CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18109/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente o r d i n a n z a sul ricorso iscritto al n° 5050del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. 04096030756) con sede in Lecce alla via Patra- glionesnc in persona del legale rappresentante p.t. Geom. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). Ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA] (codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma 80208450587, [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in per- sona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. giusta procura per atto della notaia [OSCURATO:PERSONA] in Roma, 19 marzo 2019, rep. 25457, raccolta n. 9774, registrato il 20 marzo 2019, n. 9004, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Co- stanzo Cascavilla ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], posta elettronica certifica- ta c.cascavilla @ elencospecialeavvocati.stradeanas.it), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec a.dilascio @ elencospecialeavvo- cati.stradeanas.it) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE], posta elettronica certificata ms.masini @ elencospecialeavvoca- ti.stradeanas.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in 00185 Roma, [OSCURATO:PERSONA], 10 come da procura speciale in calce alcontroricorso. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:SOCIETA] (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA] ), con sede in [OSCURATO:PERSONA] n.21, in persona del suo Amministratore e legale rappre- sentante p.t., Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso e su separato foglio, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: MRRCRD67BI4D086L; pec: c orra- domorrone @ ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma ed eletti- vamente domiciliatonel suo [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] XXI Aprile n. 11 e comunque presso il domiciliodigitale del difensore pec: cor- radomorrone@ ordineavvocatiroma . org .Controricorrente avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -Il tribunale di Roma - dopo aver rigettato, con ordinanza 18 aprile 2019, l’istanza di sospensione del decreto ingiuntivo (immediata- mente esecutivo exart. 642 cpc) ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] (con- feritaria del ramo di azienda lavori della [OSCURATO:PERSONA] spa) contro l’[OSCURATO:PERSONA], “ a condizione che, nel termine di 60 giorni da oggi, la Matarre- se srl depositi in cancelleria con comunicazione alla controparte, idonea garanzia autonoma bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza eccezioni rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge ” –con successiva ordinanza del 3 ottobre 2019 assegnava un termine alla [OSCURATO:SOCIETA] per sosti- tuire la garanzia depositata e depositarne una nuova, priva del rin- novo tacito annuale, e contenente, invece, un unico termine final e corrispondente alla pubblicazione della sentenza di primo grado. - Quindi con l’ordinanza 9 gennaio 2020, qui impugnata, premesso che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva ottemperato, disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto. - Ricorre avverso tale ultima ordinanza il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], affidando il gravame ad un motivo, al quale ha aderito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce preliminarmente il difetto di legittima- zione attiva del ricorrente, la non ricorribilità del provvedimento impugnato e la tardività del gravame.Nel merito conclude per il rigetto dell’impugnazione: conclusione ri- badita nella memoria ex art. 380-bis.1 cpc. Considerato che: -Benché non espressamente enunciato dal ricorrente, è nondimeno evidente che l’impugnazione sia stata proposta ai sensi dell’art. 111 costituzione. -Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111della Costituzione può proporsi nei confronti non solo delle sentenze, ma anche dei provvedimenti emessi nelleforme dell'ordinanza o del decreto, contro i quali non sia previsto altro rimedio, sul presupposto, però, che tali provvedi- menti abbiano i caratteri della decisorietàe della definitività. Caratteri che, tuttavia, non appartengono alle ordinanze ex artt.648 e 649 cpc, trattandosi di provvedimenti meramente tempora- nei econ effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronun- cia sull'opposizione (Cass. 18 gennaio 2005 n° 905; Cass. 1° ago- sto 2008 n° 20925), anche quando ne venga denunciata (come nel caso di specie) l’abnormità (Cass. 8 settembre 2017 n° 20954: re- sa però nel diverso, ma analogo, caso di ricorso avverso un’ordinanza exart. 700 cpc), oppure quando il giudice abbia prov- veduto esaminando il merito onde valutare la sussistenza del fu- mus(Cass. 3 ottobre 2019 n° 24658). - All’inammissibilità del ricorso segue la condanna solidale della ri- corrente e della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl (che ha aderito al ri- corso stesso), alla rifusione delle spese del presente giudizio in fa- vore di [OSCURATO:SOCIETA], per la cui liquidazione –fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore in- determinabile della lite –si rimanda al dispositivo che segue. In considerazione della manifesta inammissibilità del ricorso, tale da integrare un abuso processuale, almeno a livello di colpa grave, sussistono le condizioni per la condanna solidale di tali parti pro- cessuali al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura pari a quella degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cpc. Va, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a ca- rico solidale della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido Con- sorzio [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere ad [OSCURATO:SOCIETA] le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per onorario ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Condanna, inoltre, in solido il [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] e Matarre- se srl al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] della somma di euro 6.000,00, equitativamente determinata. Dà, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a ca- rico solidale della [OSCURATO:PERSONA]