Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12367/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con una comune impugnativa, affidata ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia la contraddittorietà nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., consta di rilievi aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), atteso che il giudice censurato ha ben spiegato come le stesse non potessero essere concesse agli appellanti, in considerazione della particolare insidiosità della condotta tenuta dai ricorrenti, dell'elevato allarme sociale e dell'assenza di loro segnali di resipiscenza (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); donde, la sentenza impugnata è immune da censura in quanto rassegnata in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con una comune impugnativa, affidata ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna loro inflitta per il delitto di cui agli artt. 110, 56 e 624-bis cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che denuncia la contraddittorietà nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., consta di rilievi aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), atteso che il giudice censurato ha ben spiegato come le stesse non potessero essere concesse agli appellanti, in considerazione della particolare insidiosità della condotta tenuta dai ricorrenti, dell'elevato allarme sociale e dell'assenza di loro segnali di resipiscenza (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata); donde, la sentenza impugnata è immune da censura in quanto rassegnata in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il con
Sentenza Cassazione n. 12367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris