CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24787/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata MESSINA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la !:;entenza della Corte di appello di Messina del 21 giugno 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 15 giugno 2020, con la quale era stata condannata alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art.697 cod. pen., perché il 27 luglio 2017 aveva illegalmente detenuto all'interno della propria abitazione in Messina n. 109 proiettili calibro 9 Parabellum. 2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe in maniera errata omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui la Corte territoriale non ha applicato la pena pecuniaria in luogo di quella detentiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che non vi era alcun elemento in forza del quale poter concedere le circostanze attenuanti generiche, anche considerando che l'imputata non aveva offerto alcun contributo al processo in ordine alla provenienza delle munizioni e al motivo per il quale la stessa le avesse detenute. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pertanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 24916:3). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Anche il secondo motivo di ricorso non può essere consentito in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, anche con riguardo all'irrogazione della pena detentiva. Il giudice di merito, infatti, ha evidenziato che il numero delle munizioni sequestrate e la loro tipologia avevano giustificato l'irrogazione di una pena detentiva, in misura prossima al minimo edittale, in luogo di quella pecuniaria alternativamente prevista. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle iJ Pry spese processuali e eVenrmenrejdella somma di tremila euí-o [OSCURATO:PERSONA]