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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25990/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Giovanni LAMBERTI per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione e 400,00 euro di multa emessa i data 20 ottobre 2018 dal Tribunale di Salerno per il reato di ricettazione, commesso in Cava de' Tirreni il 15 ottobre 2011; 2) sentenza di condanna alla pena di due anni di reclusione emessa in data 11 maggio 2021 dalla Corte di appello di Salerno per il reato di ricettazione, commesso in Cava de' Tirreni il 1° settembre 2010; 3) sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione emessa in data 30 aprile 2021 dalla Corte di appello di Salerno per il reato di ricettazione, commesso in Cava de' Tirreni il 18 aprile 2012.

A ragione della decisione, osservava che dalla lettura dei provvedimenti non emergeva la sussistenza di un'identica matrice criminosa a cui ricondurre le condotte sopra citate, quanto, piuttosto, una generica inclinazione a delinquere del LAMBERTI, che era solito ricevere pezzi di vetture di provenienza illecita.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto la Corte avrebbe omesso di esaminare e valutare complessivamente i fatti accertati con le singole sentenze, limitandosi ad affermare in modo assertivo l'assenza di una preventiva deliberazione dei reati.

Il giudice a quo, in particolare, avrebbe omesso di esaminare la sentenza emessa il 13 marzo 2017 dal Tribunale di Salerno - che aveva ritenuto il LAMBERTI colpevole dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 256 d.lgs. 152/2006 commessi in un arco temporale compreso fra il 19 luglio 2006 ed il 22 gennaio 2013 - nella quale si individuava, quale scopo ultimo del ricorrente, la realizzazione in un'area non autorizzata di un deposito adibito a discarica, sicché la ricezione di pezzi di autovetture di provenienza lecita ed illecita avrebbe dovuto essere inserita all'interno di un unico programma criminoso preventivamente deliberato.

Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso di confrontarsi con la precedente ordinanza resa il 16 aprile 2019 dal Tribunale di Salerno, che aveva già riconosciuto la continuazione tra fatti di ricettazione commessi tra il 2006 e il 2013.

3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 24 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.

2. Giova premettere che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781).

3. Nel caso in esame, come pure dato atto nel provvedimento impugnato (pag. 2), il difensore aveva allegato all'istanza introduttiva l'ordinanza in data 16 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Salerno, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto l'applicabilità della disciplina della continuazione tra delitti di ricettazione giudicati, rispettivamente, con sentenza della Corte di appello di Salerno in data 3 giugno 2014 (irrevocabile il 9 febbraio 2016) e con sentenza del Tribunale di Salerno in data 13 febbraio 2017 (irrevocabile il 29 dicembre 2018), commessi tra il 19 luglio 2006 e il 22 gennaio 2013 e unificati, quanto alla seconda sentenza, da continuazione interna.

Ferma restando la libertà della sua valutazione discrezionale, il giudice dell'esecuzione emittente l'ordinanza oggetto di ricorso, prima di disattendere l'istanza proposta dal LAMBERTI, avrebbe dovuto spiegare perché i fatti di ricettazione portati alla sua attenzione, commessi nell'arco temporale di un anno e sette mesi (dal 1° settembre 2010 al 18 aprile 2012), non avrebbero potuto collocarsi nell'ambito temporale, molto più ampio (dal 2006 al 2013), in relazione al quale plurimi fatti di ricettazione erano stati già valutati come riconducibili al medesimo disegno criminoso.

4. La rilevata carenza motivazionale impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione (C.

Cost. n. 183/2013), che provvederà a colmare detta lacuna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da Giovanni LAMBERTI per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., fra i reati giudicati con le seguenti sentenze: 1) sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione e 400,00 euro di multa emessa i data 20 ottobre 2018 dal Tribunale di Salerno per il reato di ricettazione, commesso in Cava de' Tirreni il 15 ottobre 2011; 2) sentenza di condanna alla pena di due anni di reclusione emessa in data 11 maggio 2021 dalla Corte di appello di Salerno per il reato di ricettazione, commesso in Cava de' Tirreni il 1° settembre 2010; 3) sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione emessa in data 30 aprile 2021 dalla Corte di appello di Salerno per il reato di ricettazione, commesso in Cava de' Tirreni il 18 aprile 2012. A ragione della decisione, osservava che dalla lettura dei provvedimenti non emergeva la sussistenza di un'identica matrice criminosa a cui ricondurre le condotte sopra citate, quanto, piuttosto, una generica inclinazione a delinquere del LAMBERTI, che era solito ricevere pezzi di vetture di provenienza illecita. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in quanto la Corte avrebbe omesso di esaminare e valutare complessivamente i fatti accertati con le singole sentenze, limitandosi ad affermare in modo assertivo l'assenza di una preventiva deliberazione dei reati. Il giudice a quo, in particolare, avrebbe omesso di esaminare la sentenza emessa il 13 marzo 2017 dal Tribunale di Salerno - che aveva ritenuto il LAMBERTI colpevole dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 256 d.lgs. 152/2006 commessi in un arco temporale compreso fra il 19 luglio 2006 ed il 22 gennaio 2013 - nella quale si individuava, quale scopo ultimo del ricorrente, la realizzazione in un'area non autorizzata di un deposito adibito a discarica, sicché la ricezione di pezzi di autovetture di provenienza lecita ed illecita avrebbe dovuto essere inserita all'interno di un unico programma criminoso preventivamente deliberato. Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso di confrontarsi con la precedente ordinanza resa il 16 aprile 2019 dal Tribunale di Salerno, che aveva già riconosciuto la continuazione tra fatti di ricettazione commessi tra il 2006 e il 2013. 3. Il ricorso, destinato alla Settima sezione in fase di esame preliminare, ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen., veniva restituito a questa Prima sezione in esito all'udienza camerale del 24 novembre 2022, non avendo ravvisato il Collegio alcuna causa di inammissibilità dell'impugnazione. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Giova premettere che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781). 3. Nel caso in esame, come pure dato atto nel provvedimento impugnato (pag. 2), il difensore aveva allegato all'istanza introduttiva l'ordinanza in data 16 aprile 2019, con la quale il Tribunale di Salerno, in veste di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto l'applicabilità della disciplina della continuazione tra delitti di ricettazione giudicati, rispettivamente, con sentenza della Corte di appello di Salerno in data 3 giugno 2014 (irrevocabile il 9 febbraio 2016) e con sentenza del Tribunale di Salerno in data 13 febbraio 2017 (irrevocabile il 29 dicembre 2018), commessi tra il 19 luglio 2006 e il 22 gennaio 2013 e unificati, quanto alla seconda sentenza, da continuazione interna. Ferma restando la libertà della sua valutazione discrezionale, il giudice dell'esecuzione emittente l'ordinanza oggetto di ricorso, prima di disattendere l'istanza proposta dal LAMBERTI, avrebbe dovuto spiegare perché i fatti di ricettazione portati alla sua attenzione, commessi nell'arco temporale di un anno e sette mesi (dal 1° settembre 2010 al 18 aprile 2012), non avrebbero potuto collocarsi nell'ambito temporale, molto più ampio (dal 2006 al 2013), in relazione al quale plurimi fatti di ricettazione erano stati già valutati come riconducibili al medesimo disegno criminoso. 4. La rilevata carenza motivazionale impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione (C. Cost. n. 183/2013), che provvederà a colmare detta lacuna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 Il C
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