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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23687/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 682/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 41097/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché quale amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'iva, indicava nelle dichiarazioni fiscali, per il periodo d'imposta 2015, elementi passivi fittizi con evasione delle predette imposte superiore alle soglie di punibilità.

Commesso il 02/11/2016 e 29/08/2016, data di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23687/2025 Roma, lì, 24/06/2025 - Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 179, 169, 420 bis cod.proc.pen. in ordine alla dichiarazione di assenza dell’imputato.

Il difensore aveva impugnato l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato deducendo che l'assenza dichiarata risultava affetta da nullità assoluta.

Infatti, la predetta si fondava sulla erronea convinzione che l'imputato avesse ricevuto la raccomandata a mani proprie, in data 25 maggio 2023, contenente sia il decreto di citazione diretta a giudizio che il verbale di udienza, nonché avesse ricevuto notizie anche da parte del difensore di ufficio, tramite lettera prioritaria ed una eventuale telefonata dello stesso.

In disparte l'evidente errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, poiché dal verbale del 28 marzo 23, non risulterebbe affatto dimostrato che fosse l'imputato ad aver contattato il difensore, occorre rilevare che il tribunale aveva ritenuto che mancava il termine a comparire ed aveva rinviato il processo all'udienza del 9 ottobre 2023, data nella quale veniva dichiarata l'assenza.

In tale sede il difensore reiterava l'eccezione sostenendo che non vi fosse prova dell'effettiva conoscenza in quanto la notifica si era perfezionata all'estero per compiuta giacenza.

Rilevava, peraltro, che la notificazione all'estero, ai sensi dell'articolo 169 cod.proc.pen., espressamente prevede che l'autorità giudiziaria invii una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e se nel termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. - Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato.

Entrambe le decisioni del merito non contengono, secondo il difensore, la benché minima argomentazione in ordine all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ovvero del dolo specifico in quanto l'accertamento dell'Agenzia delle entrate era di tipo induttivo e il ricorrente non aveva mai partecipato al predetto procedimento in quanto trasferitosi all'estero. - Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 2 cod.pen. e art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, applicazione di una pena illegale e segnatamente del trattamento sanzionatorio previsto a seguito di modifica con la legge 19 dicembre 2019 n. 157. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

Risulta dalla sentenza impugnata, da quella di primo grado e dalle notifiche versate in atti che Questa Corte ha visionato in presenza di una censura processuale, che dopo la sospensione del procedimento disposta ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. per irreperibilità, e dopo una serie di notificazioni e rinnovazioni della notificazione descritte nella sentenza di primo grado che qui non rilevano, l’imputato aveva ricevuto, in data 25/05/2023, la notifica della citazione per il giudizio di primo grado a mani proprie, presso l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 1, come risultante dalla sottoscrizione apposta in calce all’avviso di ricevimento restituito al Tribunale di Milano.

All’udienza dell’11 luglio 2023, fissata per la celebrazione del giudizio di primo grado, il tribunale, considerato che non erano stati rispettati i termini a comparire, rinviava il processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Tribunale riteneva certa la conoscenza dell’imputato del processo in atto, in ragione della notificazione a mani proprie del decreto di citazione e avendo avuto comunque contezza del processo tramite il difensore che lo aveva informato con posta prioritaria, e ritenuta la scelta volontaria di non comparire, dichiarava l’assenza dell’imputato.

L’assenza è stata correttamente dichiarata a nulla rilevando la circostanza che poi il tribunale abbia rinviato ad una successiva udienza per rispettare i termini di comparizione, essendo provata in capo all’imputato la conoscenza del processo fissato all’udienza dell’11 luglio 2023, in cui non era comparso.

Né rileva la disposizione di cui all’art. 169 cod.proc.pen. che regola la disciplina con cui, nella fase delle indagini preliminari, si informa un soggetto all’estero delle indagini a suo carico e lo si invita a eleggere un domicilio in Italia, procedura a fini diversi da quelli della dichiarazione di assenza.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente generico, difettando di effettivo confronto con le risultanze delle due sentenze di merito.

Sotto un primo profilo va disattesa, siccome manifestamente infondata, la censura di non avere avuto notizia dell’avviso di accertamento e di non essere stato in grado di partecipare ad esso in quanto trasferito all’estero.

La notifica dell’Ade dell’accertamento induttivo è stata effettuata nel 2018 e la sentenza dà atto del trasferimento all’estero in Svizzera nel 2021.

Nel resto la censura è manifestamente infondata avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilità, in sede penale, degli esiti degli accertamenti operati in sede tributaria.

Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini, in generale, della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari, ivi compreso, evidentemente, quello, contestato nella specie, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, ciò discendendo, se non altro, dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel processo penale e di cui è espressione la previsione dell'art. 189 cod. proc. pen., restando peraltro salva la necessità che tali elementi siano fatti oggetto di una autonoma valutazione da parte del giudice penale.

Dunque, il giudice penale può legittimamente avvalersi, ai fini della ricostruzione delle imposte dovute e non dichiarate dell'accertamento induttivo (Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619).

Nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato che l’accertamento induttivo era preciso e concordante a fronte del quale l’imputato, al momento in cui aveva avuto conoscenza del processo, non aveva fornito la documentazione contabile né le fatture e neppure risultava essersi attivato in sede tributaria, opponendo una diversa ricostruzione dei fatti.

A fronte di un accertamento vagliato dai giudici del merito (cfr. pag. 4) e dell’assenza di alcun tipo di ricostruzione alternativa, i giudici del merito condividevano le conclusioni dell’accertamento induttivo e sulla base di questo fondavano l’affermazione di responsabilità.

Appare corretta la motivazione della sentenza laddove la stessa ha chiarito come l’accertamento induttivo, di cui ne condivideva le conclusioni all’esito di una autonoma valutazione, non era contestato in nessuna parte dall'interessato.

Al contrario, invece, l'imputato, si è limitato, in ricorso, ancora una volta, a contestare genericamente l'utilizzazione degli accertamenti svolti in sede tributaria e a dedurre la mancata prova dell’elemento soggettivo argomentato in ragione dell’elevato ammontare dell’imposta evasa.

3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, nel quale si assume l’illegalità della pena per essere stata determinata sulla base delle cornici edittali della legge n. 157 del 2019.

Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, risulta che i giudici hanno irrogato una pena avuto riguardo alla cornice edittale vigente al momento del fatto (da uno a tre anni di reclusione).

La pena base, ritenuta equa in rapporto alla gravità del fatto, è stata determinata in anni due di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

