di porzioni del complesso immobiliare oggetto delleasing); dall’altro lato, la responsabilità della societàconcedente per abusiva concessione del credito in occasionedella rinegoziazione intervenuta il 30.11.2017.[OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione allo stato passivo,che venne respinta dal Tribunale di Perugia in composizionecollegiale, previo esperimento di c.t.u. per verificare l’esattaimputazione dei pagamenti effettuati dalla società utilizzatrice edai terzi conduttori delle singole unità immobiliari.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.Il fallimento si è difeso con controricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte perl’accoglimento del ricorso e le parti hanno depositato memoriaillustrativa.Numero registro generale 6474/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 19290/2026Data pubblicazione 11/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso denuncia «Violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto ai sensi e per gli effettidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erronea applicazionedell’art. 1375 c.c.».La ricorrente sostiene di avere acconsentito allarinegoziazione del leasing del 30.11.2017 «al solo fine diagevolare il proprio utilizzatore», contesta di avere «assunto unrischio “irragionevole” nel continuare a erogare credito a unasocietà che si presentava in una situazione di difficoltàeconomica» e sottolinea il lungo tempo trascorso tra larinegoziazione e la dichiarazione di fallimento di ArtigianumbriaS.r.l., il cui debito verso la concedente si era nel frattemposensibilmente ridotto in virtù degli ulteriori pagamenti effettuati.2. Il motivo è inammissibile, perché la prospettataviolazione dell’art. 1375 c.c. non rappresenta una pertinentecritica alla decisione assunta dal Tribunale di Perugia, che nonha fatto applicazione della norma contenuta in quelladisposizione.2.1. Il dovere delle parti di eseguire il contratto «secondobuona fede» viene in rilievo quando si tratta di apprezzarel’esatto adempimento dell’obbligazione contrattuale, per il chenon è sempre sufficiente accertare la conforme esecuzione dellaprestazione principale, potendo rendersi necessario anche ilriscontro del rispetto di quei comportamenti accessori che,quantunque non esplicitamente previsti, né imposti daspecifiche disposizioni di legge, sono comunque funzionali allarealizzazione del (riconoscibile) interesse della controparte (v.,ex multis, Cass. nn. 656/2025; 26181/2024; 23600/2023;7185/2022).Numero registro generale 6474/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 19290/2026Data pubblicazione 11/06/2026La ricorrente sembra in effetti porre la questione in questitermini laddove mette in evidenza che, nell’accordo sottoscrittoil [OSCURATO:DATA_NASCITA], essa esplicitò di avere acconsentito allarinegoziazione del rapporto negoziale «al solo fine di agevolareil proprio utilizzatore». Come se l’adesione al nuovo programmacontrattuale – incentrato sul recupero in tempi brevi di parte deldebito maturato, sul prolungamento della durata del leasing esulla cessione dei crediti dell’utilizzatrice verso i conduttori dellesingole unità immobiliari – fosse da considerare un atto lecito,proprio perché addirittura doveroso in un’ottica di esecuzionedel contratto «secondo buona fede».Ma è del tutto evidente che il dovere di buona fedenell’esecuzione del contratto non ha niente a che fare con latolleranza nei confronti di un cospicuo inadempimento dicontroparte (in effetti, per un’apertura in tal senso, ma in unafattispecie del tutto particolare, in cui il rapporto tra le parti nonera soltanto contrattuale, v. Cass. n. 16743/2021; peraltro,successivamente contraddetta da Cass. n. 11219/2024).Ciò vale tanto più se si considera che nel caso di specie,come ben rilevato nel decreto del giudice a quo, a frontedell’inadempimento dell’utilizzatrice, «già con comunicazionedel 4.5.2017 la concedente si era avvalsa della clausolarisolutiva espressa». Sicché, l’accordo di rinegoziazione del30.11.2017 comportò l’instaurazione, a diverse condizioni, di unnuovo rapporto. E non si può certo prospettare che sullaconcedente, ormai legittimamente liberatasi dal vincolocontrattuale, gravasse l’obbligo di concedere all’utilizzatriceinadempiente un nuovo finanziamento, sotto forma diridefinizione dei termini economici di quello originario.2.2. Ed è appunto questo nuovo accordo che il giudice aquo ha considerato un finanziamento abusivo, non certo perchéNumero registro generale 6474/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 19290/2026Data pubblicazione 11/06/2026contrario al dovere delle parti di eseguire il contratto «secondobuona fede», bensì perché «le condizioni economico-patrimoniali dell’utilizzatrice [erano] tali che non avrebberodovuto consentire di ottenere la concessione di altro credito».Sul punto la ricorrente invoca il principio di diritto secondocui «Non integra abusiva concessione di credito la condotta dellabanca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzionedella crisi dell’impresa, abbia assunto un rischio nonirragionevole, operando nell’intento del risanamento aziendaleed erogando credito ad un’impresa suscettibile, secondo unavalutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno diproficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, datie notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta lavolontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare ilcredito ai detti scopi» (Cass. n. 18610/2021).Sennonché, ferma e ribadita la non pertinenza dellaquestione rispetto alla censura di violazione di norme di diritto,così come formulata dalla ricorrente (ovverosia, per violazionedell’art. 1375 c.c.), occorre osservare che il Tribunale di Perugiaha bene applicato quel principio di diritto, laddove – citando efacendo propria la motivazione con cui il Tribunale di Sienaaveva accolto la contrapposta domanda di risarcimento danniproposta dal fallimento contro [OSCURATO:SOCIETA]. – ha rilevatoche questa «non ha allegato nemmeno di aver chiesto allasocietà debitrice un piano economico-finanziario idoneo addalla stipula dell’accordo, né ha allegato di aver svolto verifichein ordine alla consistenza economico-patrimoniale dellasocietà». Ciò in perfetta coerenza proprio con la giurisprudenzainvocata dalla ricorrente, ove si legge che «sovente il confinetra finanziamento “meritevole” e finanziamento “abusivo” siNumero registro generale 6474/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 19290/2026Data pubblicazione 11/06/2026fonderà sulla ragionevolezza e fattibilità di un piano aziendale»(Cass. n. 18610/2021, pag. 20).Proprio l’inadempimento maturato sul contratto originario(talmente grave da giustificare il ricorso alla clausola risolutivaespressa) imponeva al soggetto finanziatore un adeguatoaccertamento delle condizioni che potessero rendere «nonirragionevole» il nuovo finanziamento. E poiché la ricorrentenemmeno ha allegato di avere svolto tale doverosa indagine,non assumono alcuna rilevanza circostanze come il tempotrascorso tra il nuovo finanziamento e la dichiarazione difallimento (in ogni caso, ben più breve fu il tempo trascorsoprima del nuovo inadempimento e della nuova invocazione dellaclausola risolutiva espressa), i pagamenti effettuati mediotempore dall’utilizzatrice (essendo lo scopo di un finanziamentoabusivo proprio quello di recuperare, almeno in parte,l’esposizione, prolungando artificiosamente la permanenza sulmercato del debitore) e la funzione solutoria o di garanzia dellacessione dei crediti verso i conduttori (essendo questacomunque, in un modo o nell’altro, segno evidente della scarsafiducia del finanziatore in merito alla capacità dell’utilizzatrice dipagare regolarmente e spontaneamente i canoni di leasing).3. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste ilpresupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 6474/2025Numero sezionale 1691/2026Numero di raccolta generale 19290/2026Data pubblicazione 11/06/2026condanna la ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000 percompensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsie agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del14.4.2026.Il Presidente