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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09111/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 3 novembre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli art.640 bis cod.pen. e 489 e 476 comma 2 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che la Corte di appello aveva fondato il suo convincimento su emergenze istruttorie che invece avevano smentito la tesi dell'accusa, in quanto la domanda di aiuti comunitari di cui al capo di imputazione non era stata formata dal ricorrente, ma presentata nell'interesse del fratello, come risultava anche dalla relazione peritale della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], esperta calligrafica, che aveva accertato che la domanda e il falso contratto di affitto non erano stati redatti dal ricorrente. 1.2 Collegandosi a quanto osservato, il difensore lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, essendo stata ignorata la richiesta di nomina di un esperto calligrafico per accertare che firme apposte sulla domanda e sul falso contratto di affitto non appartenessero a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Nel caso in esame, il ricorrente, avendo redatto il ricorso negli stessi termini dell'atto di appello, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado, rilevando come la contestazione atteneva non tanto alla formazione dell'atto contrattuale falso, ma all'uso che ne era stato fatto, per cui è irrilevante stabilire se la firma apposta sul contratto fosse o meno del ricorrente, osservando poi che il fatto che la domanda di contributi sia stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] deriva dalla indicazione nella stessa del codice IBAN del ricorrente (motivazioni su cui il ricorso non si confronta affatto, con conseguente genericità dello stesso).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere 2 (7 " condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 3 novembre 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli art.640 bis cod.pen. e 489 e 476 comma 2 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che la Corte di appello aveva fondato il suo convincimento su emergenze istruttorie che invece avevano smentito la tesi dell'accusa, in quanto la domanda di aiuti comunitari di cui al capo di imputazione non era stata formata dal ricorrente, ma presentata nell'interesse del fratello, come risultava anche dalla relazione peritale della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], esperta calligrafica, che aveva accertato che la domanda e il falso contratto di affitto non erano stati redatti dal ricorrente. 1.2 Collegandosi a quanto osservato, il difensore lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, essendo stata ignorata la richiesta di nomina di un esperto calligrafico per accertare che firme apposte sulla domanda e sul falso contratto di affitto non appartenessero a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Nel caso in esame, il ricorrente, avendo redatto il ricorso negli stessi termini dell'atto di appello, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado, rilevando come la contestazione atteneva non tanto alla formazione dell'atto contrattuale falso, ma all'uso che ne era stato fatto, per cui è irrilevante stabilire se la firma apposta sul contratto fosse o meno del ricorrente, osservando poi che il fatto che la domanda di contributi sia stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] deriva dalla indicazione nella stessa del codice IBAN del ricorrente (motivazioni su cui il ricorso non si confronta affatto, con conseguente genericità dello stesso). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere 2 (7 " condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consiglier
Sentenza Cassazione n. 09111/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris