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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 177/1970

ECLI:IT:COST:1970:177
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale per relazione adulterina e sottrazione consensuale di minore a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], iniziato a seguito di querela del marito di quest'ultima, il pretore di Parma, con ordinanza del 2 maggio 1969, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, e dell'art. 573, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.

Sulla prima questione, il pretore osserva che per la relazione adulterina debbano valere gli stessi principi della sentenza n. 126 del 1968 di questa Corte.

Ma, poiché si tratta di reato autonomo rispetto all'adulterio, non possono estendersi a quello gli effetti di detta decisione.

Sulla seconda questione, traendo argomento dalla sentenza n. 9 del 1964, nella quale si è affermato che la sottrazione di minore importa un'offesa che investe tutta la famiglia, asserisce che l'art. 573, primo comma, del codice penale darebbe luogo a un disparato trattamento tra i genitori, nei riguardi dei figli minori, col considerare soggetto passivo del reato il padre e non anche la madre, alla quale soltanto, tra i due, sarebbe addebitabile la sottrazione consensuale di minorenne.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 186 del 23 luglio 1969.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte. :

1. - Sono state denunziate a questa Corte le disposizioni contenute nell'art. 559, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, e nell'articolo 573, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.

2. - La prima questione è manifestamente infondata, dappoiché con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione ora denunziata, concernente la relazione adulterina (a seguito di che, la medesima questione è stata pure dichiarata manifestamente infondata con successive ordinanze n. 31 del 12 febbraio 1970 e n. 103 del 4 giugno 1970 e con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970).

3. - La seconda questione è, invece, da dichiarare inammissibile, perché irrilevante.

Nella specie, il procedimento penale di che trattasi, iniziato a seguito di querela del marito contro la moglie, riguarda la sottrazione consensuale di un minore ultraquattordicenne.

Invero, il pretore, nell'ordinanza, afferma, in modo generico, che il giudizio di merito non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione in esame, partendo dal presupposto che il fatto commesso dalla madre rientri nel trattamento giuridico - penale del citato art. 573 e ritenendo costituzionalmente illegittimo che analogo trattamento non sia previsto nella correlativa ipotesi in cui sia il marito a sottrarre il minore alla madre.

Tuttavia, qualora la tesi dell'incostituzionalità venisse accolta sotto il profilo della esclusiva addebitabilità alla madre, la relativa statuizione non avrebbe influenza sulla decisione del caso concreto, in quanto la (conseguente) punibilità del padre per la sottrazione del figlio minore alla madre non escluderebbe la punibilità della madre per la sottrazione del figlio minore al padre.

4. - Resta affidata al magistrato ordinario l'interpretazione della norma, come ha fatto la Cassazione penale, con sua sentenza del 24 ottobre 1967.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma, del codice penale, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale per relazione adulterina e sottrazione consensuale di minore a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], iniziato a seguito di querela del marito di quest'ultima, il pretore di Parma, con ordinanza del 2 maggio 1969, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, e dell'art. 573, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione. Sulla prima questione, il pretore osserva che per la relazione adulterina debbano valere gli stessi principi della sentenza n. 126 del 1968 di questa Corte. Ma, poiché si tratta di reato autonomo rispetto all'adulterio, non possono estendersi a quello gli effetti di detta decisione. Sulla seconda questione, traendo argomento dalla sentenza n. 9 del 1964, nella quale si è affermato che la sottrazione di minore importa un'offesa che investe tutta la famiglia, asserisce che l'art. 573, primo comma, del codice penale darebbe luogo a un disparato trattamento tra i genitori, nei riguardi dei figli minori, col considerare soggetto passivo del reato il padre e non anche la madre, alla quale soltanto, tra i due, sarebbe addebitabile la sottrazione consensuale di minorenne. L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 186 del 23 luglio 1969. Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte. : 1. - Sono state denunziate a questa Corte le disposizioni contenute nell'art. 559, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, e nell'articolo 573, primo comma, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione. 2. - La prima questione è manifestamente infondata, dappoiché con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969 la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione ora denunziata, concernente la relazione adulterina (a seguito di che, la medesima questione è stata pure dichiarata manifestamente infondata con successive ordinanze n. 31 del 12 febbraio 1970 e n. 103 del 4 giugno 1970 e con sentenza n. 108 del 17 giugno 1970). 3. - La seconda questione è, invece, da dichiarare inammissibile, perché irrilevante. Nella specie, il procedimento penale di che trattasi, iniziato a seguito di querela del marito contro la moglie, riguarda la sottrazione consensuale di un minore ultraquattordicenne. Invero, il pretore, nell'ordinanza, afferma, in modo generico, che il giudizio di merito non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione in esame, partendo dal presupposto che il fatto commesso dalla madre rientri nel trattamento giuridico - penale del citato art. 573 e ritenendo costituzionalmente illegittimo che analogo trattamento non sia previsto nella correlativa ipotesi in cui sia il marito a sottrarre il minore alla madre. Tuttavia, qualora la tesi dell'incostituzionalità venisse accolta sotto il profilo della esclusiva addebitabilità alla madre, la relativa statuizione non avrebbe influenza sulla decisione del caso concreto, in quanto la (conseguente) punibilità del padre per la sottrazione del figlio minore alla madre non escluderebbe la punibilità della madre per la sottrazione del figlio minore al padre. 4. - Resta affidata al magistrato ordinario l'interpretazione della norma, come ha fatto la Cassazione penale, con sua sentenza del 24 ottobre 1967. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, terzo comma, del codice penale, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 147 del 27 novembre 1969; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 573, primo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1970. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].