CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 11052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3049/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentata e difesa -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in [OSCURATO:PERSONA] N. 2 8 presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 676/2016 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 1412/2014; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3049/2017 Cron. Rep. Ud.15/03/2023 - CC udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 676 del 22 luglio 2016 la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, previo accertamento della prestazione di contenuto impiegatizi o da costei svolta presso il Dipartimento di Biologia A mbientale, superiore al livello di assunzione ( i.e., opera io agricol o) , condannava l ’Università degli Studi di Palermo al pagamento delle differenze retributive a far tempo dal 2006, determinate in misura di €. 100.637,95 oltre accessoridi legge; 2. la Corte territoriale, alla stregua del compendio testimoniale, perveniva, tramite l’esp letata CTU contabile, al calcolo delle differenze stipendiali spettanti in relazione alla qualifica corrispondente di «impiegato amministrativo di 3^ categoria»c.c.n.l. Agricoltura; 3. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’Università degli Studi di Palermo con unico motivo, cui si è opposta con controricorso la Gargano. Considerato che: 1. nel suo articolato motivo di ricorso l’Università denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27 c.c.n.l. per gli [OSCURATO:PERSONA] e Florovivaisti del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 31 c.c.n.l. per gli [OSCURATO:PERSONA] e Florovivaisti del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. civ. per avere la Corte territoriale errato nell’inquadramento della dipendente; la Gargano, operaia agricola, avevalavorato nei campi limitandosi a fornire collaborazione ai dipendenti amministrativi presenti in loco, sicché il giudice d’appello aveva violato la disciplina contrattuale attribuendoledifferenze retributive con riferimento «alla 3^ categoria di personale» che non aveva riscontro per gli operai agricoli, posto che l’art. 27 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come anche l’art. 31 c.c.n.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], classifica gli operai «in Aree, Livelli retributivi e Qualifiche/Mansioni senza alcun riferimento a una non meglio precisata 3^ Categoria», erroneamente richiamata dalla Corte di merito; 2. il motivo, ancor prima che infondato (laddove sollecita un riesame nel merito degli accertamenti fattuali compiuti dalla Corte territorialeprecluso in questa sede di legittimità) è improcedibile; nel ricorso si dà atto, infatti,solo della produzione d i « stralcio dei CCNL Operai agricoli », contratti non versati in atti (si noti) nel loro testo integrale; 3. questa Corte ha già avuto modo di statuire (ex plurimis, vedi Cass. 4/3/2015 n. 4353, 18/9/2017 n. 21554, Cass. 4/3/2019 n. 6255, Cass. 29/9/2021, n. 26444) che l'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ‒ imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ‒ non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non solamente incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato d.lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall'art. 1362 cod. civ. e segg. e, in particolare, con la regola prevista dall'art. 1363 cod. civ., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa; 4. questa linea interpretativa è del resto coerente col dictum delle sezioni unite di questa Corte, secondo cui l'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso (come quello qui in esame) si fonda, va interpretato nel senso che, ove si denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal d.lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (vedi Cass. S.U. 23/9/2010 n. 20075). 5. conclusivamente, alla stregua dei rilievi già indicati, il ricorso va dichiarato improcedibile, con addebito alla ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità per la regola della soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1 - bis