CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 07293/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine a plurime violazioni dell'art.73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'art. 581 lett 41) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli ) elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) ( cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissìbile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente