CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02632/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Catanzaro, pronunciando in sede di rinvio, confermava l'ordinanza cautelare con la quale a [OSCURATO:PERSONA] era applicata la custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e tentata estorsione. L'ordinanza genetica era stata inizialmente annullata dal Tribunale del riesame con provvedimento impugnato dal pubblico ministero. La Cassazione, con sentenza resa da Sez.2, n. 23162 del 12 marzo 2021, annullava con rinvio l'ordinanza del 'rribunale del riesame, stigmatizzando in particolare la mancata valorizzazione delle dichiarazioni accusatore rese dal . collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva la Corte che tali dichiarazioni dovevano essere lette congiuntamente ai restanti elementi attestanti la vicinanza di Ruscio a [OSCURATO:PERSONA], fratello del capocosca [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio confermava l'ordinanza cautelare genetica, ritenendo che i gravi indizi di colpevolezza si fondavano "in primis sulle dichiarazioni accusatorie" del Michenzi, che venivano sinteticamente richiamate. La chiamata in correità veniva ritenuta riscontrata dalla particolare "vicinanza" di Ruscio agli Anello, nonché dal concorso nella tentata estorsione commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 76) e nel concorso in altri episodi di danneggiamento ed intimidazione (capi 72-73-74) che, pur non essendo stati oggetto della misura cautelare, potevano essere valorizzati nell'ambito del complessivo giudizio di gravità indiziaria. 1.1. Il Tribunale del riesame, nel disporre il ripristino della custodia cautelare in carcere, statuiva la sospensione dell'esecuzione fin quanto la decisione non fosse divenuta definitiva. Con successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale, del 5 ottobre 2021, il Tribunale eliminava la parte del dispositivo con la quale era stata disposta la sospensione dell'esecuzione . 2. Avverso la suddetta ordinanza, Ruscio ha proposto, con un primo ricorso, sette motivi concernenti la conferma dell'ordinanza genetica; successivamente, con ulteriore ricorso ex art. 311 cod. proc. pen., ha proposto due motivi di doglianza relativi al solo provvedimento di correzione dell'errore materiale. 2.1. Con il primo e sesto motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art.16 quater I. n. 82 del 1991, nonché vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese da Michenzi. Sostiene il ricorrente che il dichiarante, pur avendo iniziato a collaborare nel 2006, solo a distanza di dodici anni - nel verbale del 6 novembre 2018 - faceva per la prima volta riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale anomalo dato temporale, il Tribunale del riesame non aveva individuato elementi di riscontro tali da poter giustificare le ragioni dell'emersione del narrato del Michenzi. 2.2. Con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in ordine ai reati contestati ai capi 72), 73), 74 e 76), evidenziando come gli elementi indiziari acquisiti risulterebbero del tutto generici, anche perché non sarebbe provata neppure l'effettiva sussistenza dei fatti ipotizzati. Con specifico riguardo, invece, alla tentata estorsione contestata al capo 76), il ricorrente deduce come la richiesta di denaro avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fosse relativa alla legittima pretesa del compenso per lavori eseguiti presso la sua abitazione, come questi avrebbe confermato nell'interrogatorio del 24 febbraio 2021. Peraltro, si sottolinea l'anomalia di una tentata estorsione che sarebbe stata realizzata nei confronti di un soggetto - il Fraone - a sua volta ritenuto appartenente all'associazione. 2.3. Con il settimo motivo, infine, si contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, anche alla luce del tempo trascorso dall'ultimo dei fatti contestati. 2.4. Con i due motivi proposti in relazione al provvedimento di correzione dell'errore materiale, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 127 e 130 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il provvedimento con il quale veniva eliminata la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza, fino al momento in cui sarebbe divenuta definitiva, non comportava la correzione di un mero errore, bensì determinava una modifica della decisione assunta. Inoltre, si contestava che la procedura adottata dal Tribunale del riesame aveva violato il diritto al contraddittorio, non essendo consentita la correzione del presunto errore materiale adottata de plano e senza fissazione di apposita udienza camerale. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'ordinanza cautelare si fonda, principalmente e per stessa ammissione del Tribunale, sulle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale indicava Ruscio come soggetto vicino alla famiglia Anello e specificava anche le sue condotte di partecipazione a reati scopo. Con la sentenza di annullamento precedentemente resa da questa Corte, si era rilevata la mancata valorizzazione di tali dichiarazioni che, invece, andavano valutate anche alla luce delle restanti risultanze probatorie. Il giudice del rinvio si è solo parzialmente adeguato all'indicazione contenuta nella sentenza rescindente, posto che ha ritenuto di utilizzare le dichiarazioni del Michenzi, senza tuttavia procedere ad un puntuale giudizio di attendibilità.X 2.1. Occorre premettere che, nel caso di dichiarazioni rese a distanza di tempo dall'iniziale collaborazione e, comunque, oltre il termine di 180 giorni, non si determina una inutilizzabilità assoluta. Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. (Sez.U, n. 1149 del 25/9/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882). Tuttavia, il superamento del termine entro il quale rendere le dichiarazioni non è irrilevante neppure in fase di indagini ed ai fini delle valutazioni cautelari. 2.2. Si è affermato, infatti, che ai fini della emissione di una misura cautelare personale, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, deve svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alla propalazione (Sez.2, n. 12337 del 16/3/2016, Tiara, Rv. 266574). Occorre verificare, infatti, che la tardività della dichiarazione non infici la sua attendibilità, occorrendo un'adeguata motivazione la quale dia conto del legittimo sospetto che la propalazione, in conseguenza della sua intempestività, sia nata per ragioni strumentali e possa quindi non essere veritiera (Sez.1, n. 7454 del 13/1/2009, Esposito, Rv. 242845). In conclusione, va ribadito il principio secondo cui le dichiarazioni rese a notevole distanza temporale dall'inizio della collaborazione richiedono una valutazione particolarmente attenta, che va al di là dell'individuazione dei riscontri esterni, dovendosi verificare le ragioni della tardività delle dichiarazioni. Nel caso, come quello in esame, in cui le dichiarazioni riguardano anche fatti temporalmente successivi rispetto all'inizio della collaborazione, occorre anche verificare come il collaborgte - evidentemente non più inserito nel contesto criminale di riferimento - possa esserne venuto a conoscenza. Applicando tali principi al caso di specie, è di tutta evidenza come le dichiarazioni rese dopo ben dodici anni dal momento in cui il dichiarante ha iniziato la collaborazione, meritano un vaglio particolarmente approfondito che, nell'ordinanza impugnata, non emerge, Ciò che occorre verificare è, infatti, il motivo per cui le dichiarazioni a carico del Ruscio sono state rese solo nel 2018, nonché, con riguardo a fatti eventualmente successivi rispetto all'inizio della collaborazione (risalente al 2006), quale sia la fonte di conoscenza del dichiarante e le ragioni per cui questi può ritenersi attendibile con riguardo a fatti che si sono svolti in un momento in cui era venuta meno la conoscenza diretta delle dinamiche associative. 3. L'accoglimento del ricorso con riguardo al vizio di motivazione relativo alla valutazione delle dichiarazioni del collaborante, determina l'assorbimento delle restanti questioni, ivi comprese le doglianze sollevate in ordine al decreto di correzione dell'errore materiale che, evidentemente, segue le sorti dell'ordinanza annullata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art.309, co. 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. pro