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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 12302/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione volto a ottenere la revoca dell'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale di Udine, in data 29 marzo 2019, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Venezia del 26 settembre 2000 e lamenta, con un unico motivo, che erroneamente il giudice dell'esecuzione ha declinato la propria funzione di controllo sull'unico provvedimento (l'ordinanza del Tribunale di Udine del 29 marzo 2019) in dipendenza della quale una pena ormai estinta ex art. 445 cod. proc. pen era stata inopinatamente messa in esecuzione, dovendo il giudice stesso porre rimedio, indipendentemente dalla mancata impugnazione, rispetto ad una pena illegale, poiché «avulsa dalla pretesa punitiva dello Stato»; ritenuto che il ricorso non si confronta con la motivazione del giudice dell'esecuzione che - dopo avere correttamente ricostruito le vicende inerenti alla pena sospesa dapprima concessa con sentenza di applicazione della pena su istanza delle parti del Tribunale di Venezia del 26 settembre 2000, da ultimo revocata con ordinanza del giudice dell'esecuzione in data 29 marzo 2019 - ha rilevato 0144) l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena non Li "Sgrfo aveva costituto oggetto d'impugnazione; ciò che inveca'aVrebbe dovuto fare, a tale risultato conducendo proprio l'arresto richiamato nel ricorso, secondo cui «La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto» (Sez. 1, n. 5501, del 20/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994); rilevato che neppure può parlarsi di illegalità della pena che il ricorrente collega al provvedimento di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna in data 5 maggio 20151 che, tuttavia, è stato revocato con provvedimento del giudice di appello con sentenza in data 24 settembre 2015, sul quale si è formato giudicato per essere stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con sentenza della Sezione Quinta di questa Corte del 21 marzo 2017, n. 24782; rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2023 IlCons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione volto a ottenere la revoca dell'ordinanza con la quale lo stesso Tribunale di Udine, in data 29 marzo 2019, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Venezia del 26 settembre 2000 e lamenta, con un unico motivo, che erroneamente il giudice dell'esecuzione ha declinato la propria funzione di controllo sull'unico provvedimento (l'ordinanza del Tribunale di Udine del 29 marzo 2019) in dipendenza della quale una pena ormai estinta ex art. 445 cod. proc. pen era stata inopinatamente messa in esecuzione, dovendo il giudice stesso porre rimedio, indipendentemente dalla mancata impugnazione, rispetto ad una pena illegale, poiché «avulsa dalla pretesa punitiva dello Stato»; ritenuto che il ricorso non si confronta con la motivazione del giudice dell'esecuzione che - dopo avere correttamente ricostruito le vicende inerenti alla pena sospesa dapprima concessa con sentenza di applicazione della pena su istanza delle parti del Tribunale di Venezia del 26 settembre 2000, da ultimo revocata con ordinanza del giudice dell'esecuzione in data 29 marzo 2019 - ha rilevato 0144) l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena non Li "Sgrfo aveva costituto oggetto d'impugnazione; ciò che inveca'aVrebbe dovuto fare, a tale risultato conducendo proprio l'arresto richiamato nel ricorso, secondo cui «La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto» (Sez. 1, n. 5501, del 20/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994); rilevato che neppure può parlarsi di illegalità della pena che il ricorrente collega al provvedimento di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna in data 5 maggio 20151 che, tuttavia, è stato revocato con provvedimento del giudice di appello con sentenza in data 24 settembre 2015, sul quale si è formato giudicato per essere stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con sentenza della Sezione Quinta di questa Corte del 21 marzo 2017, n. 24782; rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 IlCons
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