CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazioneNumero registro generale 3712/2025Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 10602/2026Data pubblicazione 21/04/2026– intimata –avverso la sentenza n. 2048/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, depositata il 23/7/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 gennaio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Cosenza un avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate aveva recuperato importi corrispondenti acrediti d’imposta dedotti in compensazione per gli anni 2018 e 2019ma ritenuti non utilizzabili siccome di titolarità di distinte società cheavevano proceduto all’accollo del debito tributario della contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria,investita dell’appello della contribuente, accolse il gravame sostenendoche l’estinzione dell’obbligazione mediante compensazione nonincontrasse, in ambito tributario, alcuna particolare limitazione, e che,anzi, la possibilità di ricorrere alla compensazione anche con creditidell’accollante trovasse il suo fondamento normativo nella disposizionedi cui all’art. 8 legge n. 212 del 2000.4. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a un motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata.6. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,dott. [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, ha depositato requisitoria scrittachiedendo l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8, commi 1 eNumero registro generale 3712/2025Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 10602/2026Data pubblicazione 21/04/20262, legge n. 212 del 2000 nonché dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 poichéla sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto applicabile in ambitotributario la regola generale della compensabilità di tutti i crediti, salve leeccezioni di legge, ammettendo così l’utilizzo in compensazione anche dicrediti fiscali dell’accollante.2. Il motivo – che investe la questione della compensabilità, nell’ipotesi diaccollo negoziale del debito d’imposta, tra un debito erariale del terzoaccollato ed un credito d’imposta vantato dall’accollante – è fondato.2.1. Deve qui darsi seguito al consolidato orientamento di questa Cortesecondo cui in tema di compensazione di obbligazioni tributarie, l’accollonegoziale di debiti erariali assume efficacia di accollo interno nei confrontidell’amministrazione finanziaria, per cui soggetto debitore nei confrontidell’Erario resta sempre l’accollato; ne deriva che, anche relativamente acrediti e debiti d’imposta afferenti alla medesima annualità, l’assenza delpresupposto dell’identità soggettiva, già prescritto dall’art. 17 d.lgs. n.241 del 1997, comporta che, anche per le annualità precedenti l’entratain vigore dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 124 del 2019, conv. con modif.dalla l. n. 157 del 2019, né l’accollante può compensare con i propri creditid’imposta i debiti tributari erariali negozialmente accollati, né l’accollatopuò pretendere dall’erario che i propri debiti si compensino con i creditid'imposta dell’accollante (Cass. n. 3930/2025; nello stesso senso v. ancheCass. n. 23934/2024).2.2. In altri termini, la regola di non compensabilità tra crediti d’impostanella titolarità dell’accollante e debiti erariali, che l’accollante ha acquisitoda terzi mediante accollo, non trae fondamento dalla Risoluzione 140/Edell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2017, né, tanto meno,dall’applicazione retroattiva dell’art. 1 d.l. n. 124 del 2019, che, purespressamente vietando la compensazione con debiti di terzi accollati, èdisciplina introdotta successivamente agli anni d’imposta per cui è causa.Trae invece fondamento da principi già vigenti, per difettare deiNumero registro generale 3712/2025Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 10602/2026Data pubblicazione 21/04/2026presupposti della compensazione richiesti dall’art. 17 del d.l. n. 241 del1997, e nello specifico quello della identità soggettiva nella titolarità delcredito e del debito, il quale ultimo, anche per l’ipotesi di accordo negozialedi accollo esterno, resta sempre e solo nella titolarità dell’accollato, senzatrasferirsi dunque, quanto ai rapporti con l’Erario, in capo all’accollante. Inciò la compensazione tra debiti e crediti fiscali è più circoscritta rispetto aiprincipi civilistici dettati dagli artt. 1241 ss. c.c.2.3. Il già citato art. 1, comma 2, d.l. n. 124 del 2019, lungi dall’avereuna portata innovativa in senso contrario alla compensazione, non fa altroche sancire espressamente la non compensabilità già in precedenzavigente; non compensabilità che trova la sua spiegazione di fondo in unagiurisprudenza risalente già a Cass., sez, un., n. 28162/2008 in base allaquale «nel caso di accollo negoziale del debito di imposta, è nullo l'avvisodi mora relativo a un debito tributario in relazione alla tardivapresentazione della denuncia IVA, notificato ai debitori accollanti, poichéla disposizione di cui all'art. 11, comma 1 del d.l. n. 151 del 1991 trovaapplicazione nelle ipotesi di solidarietà tributaria, mentre la volontariaassunzione dell’impegno di pagare le imposte non determina, perl’accollante, l’assunzione della posizione di contribuente o di soggettopassivo del rapporto tributario, ma solo quella di obbligato in forza deltitolo negoziale».2.4. La sentenza impugnata, nell’affermare la possibilità di estinguerel’obbligazione tributaria dell’accollato mediante compensazione con ilcredito erariale dell’accollante, si è dunque posta in conflitto con i principisuesposti.3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnatacassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare lespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 3712/2025Numero sezionale 808/2026Numero di raccolta generale 10602/2026Data pubblicazione 21/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026Il Presidente