CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 17.3.2025 il G.u.p. del Tribunale di Catania ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno, tre mesi e dieci giorni di reclusione e 3.440 euro di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967, 697 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; [OSCURATO:PERSONA] che si tratti di ricorso proposto per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); Considerato, inoltre, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così