La pena non solo non è illegale, ma è stata determinata all’esito di un giudizio compiuto dai giudici del merito che hanno ritenuto la stessa proporzionata al fatto, all’entità dell’imposta evasa.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così è deciso, 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 682/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 41097/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché quale amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'iva, indicava nelle dichiarazioni fiscali, per il periodo d'imposta 2015, elementi passivi fittizi con evasione delle predette imposte superiore alle soglie di punibilità. Commesso il 02/11/2016 e 29/08/2016, data di presentazione delle dichiarazioni fiscali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23687/2025 Roma, lì, 24/06/2025 - Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 179, 169, 420 bis cod.proc.pen. in ordine alla dichiarazione di assenza dell’imputato. Il difensore aveva impugnato l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato deducendo che l'assenza dichiarata risultava affetta da nullità assoluta. Infatti, la predetta si fondava sulla erronea convinzione che l'imputato avesse ricevuto la raccomandata a mani proprie, in data 25 maggio 2023, contenente sia il decreto di citazione diretta a giudizio che il verbale di udienza, nonché avesse ricevuto notizie anche da parte del difensore di ufficio, tramite lettera prioritaria ed una eventuale telefonata dello stesso. In disparte l'evidente errore in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, poiché dal verbale del 28 marzo 23, non risulterebbe affatto dimostrato che fosse l'imputato ad aver contattato il difensore, occorre rilevare che il tribunale aveva ritenuto che mancava il termine a comparire ed aveva rinviato il processo all'udienza del 9 ottobre 2023, data nella quale veniva dichiarata l'assenza. In tale sede il difensore reiterava l'eccezione sostenendo che non vi fosse prova dell'effettiva conoscenza in quanto la notifica si era perfezionata all'estero per compiuta giacenza. Rilevava, peraltro, che la notificazione all'estero, ai sensi dell'articolo 169 cod.proc.pen., espressamente prevede che l'autorità giudiziaria invii una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e se nel termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. - Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla carenza di motivazione sull’elemento soggettivo del reato. Entrambe le decisioni del merito non contengono, secondo il difensore, la benché minima argomentazione in ordine all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ovvero del dolo specifico in quanto l'accertamento dell'Agenzia delle entrate era di tipo induttivo e il ricorrente non aveva mai partecipato al predetto procedimento in quanto trasferitosi all'estero. - Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 2 cod.pen. e art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, applicazione di una pena illegale e segnatamente del trattamento sanzionatorio previsto a seguito di modifica con la legge 19 dicembre 2019 n. 157. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Risulta dalla sentenza impugnata, da quella di primo grado e dalle notifiche versate in atti che Questa Corte ha visionato in presenza di una censura processuale, che dopo la sospensione del procedimento disposta ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p. per irreperibilità, e dopo una serie di notificazioni e rinnovazioni della notificazione descritte nella sentenza di primo grado che qui non rilevano, l’imputato aveva ricevuto, in data 25/05/2023, la notifica della citazione per il giudizio di primo grado a mani proprie, presso l’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] n. 1, come risultante dalla sottoscrizione apposta in calce all’avviso di ricevimento restituito al Tribunale di Milano. All’udienza dell’11 luglio 2023, fissata per la celebrazione del giudizio di primo grado, il tribunale, considerato che non erano stati rispettati i termini a comparire, rinviava il processo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale riteneva certa la conoscenza dell’imputato del processo in atto, in ragione della notificazione a mani proprie del decreto di citazione e avendo avuto comunque contezza del processo tramite il difensore che lo aveva informato con posta prioritaria, e ritenuta la scelta volontaria di non comparire, dichiarava l’assenza dell’imputato. L’assenza è stata correttamente dichiarata a nulla rilevando la circostanza che poi il tribunale abbia rinviato ad una successiva udienza per rispettare i termini di comparizione, essendo provata in capo all’imputato la conoscenza del processo fissato all’udienza dell’11 luglio 2023, in cui non era comparso. Né rileva la disposizione di cui all’art. 169 cod.proc.pen. che regola la disciplina con cui, nella fase delle indagini preliminari, si informa un soggetto all’estero delle indagini a suo carico e lo si invita a eleggere un domicilio in Italia, procedura a fini diversi da quelli della dichiarazione di assenza. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente generico, difettando di effettivo confronto con le risultanze delle due sentenze di merito. Sotto un primo profilo va disattesa, siccome manifestamente infondata, la censura di non avere avuto notizia dell’avviso di accertamento e di non essere stato in grado di partecipare ad esso in quanto trasferito all’estero. La notifica dell’Ade dell’accertamento induttivo è stata effettuata nel 2018 e la sentenza dà atto del trasferimento all’estero in Svizzera nel 2021. Nel resto la censura è manifestamente infondata avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi relativi alla utilizzabilità, in sede penale, degli esiti degli accertamenti operati in sede tributaria. Va premesso che nessuna norma vieta al giudice penale di avvalersi, ai fini, in generale, della prova della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati tributari, ivi compreso, evidentemente, quello, contestato nella specie, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, delle risultanze degli accertamenti operati in sede tributaria, ciò discendendo, se non altro, dal principio di atipicità dei mezzi di prova operante nel processo penale e di cui è espressione la previsione dell'art. 189 cod. proc. pen., restando peraltro salva la necessità che tali elementi siano fatti oggetto di una autonoma valutazione da parte del giudice penale. Dunque, il giudice penale può legittimamente avvalersi, ai fini della ricostruzione delle imposte dovute e non dichiarate dell'accertamento induttivo (Sez. 3, n. 24811 del 28/04/2011, Rocco, Rv. 250647 e Sez. 3, n. 40992 del 14/05/2013, Ottaiano, Rv. 257619). Nella specie, la sentenza impugnata ha rilevato che l’accertamento induttivo era preciso e concordante a fronte del quale l’imputato, al momento in cui aveva avuto conoscenza del processo, non aveva fornito la documentazione contabile né le fatture e neppure risultava essersi attivato in sede tributaria, opponendo una diversa ricostruzione dei fatti. A fronte di un accertamento vagliato dai giudici del merito (cfr. pag. 4) e dell’assenza di alcun tipo di ricostruzione alternativa, i giudici del merito condividevano le conclusioni dell’accertamento induttivo e sulla base di questo fondavano l’affermazione di responsabilità. Appare corretta la motivazione della sentenza laddove la stessa ha chiarito come l’accertamento induttivo, di cui ne condivideva le conclusioni all’esito di una autonoma valutazione, non era contestato in nessuna parte dall'interessato. Al contrario, invece, l'imputato, si è limitato, in ricorso, ancora una volta, a contestare genericamente l'utilizzazione degli accertamenti svolti in sede tributaria e a dedurre la mancata prova dell’elemento soggettivo argomentato in ragione dell’elevato ammontare dell’imposta evasa. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso, nel quale si assume l’illegalità della pena per essere stata determinata sulla base delle cornici edittali della legge n. 157 del 2019. Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, risulta che i giudici hanno irrogato una pena avuto riguardo alla cornice edittale vigente al momento del fatto (da uno a tre anni di reclusione). La pena base, ritenuta equa in rapporto alla gravità del fatto, è stata determinata in anni due di reclusione, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. La pena non solo non è illegale, ma è stata determinata all’esito di un giudizio compiuto dai giudici del merito che hanno ritenuto la stessa proporzionata al fatto, all’entità dell’imposta evasa. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 15/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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