CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 06/11/2025 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di Romavista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Paolo A.M. Fiore ha concluso per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 6 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il D.M. di proroga del regimedifferenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen. del 30 aprile 2024.In motivazione si compie riferimento, quanto alla necessità di mantenere le precauzionivolte ad impedire i contatti con l’ambiente mafioso di provenienza, ai seguenti indicatori:- la particolare intensità e rilevanza del ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nella organizzazionedi riferimento, il clan Piscopo di Vittoria;- alcuni passaggi criptici indicativi della permanenza del ruolo, registrati durante leconversazioni con i familiari;- la permanenza all’esterno del gruppo mafioso e l’assenza di concreti segnali diravvedimento.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge edassenza di motivazione su punti essenziali del reclamo.Secondo la difesa, le argomentazioni espresse sulla perdurante esistenza del clanPiscopo si rifanno esclusivamente ai contenuti delle informative degli organi di polizia, senzaalcun reale vaglio critico.Inoltre, il Tribunale ha sostanzialmente ignorato, in tesi, i contenuti della produzionedifensiva, sia sul punto della avvenuta disgregazione del clan che sulla reale consistenza deipretesi scambi informativi realizzati dal [OSCURATO:PERSONA] con i familiari. Da qui la mera apparenza dimotivazione circa la necessità della proroga del regime differenziato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono.2. Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sededi reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis,comma 2-sexies, Ord. pen.).Ciò determina la possibilità, per questa Corte, di rilevare solo l'assoluta carenza dimotivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo deltutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale darendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione.Vi è omessa motivazione anche quando non vengono esplicitate argomentazioni suspecifici argomenti difensivi, in grado potenzialmente di portare a soluzione diversa sa quellaadottata.Ma nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamenteindicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti trail [OSCURATO:PERSONA] ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti incorso di espiazione.Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell’ambito dellaorganizzazione di stampo mafioso, il cui profilo operativo non può dirsi ad oggi neutralizzato,in ragione delle considerazioni espresse dal Tribunale, che ben possono riprendere ilcontenuto di informative di polizia giudiziaria. Sul punto le doglianze difensive introduconotemi di merito, non valutabili in questa sede, a fronte di indicazioni di persistenza delsodalizio che appaiono del tutto logiche.A ciò si è aggiunta la considerazione dell’assenza di ‘reali’ indicatori di abbandono dilogiche di appartenenza al sodalizio, il che determina – sul piano logico – la persistenza delpericolo di riattivazione di canali di collegamento con l’esterno.Anche il tema dei contenuti criptici di alcuni colloqui risulta coerentemente argomentatoed è un valido indicatore – quantomeno – di permanenza del carisma criminale del LaRocca.Non si versa, pertanto, in ipotesi di «assenza» del percorso argomentativo.3. Va, inoltre, precisato che la misura «trattamentale» di carattere amministrativo concontrollo giurisdizionale differito – di cui all'art. 41-bis Ord. pen. – realizza finalità preventive(si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Rv. 261809 inriferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito dellemodifiche apportate con legge n. 94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con ilcontesto criminale di provenienza.La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento»del grado di afflizione, già di per sé correlato alla limitazione di libertà, in virtù dellaconstatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reatocommesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione dimisure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza delsoggetto recluso sugli accadimenti esterni.La natura preventiva dell’adozione del regime differenziato è stata ribadita – in modosignificativo – dalla stessa Corte Edu, nel noto caso Provenzano contro Italia (Primasezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] LaCorte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza- piuttosto che punitive – del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo diseparare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gliargomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo146 sopra)[..] .Trattasi di finalità di per sé ritenuta – dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrastocon i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione deicontatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza. Semprenella citata decisione Provenzano contro Italia si ribadisce – al par. 147 della sentenza – lacompatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolositàaccentuata e il principio di cui all’art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguatagiustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura cheha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41-bis in un gran numero dicasi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione delregime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto perlunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra; Argenti, citato sopra;Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e Paolello c. Italia (dec.) n. 37648/02, 24settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare sel'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41-bisraggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazionedell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso,che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate eragiustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopracitato, § 38, 11 luglio 2006; e Paolello, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, RamirezSanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..].Resta, pertanto, confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazione o diproroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurantecondizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di uneffettivo contributo arrecato all'attività del gruppo medesimo), quanto una verifica dellaesistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento o la ripresa deicontatti con la realtà criminale di provenienza, in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario.Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione dilimitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario.Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della qualeindubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo, come più volte sottolineatonella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Rv.253713).Ciò consente di ritenere esistente e valido, rispetto alle finalità della misura, il percorsoargomentativo espresso nella decisione, in ragione della intensità del ruolo svolto dall’attualericorrente nel contesto associativo, in una con l’assenza di concreti indicatori diravvedimento.I motivi introdotti risultano in parte in fatto e, come si è detto, in parte generici, il checonduce alla inammissibilità del ricorso.4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]