CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTEINZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, in esito a rito abbreviato, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione, con la circostanza attenuante del risarcimento del danno equivalente alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, per i reati di cui agli artt. 336 e 490 cod. pen., commessi in Riva del Garda il 30 marzo 2017 quando minacciava di un danno ingiusto l'ufficiale giudiziario, incaricato di eseguire un pignoramento in danno di [OSCURATO:PERSONA] , operazione in corso presso la comune residenza della debitrice e del ricorrente, per costringerlo a omettere un atto dell'ufficio e, altresì, dopo averlo strappato dalla mani dell'ufficiale giudiziario, perché riduceva in pezzi il verbale redatto. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge in relazione agli artt. 464-bis e 464-quater cod. proc. pen. dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio del difensore all'udienza del 13 febbraio 2020, non impugnabile autonomamente ma solo con la sentenza, in quanto mera ordinanza in rito; la sentenza impugnata è nulla per violazione degli artt. 464-bis e quater cod. proc. pen. non essendosi dato corso alla richiesta di messa alla prova formulata dall'imputato in carenza del relativo programma; 2.2. Erronea applicazione della legge penale (art. 336 cod. pen.) poiché l'ufficiale giudiziario, al momento del fatto, non stava eseguendo un atto del proprio ufficio perché la ricerca dei beni da sottoporre a pignoramento veniva eseguita presso l'abitazione dell'imputato, che nonVtrébitore; 2.3. Mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla configurabilità del reato di cui all'art. 392 cod. pen. in luogo del reato di cui all'art. 490 cod. pen. poiché l'imputato aveva distrutto il verbale facendosi ragione da se medesimo in presenza di un atto del pubblico ufficiale del tutto illegittimo, quale quello di sottoporre a pignoramento i beni del ricorrente, che non era debitore; 2.4. Carenza di motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso. La natura processuale del vizio dedotto ha reso necessaria la verifica degli atti processuali e, in particolare, del verbale di udienza del 13 giugno 2019 e di quello dell'udienza del 13 febbraio 2020. Nel corso della prima udienza l'imputato personalmente aveva chiesto l'ammissione al trattamento di messa alla prova e il giudice aveva rinviato il processo mandando alla cancelleria di richiedere all'UEPE di Trento, per l'udienza di rinvio, l'elaborazione del programma. Alla successiva udienza il difensore aveva prodotto documentazione (consistente nelle comunicazioni intercorse con gli uffici del Comune di Riva del Garda dalle quali emergeva che l'imputato aveva in corso di svolgimento lavoro di pubblica utilità in relazione ad altra condanna, lavori la cui esecuzione deve essere rinviata per la impossibilità di terminarne l'espletamento al momento) e chiesto il rinvio non essendo pervenuto il programma ma il Giudice, ritenuto che l' applicazione del lavoro di pubblica utilità rispetto ad altro reato fosse incompatibile con la richiesta di nuovo rinvio per sospensione con messa alla prova(anche tenuto conto delle problematiche che si erano evidenziate in relazione allo svolgimento del lavoro dm pubblica utilità allo stato sospeso in attesa che il Neri reperisca nuovo ente, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la predisposizione di nuovo idoneo programma di messa alla prova e disposto procedersi oltre. Nel prosieguo l'imputato aveva chiesto la definizione con il giudizio abbreviato pervenendosi, così, a condanna. In appello, l'odierno ricorrente, premesso che il lavoro di pubblica utilità già in corso non era relativo ad altra messa alla prova ma che si trattava di sanzione sostitutiva (non ricorreva dunque il presupposto negativo di cui all'art. 168-bis cod. pen.), aveva denunciato l'illegittimità della decisione del Tribunale che aveva denegato l'applicazione della messa alla prova non per gli addotti (contingenti) motivi ma, a norma dell'art. 464-quater cod. proc. pen., per inidoneità del programma (che in realtà non era pervenuto) e di prognosi sfavorevole rispetto alla possibilità che l'imputato possa commettere ulteriori reati. Aveva, pertanto, chiesto alla Corte di merito di annullare l'ordinanza impugnata allegando, inoltre, che il provvedimento con il quale il giudice aveva disposto il rinvio di udienza era di mero rinvio e che, comunque, la richiesta di rito abbreviato non era valsa a sanare la nullità del provvedimento di rigetto (o implicito diniego) della richiesta di messa alla prova. La Corte di appello (cfr. pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata) ha rigettato l'eccezione difensiva perché intempestiva dal momento che il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen.. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello sono erronee perché in contrasto con la disciplina generale in tema di impugnazione, recata dall'art. 586, comma 1, cod. proc. pen. - che prevede, in via generale l'impugnazione "soltanto" con l'impugnazione della sentenza - e con una lettura di sistema della disciplina dell'istituto della messa alla prova compiuta dalle Sezioni Unite di questa Corte - e dalla quale non vi è motivo di discostarsi - secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglirnento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237). Le Sezioni Unite hanno evidenziato, pur dovendo ribadirsi una oggettiva ambiguità nella disciplina processuale della messa alla prova, in cui i termini "processo" e "procedimento" sono spesso utilizzati in modo improprio, ingenerando dubbi nell'interprete, che una lettura della norma che sostenga l'immediata ricorribilità del provvedimento di rigetto - anche in base all'argomento secondo cui l'esclusione della sospensione non avrebbe senso nell'ipotesi di provvedimento di accoglimento, in quanto bl procedimento sarebbe già di fatto sospeso per la messa alla prova dell'imputato - non convince, sebbene possa apparire astrattamente plausibile in base ad una interpretazione letterale.Tale lettura risulta, infatti, "irragionevole", in presenza della espressa esclusione della sospensione del processo, in attesa della pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 25566 del 03/06/2015, Marcozzi) con effetti dirompenti nel caso in cui la Cassazione dovesse annullare con rinvio l'ordinanza negativa, provocando situazioni paradossali sul processo, che nel frattempo potrebbe essersi concluso con la condanna dell'imputato, anche al risarcimento dei danni in favore della persona offesa costituita parte civile e che la previsione che esclude la sospensione si riferisce non al processo su cui si innesta la richiesta dell'imputato, ma al procedimento di messa alla prova. In altri termini, si conferma che l'intero comma 7 dell'art. 464-quater disciplina esclusivamente l'impugnazione della sola ordinanza ammissiva della prova, sicché, nel momento in cui viene proposto ricorso per cassazione contro questo provvedimento, si esclude che il procedimento di messa alla prova venga sospeso. In tale quadro di riferimento costituiva, pertanto, preciso onere della Corte di appello, in presenza di espresso motivo di impugnazione, esaminare nel merito la censura difensiva ed apprezzare la fondatezza o meno delle ragioni con le quali il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta stessa. La celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato - a seguito, quindi, di una richiesta dell'imputato formulata dopo il contraddittorio svoltosi sulla richiesta di messa alla prova ed il conseguente rigetto - non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova. (Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021, Carminati, Rv. 282739). Non si verte, infatti, in una ipotesi di nullità - rispetto alla quale la richiesta di giudizio abbreviato svolg efficacia sanante - né, in presenza di un sistema che prevede l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto, della possibilità di invocare l'applicazione del principio "electa una via, non datur recursum ad alteram" con la conseguenza che la domanda di giudizio abbreviato a seguito del rigetto della richiesta, formulata in via principale, di ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, deve necessariamente intendersi come presentata con riserva di gravame, in sede di appello, contro il provvedimento di diniego del beneficio già richiesto in via principale, che non può pertanto intendersi come implicitamente rinunciato all'atto della richiesta del rito abbreviato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudi