CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10621/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende-ricorrente-controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatopresso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Numero registro generale 11368/2025Numero sezionale 5191/2025Numero di raccolta generale 10621/2026avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4521/2024Data pubblicazione 21/04/2026depositata il 13/01/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Udito, per il ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], insostituzione, per delega verbale, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Udita, per la controricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che haribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] lavorò alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. sino al19/12/2018. La società datrice di lavoro fu cancellata dal registrodelle imprese il 18/03/2019, perché fusa per incorporazione nellaLisit s.r.l., a sua volta cancellata dal registro delle imprese il09/04/2019 perché fusa per incorporazione nella Zafinvest LLC,società di diritto statunitense con sede legale nel Delaware.2. Il Tribunale di Roma, con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettòl’istanza di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e Zafinvest LLC,quanto alle prime due perché l’istanza era stata proposta oltre unanno dalla sua cancellazione, quanto all’ultima per difetto digiurisdizione del giudice italiano.3. [OSCURATO:PERSONA] adì allora il Tribunale di Roma chiedendo ilpagamento del T.f.r. — del quale si dichiarava creditriceinsoddisfatta — da parte dell’I.N.P.S., ex art.2 della leggen.297/1982. Il Tribunale rigettò la sua domanda.4. La Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame propostoPistilli ed ha confermato la sentenza impugnata.2 di 9Numero registro generale 11368/2025Numero sezionale 5191/2025Numero di raccolta generale 10621/20265. Per la cassazione della sentenza ricorre la Pistilli con ricorsoData pubblicazione 21/04/2026affidato a due motivi, illustrato da memoria, ai quali resiste I.N.P.S.con controricorso.6. A seguito dell’infruttuosa trattazione in sede di adunanzacamerale, il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11dicembre 2025.7. All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe e i difensori delle parti hanno svolto le lorodifese, formulando le richieste sopra trascritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo (rubricabile ex art.360 comma primo n.3cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art.2 comma 5 della legge n.297/1982,dell’art.2504 bis cod. civ., dell’art.3 della legge n.218/1995 edell’art.5 della sezione 2a della «Convenzione di Bruxelles» (sic),perché la corte territoriale ha errato nel ritenere «necessario edimprescindibile richiedere l'adempimento alla società incorporanteZafinvest con sede in Delaware (USA) invece che nei confronti deldatore di lavoro CEAM già estinta, ritenendo non rilevantel'accertamento incidentale in sede prefallimentare del credito, nonritenendo quindi provata la mancanza e/o l'insufficienza dellegaranzie patrimoniali del debitore».2. La corte territoriale ha fondato la sua decisione sulla base di unaduplice premessa in diritto, condivisa anche dalla odierna partericorrente: a) la responsabilità ex art.2504 bis cod. civ. dellasocietà Zafinvest LLC (nella sua qualità di incorporante per fusionela [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta incorporante per fusione la [OSCURATO:SOCIETA].)per il T.f.r. maturato dalla Pistilli nel rapporto di lavoro subordinatoalle dipendenze della incorporata [OSCURATO:SOCIETA].; b) il difetto digiurisdizione del giudice italiano nei confronti della Zafinvest LLC, ai3 di 9Numero registro generale 11368/2025Numero sezionale 5191/2025sensi dell’art.3 comma 1 della legge n.218/1995, in ragione delNumero di raccolta generale 10621/2026luogo nel quale si trova la sede legale di quella società. Data pubblicazione 21/04/20263. La prima censura è infondata.4. Con riferimento alla asserita violazione dell’art.3 della leggen.218/1995 e dell’art.5 della Convenzione di Bruxelles del 1968,oltre che dell’art.2504 bis cod. civ., il Collegio rileva che gli Statiuniti d’America, dove si trova la sede legale della Zafinvest LLC,non sono parte della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzionedelle decisioni in materia civile e commerciale. Per l’effetto, lagiurisdizione italiana nemmeno può essere stabilita in forzadell’art.3 comma 2 della legge n.218/1995.5. Le censure sono in parte qua infondate, perché la corteterritoriale ha fatto esatta applicazione di queste disposizioni alcaso portato al suo esame.6. Quanto alla violazione dell’art.2 della legge n.297/1982,vengono in rilievo i princìpi di diritto enunciati in molteplicioccasioni da questa Corte.6.1. In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto dellavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a caricodello speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982rappresenta un diritto di credito a una prestazione previdenziale,distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti deldatore di lavoro (fra le molte, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n.16617, e, più di recente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2022, n.1861).Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, maal verificarsi dei presupposti inerenti al rapporto assicurativo-previdenziale, così come enucleati dalla legge (Cass., sez. lav., 13ottobre 2015, n. 20547, punto 2 dei Motivi della decisione).In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordinal’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito del4 di 9Numero registro generale 11368/2025Numero sezionale 5191/2025Numero di raccolta generale 10621/2026lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento delData pubblicazione 21/04/2026datore di lavoro (comma 2) o, in alternativa, allorché il datore dilavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, alprevio esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione delcredito, da cui risulti l’insufficienza, totale o parziale, delle garanziepatrimoniali del datore di lavoro (comma 5).Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge, nessunadomanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto (Cass., sez.lav., 19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni delladecisione).6.2. Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previoesperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo neiconfronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire unonere inutile e inutilmente dispendioso […], costituisce piuttosto unpresupposto non solo letteralmente, ma anche logicamentenecessario, giacché, da un punto di vista sistematico,l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esitoall’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in untitolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavororappresentano la modalità necessaria per l’individuazione dellamisura stessa dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia,essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavorointer partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulatasul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro» (Cass., sez.lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione, pagina 6).L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la sua giustificazione nelleesigenze di certezza, che impongono di accertare il creditoinsoddisfatto secondo i crismi delle regole del concorso o, quandotali regole non operino, di cristallizzare tale credito in unaprocedura esecutiva, pur sempre assoggettata al vaglio di ungiudice. All’ente previdenziale, difatti, è preclusa la facoltà dicontestare l’esistenza e l’entità dei crediti e di opporre eccezioni5 di 9Numero registro generale 11368/2025Numero sezionale 5191/2025che attengono al concreto atteggiarsi delle situazioni giuridicheNumero di raccolta generale 10621/2026soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (da ultimDoa,t a Cpuabbslisca.z,io ne 21/04/2026sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delle Ragioni delladecisione).6.3. Dalla ricostruzione della lettera e della ratio della disciplinavigente si desume, dunque, che la consacrazione del credito in untitolo esecutivo rappresenta un elemento indefettibile dell’accessoal Fondo di garanzia e deve preesistere alla presentazione delladomanda, come questa Corte ha rimarcato, anche in accoglimentodei rilievi formulati dall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez.lav., 28 gennaio 2025, n. 1934, punto 9 delle Ragioni delladecisione).Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligo delelementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934 del 2025, cit., ilgià richiamato punto 9 delle Ragioni della decisione), anche alloscopo di salvaguardare l’efficace svolgimento della «finalitàistituzionale» del Fondo (art. 2, ottavo comma, terzo periodo, dellalegge n. 297 del 1982). Un adempimento conforme alle prescrizionidi legge assurge anche a presupposto per il successivo esercizio deldiritto di surroga che compete al Fondo nel privilegio spettante sulpatrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali coobbligati in solido(art. 2, settimo comma, secondo periodo, della legge n. 297 del1982).Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale laprevia formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ove sitratti di un titolo giudiziale, il previo accertamento del credito,conseguito nei confronti del legittimo contraddittore e non,incidenter tantum, nei confronti dell’Istituto, carente di ognilegittimazione a contestare le pretese inerenti al rapporto di lavoro.La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggraviirragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva del6 di 9Numero registro generale 11368/2025Numero sezionale 5191/2025diritto, nella complessità degli elementi che la compongono e cheNumero di raccolta generale 10621/2026hanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, aDlattar epusbìb,li cdaziio ne 21/04/2026rendere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosaverifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione deltrattamento insoluto, “ove non sussista contestazione in materia”(art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n.1934 del 2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni delladecisione).6.4. Non appare pertinente il richiamo alle enunciazioni di principiodi questa Corte sul canone di ordinaria diligenza che permeal’onere del debitore di agire in executivis, senza imporgli iniziativealeatorie e dispendiose (Cass., sez. VI-L, 7 luglio 2020, n. 14020,richiamata nella pronuncia d’appello e nel controricorso).Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, ripresi anchedall’ufficio della Procura generale nel corso della discussione, noncontraddicono la necessità che il lavoratore si munisca di un titoloesecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (sentenza n.1886 del 2020, cit., in motivazione, pagina 6).Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive«riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pursempre la sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta didare impulso o che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, purcontenendo l’indispensabile accertamento della sussistenza e dellamisura del credito» (da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit.,punto 6 delle Ragioni della decisione).Il richiamo del legislatore al previo esperimento dell’esecuzioneforzata, pur modulato secondo i menzionati canoni diragionevolezza e proporzionalità, implica l’ineludibile preesistenzadi un titolo: «L’esecuzione forzata in tanto può essere esperita, inquanto sussista un titolo idoneo a fondarla (nulla executio sinetitulo)» (sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 5 delle Ragionidella decisione).7 di 9Numero registro generale 11368/2025Numero sezionale 5191/2025Numero di raccolta generale 10621/20266.5. Le considerazioni esposte convergono nel configurare comeData pubblicazione 21/04/2026condizione imprescindibile la previa formazione di un titolo.7. A tali princìpi si è uniformata la Corte di merito, laddove haritenuto la carenza di un titolo, perché nel caso in esame non siriscontra alcun titolo che consacri il credito del lavoratore, neitermini prima chiariti.8. È ininfluente che sia stato richiesto e ottenuto un decretoingiuntivo, allorché la società datrice di lavoro era stata giàcancellata dal registro delle imprese ed era dunque estinta. Ilprovvedimento monitorio, in quanto emesso nei confronti di unasocietà che aveva cessato di essere la giusta parte, è tamquam nonesset, come questa Corte ha rilevato in una fattispecie nondissimile dalla presente (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2025, n.2357).Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputare ammissibilel’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato, ai soli fini dellalegittimazione, il credito. In conseguenza di tale delibazioneincidentale, nessun titolo esecutivo può dirsi formato prima delladomanda al Fondo di garanzia.Nessun titolo esecutivo può dirsi formato, prima della domanda,neppure in contraddittorio con la società risultante dalla fusione perincorporazione, vicenda che «realizza una successione a titolouniversale corrispondente alla successione mortis causa e producegli effetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della societàincorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolaritàdei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dellasocietà incorporante, che rappresenta il nuovo centro diimputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardantii soggetti incorporati» (Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21970, inmotivazione, pagina 35).9. Con il secondo motivo (rubricabile ex art. 360 comma primonn.3 e 5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta «omissione di8 di 9Numero registro generale 11368/2025Numero sezionale 5191/2025Numero di raccolta generale 10621/2026valutazione di un atto fondamentale ai fini dell'accertamento delData pubblicazione 21/04/2026diritto del lavoratore al TFR e violazione e falsa applicazione dinorma di diritto, in particolare dell'art.160 c.p.c..», con riferimentoalla prova della notifica alla Zafinvest LLC della richiesta dipagamento del T.f.r.10. Il motivo è infondato, perché la corte territoriale hapuntualmente esaminato la diffida (collettiva) di pagamentonotificata alla Zafinvest LLC ai sensi dell’art.142 cod. proc. civ. edella Convenzione dell’Aia del 1965, ed all’esito del suo esame haritenuto la mancanza di prova del compimento della notificasecondo le formalità prescritte dall’art.6 della Convenzione(attestazione della Autorità centrale circa l’esecuzione dellarichiesta).11. Deve pertanto escludersi che la corte territoriale sia incorsa nelvizio di omesso esame che forma oggetto della censura.12. I rilievi sopra svolti conducono al rigetto del ricorso, con lacompensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti inragione della peculiarità della vicenda esaminata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio dilegittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.Il Consigliere estensore La Presidente9 di 9